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PDL 5570

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5570



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FALANGA, GIOACCHINO ALFANO, AZZOLINI, BLASI, BRUSCO, BURANI PROCACCINI, CALIGIURI, CARLUCCI, CESARO, GERMANÀ, IANNUCCILLI, JANNONE, LECCISI, MAURO, MILANESE, NICOTRA, ORICCHIO, ANTONIO RUSSO, PAOLO RUSSO, SANTULLI, ALFREDO VITO, ZORZATO

Modifiche al codice di procedura penale in materia di rapporti tra estinzione del reato per amnistia e prescrizione e decisioni sugli effetti civili

Presentata il 27 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro sistema processuale, come è noto, la persona offesa ha facoltà di chiedere ed eventualmente di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un reato esercitando l'azione civile all'interno del processo penale avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità penale di una determinata persona per il fatto reato dannoso.
      L'azione civile viene esercitata nel processo penale attraverso la cosiddetta «costituzione di parte civile» regolata dagli articoli 76 e seguenti del codice di procedura penale.
      Lo scopo è, con tutta evidenza, quello di assicurare un processo unitario che garantisca l'uniformità delle decisioni rispetto al medesimo fatto ed eviti inutili duplicazioni di giudizi.
      Tale risultato è, comunque, garantito, anche in caso di processo non simultaneo, dal fondamentale principio secondo il quale l'accertamento del fatto contenuto nella sentenza penale passata in giudicato non è più suscettibile di contestazione.
      Nella maggior parte dei casi, peraltro, anche se vi è stata costituzione di parte civile, il giudice penale, dopo eventualmente avere assegnato una provvisionale immediatamente esecutiva, si limita a sancire la sussistenza del diritto al risarcimento rinviando, per la sua esatta quantificazione, al giudice civile competente.
      Deve ritenersi, alla luce di tali considerazioni, piuttosto eccentrica la previsione normativa di cui all'articolo 578 del codice di procedura penale. Tale norma, infatti, stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile e tale sentenza sia stata impugnata, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione,
 

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decide sull'impugnazione ai soli effetti civili.
      Si sancisce, quindi, una singolare ipotesi di sopravvivenza della giurisdizione del giudice penale sulla cognizione di un illecito aquiliano anche nell'ipotesi in cui non sia stata possibile una decisione definitiva sul fatto dannoso costituente reato che, anzi, non potrà mai pervenire atteso il decorso del termine prescrizionale.
      Oltretutto, come più volte precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, tale giurisdizione, in quanto sancita da una norma di carattere sicuramente eccezionale, non sussiste allorquando l'estinzione del reato intervenga nel giudizio di primo grado.
      In altri termini, sulla base dell'attuale formulazione dell'articolo 578 del codice di procedura penale, anche dopo la declaratoria di estinzione del reato, con conseguente applicazione del principio di presunzione di innocenza di matrice costituzionale, la cognizione del giudice penale di secondo grado o di legittimità rimane, proprio con riferimento agli effetti civili, integra ed egli ha il potere-dovere di confermare il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunziata dal primo giudice.
      Nessun rimedio esplicito è, tuttavia, previsto per il caso, non infrequente, in cui il giudice dell'impugnazione ometta tale decisione con conseguente incerta e indeterminata pendenza di condanne e relative provvisionali.
      Questo meccanismo, pur se costruito al fine di evitare che gli interessi civilistici della persona offesa siano pregiudicati dalla prescrizione maturata in sede penale, non tiene conto delle differenti regole che disciplinano l'assunzione della prova nel processo penale rispetto a quelle che governano il processo civile.
      Soprattutto non appare giustificata l'imposizione delle regole proprie del processo penale al convenuto allorquando non vi è più, poiché estinto, un reato da giudicare, né appare giustificata la disparità di trattamento che indubbiamente si crea a seconda che la prescrizione o l'amnistia sia intervenuta prima o dopo la decisione di condanna di primo grado.
      La disciplina proposta tiene, comunque, in conto le ragioni della persona offesa sia attraverso la previsione di una possibilità di conferma dell'efficacia della provvisionale che mediante la previsione dell'interruzione dei termini di prescrizione ordinari dell'illecito civile con la sentenza che dichiara l'estinzione del reato.
      Una disciplina transitoria è stata prevista per i processi penali già definiti con sentenza di prescrizione alla data di entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 578 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 578. (Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione). - 1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, fissa il termine, non inferiore a sei mesi, entro il quale le parti civili possono adire il giudice civile competente per la esatta determinazione delle modalità e dell'entità degli obblighi.
      2. Il giudice civile adito può, ad istanza di parte, revocare, modificare o confermare la provvisionale in sede di prima udienza.
      3. Qualora l'azione non venga esercitata nei termini fissati, la provvisionale eventualmente riconosciuta in favore della parte civile perde efficacia e il processo si estingue.
      4. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento o alle restituzioni conseguenti al reato è interrotto dalla sentenza che dichiara l'estinzione di quest'ultimo».

Art. 2.

      1. All'articolo 540 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. La condanna al pagamento della provvisionale diviene inefficace qualora non vengano rispettati, in caso di successiva declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, i termini fissati per l'azione diretta a ottenere

 

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la determinazione del contenuto degli obblighi ai sensi dell'articolo 578».

Art. 3.

      1. Nei processi già definiti con sentenza declaratoria di prescrizione o di amnistia, il termine di cui all'articolo 578 del codice di procedura penale è di sei mesi e decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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