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PDL 5549

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5549



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

Presentata il 21 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 12 giugno 2003, n. 134, ha modificato la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto «patteggiamento»), incidendo in particolare sugli articoli 444, 445 e 629 del codice di procedura penale. L'aspetto più rilevante della modifica legislativa è consistito nell'aver elevato - dal precedente limite di due anni a quello, attuale, di cinque - la pena che può essere oggetto di accordo tra le parti.
      La modifica operata, ovvero l'ampliamento della possibilità di ricorrere al cosiddetto «patteggiamento», rispondeva alla finalità condivisa di rendere la nostra giustizia più celere ed efficiente, in quanto avrebbe permesso, in quelle situazioni processuali in cui tra pubblica accusa e difesa vi fosse stato accordo sia sulla configurazione giuridica dei reati contestati, sia sulla quantificazione della pena, di arrivare in tempi celeri ad una condanna, con conseguente notevole risparmio di risorse economiche e umane da poter quindi impiegare in tutti i processi rispetto ai quali l'accertamento dell'innocenza o della colpevolezza non può che essere frutto di un contraddittorio pieno e di un'istruttoria dibattimentale approfondita.
      Purtroppo, però, nel corso dei lavori parlamentari, accanto ad una serie di cause di esclusione di carattere oggettivo, ovvero di reati in presenza dei quali non è possibile accedere al «patteggiamento allargato», sono state introdotte alcune cause di esclusione di carattere soggettivo,
 

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che comportano l'impossibilità di accedere a tale rito alternativo anche per talune categorie di soggetti (i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nonché i soggetti recidivi allorché la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria). Ad oltre un anno dall'entrata in vigore della citata legge n. 134 del 2003, l'esperienza quotidiana ha dimostrato che tali esclusioni hanno limitato in modo significativo la possibilità di accedere al cosiddetto «patteggiamento», con la conseguenza di rendere minimali quegli effetti positivi che la medesima legge n. 134 del 2003 avrebbe potuto avere, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, rispetto ai tempi vergognosamente lunghi della nostra giustizia penale. Non si può non ritenere, del resto - proprio in quanto il proponente intende essere particolarmente attento alle esigenze di sicurezza della collettività - che, per potere accedere a tale istituto, non è sufficiente la richiesta dell'imputato, ma è indispensabile il consenso del pubblico ministero e, soprattutto, che la decisione finale spetta al giudice che può rigettare la richiesta quando ritiene la configurazione giuridica non corretta o la pena non congrua e non adeguata al caso concreto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale, le parole: «, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria» sono soppresse.


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