Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 5554

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5554



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICCIO

Modifica all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di assunzioni obbligatorie

Presentata il 25 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende dare una sorta di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per agevolare gli enti chiamati ad applicare la citata disposizione a ravvisare nella sua formulazione l'esatto significato che il legislatore ha voluto attribuire alla medesima.
      Infatti, le benemerite categorie interessate (i grandi invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, nonché i profughi italiani rimpatriati) hanno subito reagito alla restrittiva interpretazione data al comma 2 in parola dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Interpretazione che, nonostante la chiara formulazione del comma 2 citato, risulta fortemente limitativa del dettato legislativo a seguito delle condizioni poste con l'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, ribadite dalla circolare n. 150 del 7 maggio 2001 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, perché con tali disposizioni attuative si ignora, la vera ratio della norma richiamata, con la quale si è voluto innovare rispetto alla precedente disciplina dell'assunzione obbligatoria.
      Al riguardo, si ritiene opportuno ripercorrere l'iter parlamentare che ha portato alla vigente formulazione del comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 68 del 1999. Come é noto, la legge 2 aprile 1968, n. 482, ora abrogata dall'articolo 22 della legge n. 68 del 1999, all'articolo 8 prevedeva: «Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata
 

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ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro».
      La formulazione della disposizione richiamata è stata sempre interpretata dall'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'attuale Ministero in conformità alla lettera della disposizione stessa e anche in modo restrittivo, tanto che era sufficiente l'iscrizione nelle liste di collocamento dell'invalido, perché al figlio o al coniuge fosse negata l'iscrizione alle liste speciali delle categorie protette, di cui all'articolo 19 della citata legge n. 482 del 1968, anche nel caso che l'invalido fosse deceduto senza aver mai fruito del collocamento obbligatorio. Negli anni successivi, sono risultati vani, per vari motivi, i tentativi posti in essere dalle associazioni delle categorie interessate, di fare approvare la modifica dell'articolo 8 in parola. Appare evidente che il legislatore, con l'articolo 8, abbia voluto favorire i grandi invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, riconosciuti inabili a proficuo lavoro, offrendo la possibilità di lavorare, in loro vece, al coniuge o ai figli. Tale fattispecie, tuttavia, ha sempre determinato nei grandi invalidi un grande malcontento, perché vedevano negata l'iscrizione nelle liste speciali dei propri figli o del coniuge, allorché, per motivi di salute o per difficoltà connesse sempre alle condizioni psico-fisiche degli invalidi, questi erano costretti a lasciare il posto di lavoro. In altre parole, i grandi invalidi di guerra, per servizio e del lavoro volevano dal legislatore un giusto riconoscimento nei confronti di quei familiari, coniuge e figli, i quali, dedicandosi alla loro assistenza, non avevano potuto lavorare e, comunque, avevano avuto senz'altro meno occasioni per inserirsi nel mondo del lavoro. Una più favorevole normativa che prevedesse il diritto all'assunzione obbligatoria per tali familiari era fortemente auspicata dalla categoria, anche perché la maggioranza delle vittime civili di guerra (ciechi) era stata avviata al lavoro in età prematrimoniale e prima della data di entrata in vigore della legge n. 482 del 1968, per effetto delle leggi speciali in favore dei centralinisti ciechi; quindi, non aveva potuto valutare se lavorare o lasciare tale opportunità al coniuge o ad eventuali figli. Nel 1997, si riusciva a far inserire nel disegno di legge atto Senato n. 104 l'articolo 18, comma 3, che prevedeva l'assunzione obbligatoria dei figli e del coniuge del grande invalido di guerra, per servizio e del lavoro, sia pure alle condizioni restrittive previste nell'articolo 8 della legge n. 482 del 1968, sopra richiamato.
      In sede di discussione di detto disegno di legge, presso la Camera dei deputati (atto Camera n. 4110, articolo 16), l'XI Commissione Lavoro pubblico e privato, nella seduta del 29 settembre 1998, approvava il seguente emendamento: «CARLO STELLUTI relatore (...), Quanto agli identici emendamenti Ruzzante 16.4 Paroli 16.6, Mangiacavallo 16.8, Romano Caratelli 16-15 e Bielli 16.16 propongo di riformurarli nel senso di sostituire le parole, al comma 2, "nonché dei figli dei coniugi di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro" con le seguenti: "nonché dei coniugi superstiti e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro". In questo caso il parere sarebbe favorevole (...) ANTONIO PIZZINATO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore». Con tale emendamento veniva riconosciuto, finalmente, il diritto dei figli e del coniuge di coloro che erano stati riconosciuti grandi invalidi di guerra, per servizio e del lavoro. Era definitivamente eliminata la limitazione, secondo cui i predetti grandi invalidi dovevano essere riconosciuti: «permanentemente inabili a qualsiasi lavoro».
      La nuova disciplina dell'assunzione obbligatoria veniva sancita nella legge 12 marzo 1999, n. 68, che al citato articolo 18, comma 2, recita testualmente: «In attesa di una disciplina organica del diritto
 

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al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, comma 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2, e 3, della presente legge (...)».
      Purtroppo, il citato regolamento di esecuzione della legge n. 68 del 1999, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000. n. 333, introduce all' articolo 1, comma 2, la restrizione paventata, disponendo: «(...) Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998, (...) l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale (...)».
      È agevole ravvisare nell'interpretazione data dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, codificata nel richiamato regolamento, una palese violazione della lettera e della ratio della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 68 del 1999, perché introduce, in sede di applicazione, limiti non previsti dal legislatore, anzi dallo stesso eliminati espressamente con l'approvazione del citato emendamento. Non è del tutto infondato ritenere che, l'interpretazione restrittiva data alla norma in argomento dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, possa derivare dal mancato inserimento delle categorie interessate tra i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria, elencati nell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999. Tale carenza potrebbe aver indotto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a considerare il diritto all'assunzione obbligatoria dei soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 18 della legge citata, subordinato al mancato esercizio del diritto stesso da parte delle categorie indicate nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999. Allo scopo di rimuovere la limitazione introdotta con il regolamento in parola, le categorie interessate sollecitano l'approvazione di una norma che interpreti in modo autentico la ratio del comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e, pertanto, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000 e, se del caso, l'inserimento degli aventi titolo all'assunzione obbligatoria, di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 68 del 1999, tra gli aventi diritto elencati nell'articolo 1 della medesima legge, conformemente alla lettera e allo spirito della richiamata disposizione, la cui nuova stesura è stata voluta dal legislatore, con l'accoglimento, all'unanimità, dello specifico emendamento. Con la norma sottoposta al vostro esame, si intende rendere manifesta la volontà del legislatore di consentire l'iscrizione alle liste speciali anche dei figli e del coniuge dei soggetti riconosciuti grandi invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, indipendentemente dal fatto che questi ultimi abbiano svolto o svolgano attività lavorativa, anche quali beneficiari di leggi sull'assunzione obbligatoria. Con l'approvazione della presente proposta di legge, daremo ai cittadini interessati quel giusto riconoscimento ad essi dovuto per la quotidiana assistenza da loro profusa al genitore o al coniuge e cioè nei confronti di coloro ai quali la collettività ha il dovere di mostrare concreta solidarietà.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «d-bis) agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e successive modificazioni».

Art. 2.

      1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 18 della medesima legge n. 68 del 1999, che non hanno compiuto quindici anni di età e che hanno raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento vigente rispettivamente, per il settore pubblico e privato.
      2. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono abrogati.


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