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PDL 5448

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5448



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche all'articolo 392 del codice di procedura penale
in materia di incidente probatorio

Presentata il 24 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 7 agosto 1997, n. 267, recante «Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove», nell'ambito di una modifica legislativa che prevedeva la riformulazione - tra gli altri - degli articoli 513 e 514 del codice di procedura penale, ha modificato l'articolo 392 che prevede i casi in cui può essere chiesto al giudice che si proceda con incidente probatorio. In particolare, sono state modificate la lettera c) e la lettera d) del comma 1 del suddetto articolo, prevedendo la possibilità di esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità altrui, nonché l'esame delle persone indicate nell'articolo 210 del codice in oggetto, mediante incidente probatorio, anche in mancanza dei presupposti previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma 1: quando, cioè, «vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento» e quando, «per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso».
      Alle accennate modifiche legislative operate dalla legge n. 267 del 1997 ha fatto però seguito una sentenza additiva della Corte costituzionale (sentenza n. 361 del 2 novembre 1998) in relazione al regime dell'acquisizione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da imputato di reato connesso che, in sede dibattimentale, si sia avvalso della facoltà di non rispondere (articolo 513 del codice di procedura penale). Tale sentenza ha indubbiamente fatto venire meno la ragione ispiratrice della modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale. Il problema è stato poi superato dalla nuova
 

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formulazione dell'articolo 111 della Costituzione e dalla legge 1o marzo 2001, n. 63.
      In presenza di tali interventi, sia di modifica costituzionale, sia di modifica di norme processuali, è venuta meno la ragione di mantenere nel nostro ordinamento la possibilità di anticipare - anche in mancanza dei presupposti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale - la formazione della prova; una previsione che non solo si pone in contrasto con le caratteristiche di eccezionalità dell'istituto, ma che costituisce anche una ingiustificata limitazione del diritto di difesa.
      La presente proposta di legge è tesa quindi a ripristinare quelle che sono le caratteristiche di necessità e di urgenza dell'istituto in questione, in particolare reintroducendo quei requisiti (soppressi ad opera della legge n. 267 del 1997) che, solo ove presenti, possono giustificare il ricorso all'incidente probatorio - e quindi l'anticipazione del contraddittorio e la formazione della prova al di fuori della fase dibattimentale - per l'esame della persona sottoposta alle indagini concernenti la responsabilità altrui e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c) sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)»;

          b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)».


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