Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 5574

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5574



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SINISCALCHI

Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale in materia di disciplina dell'incidente probatorio

Presentata il 1o febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si offre di ampliare il perimetro delle ipotesi nelle quali il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono fare ricorso alla richiesta di incidente probatorio.
      Come è noto, l'incidente probatorio rappresenta nell'ambito del procedimento penale una «anticipazione della prova» caratterizzata dalla garanzia del contraddittorio ancorché l'assunzione della prova stessa venga assunta in una fase antecedente al dibattimento.
      Nell'economia del giudizio e nella cristallizzazione della prova afferente specifiche assunzioni di prova, non agevolmente rinviabili al dibattimento, l'istituto garantisce, nel rispetto del contraddittorio delle parti, l'assunzione - in particolare - di una testimonianza cronologicamente più prossima al fatto-reato.
      Frequentemente, infatti, le deposizioni rese in dibattimento a distanza di molti mesi (se non anni) dalla percezione diretta dei fatti su cui verte la testimonianza, risentono di una comprensibile approssimazione mnemonica e, conseguentemente, descrittiva.
      Per tale ragione, garantendo il rispetto del contraddittorio nella formazione della prova, un ricorso più frequente alle anticipazioni probatorie, quando si procede per reati di particolare allarme sociale, potrebbe rappresentare un risultato utile a quella ricerca di «verità» a cui il processo penale deve tendere.
      La presente proposta di legge, pur non investendo l'intero assetto normativo afferente l'istituto della «anticipazione probatoria» in oggetto, rende più facilmente fruibile lo strumento nelle ipotesi in cui si proceda in relazione a delitti riconducibili ad attività svolte nell'ambito di associazioni
 

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di stampo mafioso o terroristico. Così, conseguentemente, le richieste di incidente probatorio non dovranno essere necessariamente subordinate - in relazione alla testimonianza - alla prova di particolari «anomalie» dirette a compromettere la regolare ed effettiva escussione del testimone nel giudizio.
      Alla luce di tale impostazione, l'impianto dell'articolo 392 del codice di procedura penale - che espressamente disciplina i casi di «incidente probatorio» - rimane sostanzialmente inalterato pur facendo registrare le già illustrate «estensioni» in relazione alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

          «a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento nonché ogni qualvolta si proceda in relazione a delitti riconducibili ad attività svolte nell'ambito di associazioni di stampo mafioso o terroristico».


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