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PDL 5547

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5547



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche agli articoli 34 e 623 del codice di procedura penale, in materia di annullamento con rinvio della Corte di cassazione

Presentata il 20 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La lettera a) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale dispone che competente a provvedere su un'ordinanza annullata con rinvio dalla Corte di cassazione è lo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza annullata. Mentre tale disciplina è certamente condivisibile rispetto alle ordinanze che costituiscono meri atti di impulso processuale - e non riguardano quindi in alcun modo il merito dell'accusa, la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e i presupposti che possono incidere sullo status libertatis - non può invece non suscitare perplessità rispetto alle ordinanze in materia di misure cautelari personali, che hanno un contenuto decisorio che attiene, sia pure in via provvisoria e incidentale, al merito dell'accusa e alla libertà personale dell'indagato.
      Il «pregiudizio» nella decisione del giudice non è meno pregnante degli altri casi di incompatibilità che, in base al codice e alla giurisprudenza della Corte costituzionale, sono giustificati dall'esigenza di assicurare in ogni caso serenità e imparzialità nel giudizio sul thema decidendum.
      La presente proposta di legge è quindi tesa ad ampliare le ipotesi di incompatibilità già disciplinate dal nostro codice di rito, in particolare stabilendo che, in caso di ordinanza in materia di misure cautelari personali che venga annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, il giudice competente a rivalutare la questione, sulla base delle indicazioni del giudice di legittimità, sia diverso da quello che ha già deciso rispetto alla medesima questione sulla quale si è pronunciata la Suprema Corte.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «1-bis. La disposizione del comma 1 si applica al giudice che ha emesso o ha concorso ad emettere ordinanza in materia di misure cautelari personali».

Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dalla lettera d-bis)»;

          b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

              «d-bis) se è annullata una ordinanza in materia di misure cautelari personali, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso l'ordinanza annullata; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha emesso o ha concorso ad emettere l'ordinanza annullata».


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