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PDL 5551

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5551



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato FONTANINI

Nuovo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia

Presentata il 21 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge costituzionale si propone di riscrivere lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia secondo una nuova visione strategica dell'ente regione e del sistema delle autonomie.
      Lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, quinto in ordine di tempo delle autonomie speciali, è fortemente connotato da un periodo storico in cui la Regione rappresentava l'ultimo caposaldo del mondo occidentale contrapposto a un sistema (il cosiddetto «socialismo reale») che imponeva ai popoli situati oltre il confine orientale modelli socio-economici molto distanti e diversi dai nostri.
      Dopo il crollo dei sistemi totalitari e l'allargamento dell'Unione europea con l'entrata di molti Stati che appartenevano al blocco comunista, la Regione Friuli Venezia Giulia perde il ruolo di sentinella dell'occidente e diventa geograficamente il cuore della nuova Europa.
      La proposta di legge costituzionale, ora al nostro esame, è incentrata sulla creazione di un nuovo «sistema di istituzioni» e di nuovi «rapporti tra queste», in cui vengono ripartiti e ridistribuiti i compiti e le rispettive funzioni, nell'ottica della concreta attuazione dei princìpi di sussidiarietà, leale collaborazione e razionalizzazione dei costi.

Il quadro dei valori fondanti.

      I primi articoli della proposta di legge costituzionale di revisione dello Statuto descrivono i princìpi etici e i valori sociali fondamentali entro cui viene inserito il nuovo assetto istituzionale ed i nuovi criteri con cui amministrare il territorio, vale a dire:

          a) la tradizione storico-culturale cristiana su cui si fonda la Regione;

 

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          b) le tradizioni di libertà, di scienza, di pensiero e di laicità delle istituzioni;

          c) lo sviluppo della persona secondo i princìpi di libertà, giustizia, uguaglianza e solidarietà.

      In questo contesto vengono individuati gli obiettivi prioritari cui indirizzare l'azione di governo per il miglioramento del benessere della comunità:

          1) nell'ambito delle garanzie di carattere universalistico, la tutela del diritto alla vita, la promozione della maternità e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio quale cellula fondamentale della società; il diritto alla salute e all'assistenza sociale; la promozione dei diritti dei minori, degli anziani e delle persone disabili; il diritto alle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere; il diritto alla libertà di studio, l'accesso all'istruzione pubblica e privata, alla cultura e alla formazione permanente come bisogno individuale e valore collettivo; la promozione dell'associazionismo e del volontariato anche nell'ottica dell'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;

          2) nell'ambito della tutela delle identità culturali, innanzitutto l'affermazione del principio di autogoverno del popolo friulano e giuliano attraverso forme rispondenti alle caratteristiche della loro identità, storia e tradizioni; il riconoscimento dei diritti di quanti appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio regionale; la forte volontà di tutela e di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico e delle tradizioni culturali proprie di tutte le comunità storicamente residenti nel territorio regionale;

          3) nell'ambito della tutela del territorio, il mantenimento dell'equilibrio fra competitività delle imprese e sostenibilità ambientale; la tutela dell'ambiente quale patrimonio comune; il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente e sui rischi che possono derivare da eventuali situazioni di criticità ambientale;

          4) nell'ambito della promozione dello sviluppo economico, il diritto al lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro; la promozione dello sviluppo economico basato sull'innovazione e sul rispetto dei princìpi di coesione sociale.

      Si vuole segnalare, infine, che tra gli obiettivi generali di governo della Regione è stato previsto il compito di tutelare la sicurezza dei cittadini, in linea con le richieste che provengono dai sindaci della maggioranza dei territori degli Stati europei.
      Sempre in questo contesto e già nei primi articoli vengono delineati anche i princìpi ispiratori del nuovo assetto istituzionale:

          a) la valorizzazione dell'autonomia della Regione nel nuovo contesto costituzionale e dell'adesione all'Unione europea;

          b) il riconoscimento delle due anime della Regione, le province friulane, da un lato, e Trieste, dall'altro, realtà cui vanno riconosciuti nuovi strumenti e forme di coordinamento e governo, conformemente alla propria storia, alle proprie potenzialità e vocazioni;

          c) la valorizzazione dei princìpi di autonomia e sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione.

I caratteri generali della nuova organizzazione amministrativa.

      L'idea cardine della proposta di legge costituzionale è di riassettare la Regione tenendo conto della matrice policentrica del territorio e della necessità di creare una struttura sufficientemente leggera, che risponde all'esigenza di vedere tutti - Comuni, Province, Regione, mondo del lavoro e dell'economia - partecipi delle scelte di governo.
      Il concetto di governance che ha ispirato il lavoro vuole fare del confronto la procedura obbligatoria per operare le scelte legislative. Servono nuovi procedimenti

 

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decisionali perché quelli attuali sono inadeguati e lo sforzo è stato quello di coniugare queste esigenze con la semplificazione del sistema, mantenendosi sempre all'interno dell'unità regionale.

Il ruolo della Regione.

      Il ruolo e l'assetto della Regione sono ridisegnati secondo due distinte linee direttive: da un lato, si rafforzano gli elementi che sostanziano la specialità dell'intero sistema regionale, dall'altro, si ridisegna la ripartizione delle funzioni tra Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente e tra Regione ed enti locali. In particolare:

          a) vengono potenziate le competenze legislative esclusive, soprattutto in riferimento alle materie relative alla salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali, alla sicurezza e alla programmazione scolastica;

          b) viene anche previsto che, con decreti legislativi di attuazione dello Statuto, lo Stato possa attribuire alla Regione ulteriori materie tra quelle rientranti nella sua competenza legislativa esclusiva;

          c) viene rafforzata l'autonomia finanziaria, aumentando, da quattro decimi e mezzo a otto, la quota regionale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società;

          d) vengono previsti forme speciali di agevolazione fiscale e finanziamenti specifici per promuovere la competitività delle imprese regionali nei confronti dei nuovi membri dell'Unione europea e degli Stati dell'Europa centro-orientale;

          e) viene rafforzato il ruolo della Commissione Paritetica con riferimento alle funzioni di concertazione con lo Stato e con riferimento alle procedure per la deliberazione dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto. Con riguardo a quest'ultimo aspetto sono infatti previste forme di silenzio-assenso per i pareri obbligatori dello Stato, in modo da evitare che i lunghi tempi per il rilascio degli stessi blocchino, di fatto, l'iter per l'approvazione dei decreti di attuazione;

          f) vengono potenziati i poteri e le funzioni della Regione nell'ambito dei rapporti internazionali.

      Dal punto di vista della ripartizione delle competenze amministrative, il ruolo della Regione viene sensibilmente ridotto: alla Regione rimangono esclusivamente le competenze amministrative che attengono alla sua organizzazione e alle esigenze di carattere unitario (secondo l'elencazione di cui all'articolo 10). Le rimanenti funzioni vengono devolute al sistema delle autonomie locali. Rimangono in capo alla Regione i compiti di programmazione, controllo, vigilanza, coordinamento delle funzioni amministrative conferite nonché di individuazione dei livelli e degli standard di qualità cui gli enti locali devono attenersi per l'esercizio delle competenze devolute.
      Al tempo stesso e anche in ragione del rafforzamento delle competenze legislative della Regione, viene nettamente distinto il ruolo del Consiglio regionale da quello della Giunta. Il Presidente della Regione non fa infatti parte del Consiglio regionale; la Giunta ha potere di iniziativa legislativa solo nelle materie di sua stretta competenza e non può, in nessun caso, esercitare né per delega né sulla base di motivi straordinari le prerogative del Consiglio regionale.
      A ulteriore conferma del rafforzamento del ruolo del Consiglio regionale sono altresì previste la potestà regolamentare di quest'ultimo e la definizione di termini perentori entro cui la Giunta regionale deve rispondere a interrogazioni e a interpellanze.

Il sistema delle autonomie.

      Il sistema delle autonomie locali si fonda su tre concetti principali: l'ampliamento dell'autonomia, una nuova distribuzione

 

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delle competenze amministrative e la creazione di forti rapporti di coordinamento e di interrelazione fra i diversi livelli territoriali di governo.
      Come appena accennato, la Regione viene infatti ridisegnata come un ente con competenze essenzialmente legislative e di supervisione dell'attività degli enti locali; parallelamente le Province diventano il livello di governo in cui si concentrano la gran parte delle funzioni esecutive e amministrative ora in capo alla Regione, i comuni, che rimangono il perno del sistema delle autonomie locali e il primo ente di riferimento per i cittadini, esercitano tutte le rimanenti competenze amministrative.
      Queste scelte assumono una rilevanza particolare nel quadro della nuova composizione del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali:

          a) il Consiglio regionale è infatti composto dai consiglieri provinciali che hanno ricevuto il maggiore numero di preferenze personali;

          b) i Consigli provinciali sono composti anche da rappresentanti degli enti locali che intervengono con diritto di parola, ma non di voto.

      Inoltre, viene notevolmente rafforzato il ruolo del Consiglio delle autonomie (ora Assemblea delle autonomie), prevedendo un'ampia sfera di materie in cui esso rilascia parere obbligatorio al Consiglio regionale: nei casi in cui il parere sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di modifiche specifiche, il Consiglio regionale può procedere all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di tali modifiche esclusivamente con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
      Attraverso lo stretto collegamento fra i diversi livelli di governo, la devoluzione delle competenze amministrative, ora regionali, non produce la moltiplicazione caotica dei centri di decisione e la perdita di una regia unica: i Consigli provinciali diventano gli enti che amministrano, coordinano e sovrintendono all'area vasta di rispettiva competenza; il Consiglio regionale diventa la sede dove fare sintesi, al momento della formazione delle leggi regionali.
      Con riferimento, invece, all'autonomia dei Comuni e delle Province, un accenno particolare va riservato al sistema di finanziamento; l'autonomia finanziaria di entrata è garantita da una quota fissa di partecipazione ai decimi di compartecipazione regionale, ripartita tra gli enti in misura proporzionale al gettito dei tributi erariali riferibile ai rispettivi territori. Gli enti locali hanno inoltre la possibilità di differenziare autonomamente le aliquote delle addizionali e di applicare tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica statale e regionale. Le esigenze dei territori con minore capacità fiscale e quindi con meno servizi sono salvaguardate dall'istituzione di un fondo perequativo che assicura i servizi e gli investimenti essenziali.
      L'autonomia finanziaria di spesa è invece garantita dalla eliminazione di ogni vincolo di destinazione nei trasferimenti regionali, fatta salva l'assegnazione di finanziamenti vincolati alla realizzazione di accordi di programma di interesse regionale.

Il sistema elettorale.

      Queste le caratteristiche principali del nuovo sistema elettorale:

          a) il territorio viene suddiviso in circoscrizioni elettorali e la ripartizione dei seggi avviene in base al numero degli abitanti; sono quindi eliminati i collegi uninominali ora previsti per le elezioni provinciali;

          b) il Presidente della Regione, i Presidenti delle Province, i consiglieri regionali e i consiglieri provinciali sono eletti contemporaneamente e direttamente, con un'unica scheda elettorale;

          c) ogni lista o ogni coalizione che sostiene un candidato Presidente deve presentarsi

 

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sia a livello provinciale che regionale, altrimenti il Presidente della regione eletto non rappresenterebbe l'intero territorio;

          d) è previsto uno sbarramento del 4 per cento calcolato a livello regionale, sia per le coalizioni di liste, sia per ogni lista che si presenti da sola o in coalizione;

          e) nell'ambito di ciascuna lista o coalizione di liste, la candidatura di Presidente della Regione è collegata a quella dei rispettivi candidati Presidenti di ciascuna Provincia in modo che il voto viene espresso cumulativamente nei confronti del Presidente della Regione e del Presidente di ciascuna Provincia;

          f) non è ammesso il voto disgiunto;

          g) è eletto, rispettivamente, Presidente della Regione e Presidente della Provincia il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti;

          h) il numero dei consiglieri nelle Province e nel Consiglio regionale è determinato con il sistema attuale: premio di maggioranza alla coalizione del Presidente vincente e successiva ripartizione proporzionale dei seggi assegnati rispettivamente alla maggioranza e alla minoranza;

          i) la ripartizione dei seggi alle liste che compongono una coalizione avviene in proporzione ai voti di lista ricevuti;

          l) viene eletto consigliere provinciale chi ha riportato il maggior numero di preferenze personali, nel limite dei seggi assegnati alla singola lista;

          m) diventano consiglieri regionali i consiglieri Provinciali che hanno avuto più preferenze personali, nell'ambito del numero di consiglieri regionali assegnati alla singola Provincia e alla singola lista o coalizione.

      Con questo sistema si ottengono una serie di vantaggi:

          1) riduzione del numero dei consiglieri regionali;

          2) ulteriore risparmio di risorse grazie alla parziale coincidenza tra consiglieri regionali e Provinciali: chi percepisce l'indennità di consigliere regionale ovviamente non potrà cumularla con quella di consigliere provinciale; inoltre, la contestualità dell'elezione regionale e provinciale rappresenterà anche una semplificazione per il cittadino elettore che da tempo lamenta l'eccessiva frequenza con cui è chiamato alle elezioni;

          3) la sovrapposizione del ruolo di consigliere provinciale e consigliere regionale garantirà inoltre un forte radicamento territoriale degli eletti, una effettiva conoscenza dei problemi che meritano di essere tradotti in norme di legge e una costante verifica dell'efficacia della produzione normativa;

          4) elezione diretta del Presidente della Regione e dei Presidenti di Provincia;

          5) esistenza di una maggioranza stabile sia a livello provinciale che regionale: questo è assicurato innanzitutto dall'attribuzione del premio di maggioranza, ma anche la contestualità dell'elezione del Presidente della Regione, collegato ai candidati Presidenti delle singole Province e ai candidati consiglieri Provinciali-regionali, garantirà la stabilità degli esecutivi nell'ambito di un quadro di potenziale omogeneità politica;

          6) il metodo di voto è uguale a quello già operante a livello comunale, provinciale e regionale, per cui è già conosciuto dagli elettori: l'unica differenza è che non tutti i consiglieri della Provincia diventeranno consiglieri regionali, ma questo non ha nessuna incidenza sulla forma della scheda (che è unica per due diverse e elezioni) e sulla complessità delle procedure di voto.

      Va sottolineato un ulteriore aspetto: al momento del deposito della candidatura a Presidente della Regione, viene indicato anche il nominativo del Vicepresidente della Regione. In caso di sfiducia, rimozione o dimissioni del Presidente della Regione, egli ne assumerà la carica scongiurando

 

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lo scioglimento del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali. Qualora anche il Vicepresidente, subentrato al Presidente, venga sfiduciato o si dimetta, sarà inevitabile andare a nuove elezioni.
      Questa particolare disciplina, già conosciuta in Regioni come la Calabria, permette di attenuare il sistema del simul stabent simul cadunt, ma è anche una conseguenza coerente del ridimensionamento dei poteri dell'esecutivo regionale.
      Accanto all'indicazione del Vicepresidente abbiamo ritenuto opportuno richiedere anche l'indicazione del nominativo degli assessori regionali, in ossequio a una esigenza di chiarezza e di trasparenza nei confronti degli elettori e nel pieno rispetto della rappresentanza di tutte le Province.

Lo snellimento dell'apparato amministrativo e burocratico.

      Come già anticipato, l'obiettivo del contenimento delle spese viene ottenuto intervenendo innanzitutto sulla semplificazione degli organi di rappresentanza politica: il numero dei consiglieri regionali è ridotto da 60 a 50; c'è una parziale coincidenza fra consiglieri regionali e Provinciali; viene ridotto il numero degli assessori regionali da 10 a 6 ed è ridotto da 7 a 5 il numero dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
      La razionalizzazione della struttura amministrativa viene invece ottenuta anche attraverso la ridistribuzione degli apparati regionali alle amministrazioni Provinciali: a seguito della devoluzione delle competenze amministrative agli enti locali, dovranno essere mantenute a livello regionale le sole risorse tecniche e operative necessarie per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, mentre verranno conseguentemente trasferiti agli altri livelli territoriali i necessari apparati burocratici e le relative risorse finanziarie e professionali.
La rappresentanza territoriale.

      I componenti del Consiglio delle autonomie appartenenti a ciascuna Provincia partecipano di diritto alle sedute dei Consigli provinciali, con diritto di parola ma non di voto.
      Un altro elemento per rafforzare ulteriormente il principio della rappresentanza territoriale nelle diverse sedi istituzionali è dato dalla previsione secondo cui gli assessori regionali debbano essere individuati garantendo la rappresentanza di ogni Provincia. Il numero dei membri della Giunta è stato infatti previsto proprio per garantire questa opportunità: i sei componenti corrispondono infatti al Presidente, al Vicepresidente e a un assessore per ogni Provincia.

Gli equilibri territoriali.

      La presente proposta di legge costituzionale ha cercato di affrontare il delicatissimo tema degli equilibri fra Trieste e il Friuli, la diversa identità di Trieste, da un lato, e delle province di Udine, di Pordenone e di Gorizia dall'altro, proponendo nuove forme di organizzazione amministrativa conformi a queste diversità.
      La Provincia metropolitana di Trieste è dotata di competenze amministrative aggiuntive rispetto alle altre Province, in ragione delle sue vocazioni. Le vengono attribuite le competenza regionali relative alle politiche transfrontaliere e alla gestione del porto franco, congiuntamente alle necessarie risorse finanziarie, tecniche e professionali.
      Con riferimento alle Province friulane, si è prevista invece la possibilità di istituire un organo permanente e stabile di raccordo delle rispettive funzioni amministrative, alla luce di comuni esigenze di carattere ambientale ed economico.
      Ulteriore aspetto di novità è dato dalla possibilità di determinare con referendum consultivo il capoluogo della Regione.

 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

TITOLO I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Regione autonoma Friuli Venezia Giulia).

      1. Il Friuli Venezia Giulia esercita e valorizza la propria autonomia in conformità alla Costituzione nel quadro dei princìpi di adesione e di sostegno all'Unione europea, sulla base dei princìpi democratici che ispirano la vita della Repubblica federale e nella salvaguardia delle proprie specialità culturali e linguistiche.
      2. L'autogoverno del popolo friulano e del popolo giuliano è attuato in forme rispondenti alle caratteristiche delle loro identità, storia e tradizioni, nel rispetto delle minoranze storiche.

Art. 2.
(Territorio e stemma).

      1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata «Regione», è costituita dalle comunità e dal suo territorio, suddiviso in Comuni, nelle Province di Udine, di Pordenone e di Gorizia e nella Provincia metropolitana di Trieste di cui all'articolo 50.
      2. La Regione ha bandiera, gonfalone e stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 3.
(Princìpi generali).

      1. La Regione, in conformità alle proprie origini storiche e culturali cristiane e alle tradizioni di libertà, di scienza, di

 

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pensiero e di laicità delle istituzioni, opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei princìpi di giustizia, uguaglianza, solidarietà e rispetto dei diritti umani.
      2. La Regione si fonda sui princìpi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, e leale collaborazione e sul metodo della programmazione.
      3. La Regione attua il decentramento delle funzioni amministrative che non richiedono esercizio unitario a livello regionale, esercitando la potestà legislativa e i compiti di indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza nonché promuovendo la partecipazione degli enti locali a tali funzioni.
      4. La Regione riconosce e favorisce le formazioni sociali e l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 4.
(Finalità principali).

      1. La Regione persegue come finalità principali:

          a) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione e sul rispetto dei princìpi di coesione sociale e di sostenibilità ambientale;

          b) il diritto al lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

          c) il diritto alla salute e all'assistenza sociale;

          d) la promozione dei diritti dei minori, degli anziani e delle persone diversamente abili;

          e) il diritto alle pari opportunità;

          f) la tutela del diritto alla vita, la promozione della maternità e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio

 

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quale cellula fondamentale della società;

          g) la promozione dell'associazionismo e del volontariato;

          h) i diritti di quanti appartengono alle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi delle leggi statali, promuovendo la lingua friulana e le altre lingue regionali storiche del territorio regionale;

          i) il diritto alla libertà di studio, l'accesso all'istruzione pubblica e privata, alla cultura e alla formazione permanente come bisogno individuale e valore collettivo;

          l) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nonché delle tradizioni culturali proprie delle comunità storicamente residenti nel territorio regionale;

          m) la tutela dell'ambiente quale patrimonio comune;

          n) il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente nonché sui rischi che possono derivare da eventuali situazioni di criticità ambientale;

          o) la tutela della sicurezza dei cittadini.

TITOLO II
AUTONOMIA DELLA REGIONE

Art. 5.
(Potestà legislativa esclusiva).

      1. La potestà legislativa esclusiva è esercitata dalla Regione nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nelle seguenti materie:

          a) ordinamento, organi di governo, funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;

 

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          b) urbanistica e disciplina edilizia, ivi comprese l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale pubblica;

          c) usi civici;

          d) impianto e tenuta dei libri fondiari;

          e) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio;

          f) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;

          g) installazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica;

          h) reti di trasporto e di navigazione di interesse regionale;

          i) comunicazione di interesse regionale ivi compresa l'emittenza di interesse regionale;

          l) foreste e parchi, anche di interesse nazionale;

          m) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

          n) valorizzazione, promozione e organizzazione delle attività e dei beni culturali;

          o) interventi per la tutela e la valorizzazione dell'uso delle lingue minoritarie e del loro insegnamento, ivi compresi la toponomastica e l'uso delle denominazioni plurilinguistiche:

          p) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;

          q) mercato del lavoro, servizi per l'impiego, collocamento, apprendistato;

          r) porti e aeroporti turistici;

          s) formazione professionale;

          t) asili nido, scuole materne e servizi all'infanzia;

          u) istruzione, ivi comprese la definizione dei programmi scolastici e formativi, l'organizzazione scolastica e la

 

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gestione degli istituti scolastici e di formazione;

          v) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi universitari e di ricerca avanzata;

          z) ordinamento sportivo regionale;

          aa) igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza e l'organizzazione sanitaria e ospedaliera;

          bb) assistenza sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;

          cc) polizia locale e regionale;

          dd) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi giudiziari;

          ee) ogni altra materia non attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato o della Regione ai sensi dell'articolo 6.

      2. I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della Regione ulteriori materie tra quelle rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Art. 6.
(Potestà legislativa concorrente).

      1. La potestà legislativa concorrente è esercitata dalla Regione nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e nell'ambito dei princìpi fondamentali che possono essere determinati con legge dello Stato.
      2. Sono materie di legislazione concorrente:

          a) i rapporti della Regione con le altre Regioni, con lo Stato, con l'Unione europea e con gli Stati esteri;

          b) il commercio con l'estero e la cooperazione internazionale;

 

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          c) la promozione dell'occupazione, la tutela e la sicurezza del lavoro;

          d) le professioni;

          e) la ricerca scientifica e tecnologica, nonché il sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

          f) l'alimentazione e la tutela dei consumatori;

          g) i servizi di protezione civile;

          h) l'ordinamento e l'organizzazione dei porti e degli aeroporti civili;

          i) le grandi reti di trasporto e di navigazione;

          l) l'ordinamento della comunicazione;

          m) la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia;

          n) la previdenza complementare e integrativa;

          o) l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

          p) gli enti di credito e le fondazioni bancarie;

          q) la cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

          r) la tutela della salute, per i soli aspetti concernenti la profilassi e la prevenzione delle malattie, nonché la vigilanza sui farmaci e sulle pratiche mediche.

Art. 7.
(Potestà legislativa attuativa e integrativa).

      1. La Regione adegua alle sue particolari esigenze le leggi di competenza esclusiva dello Stato, nell'ambito delle materie per le quali i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto attribuiscono tale facoltà.

 

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Art. 8.
(Formazione delle leggi regionali e forme di controllo).

      1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti di legge redatti in articoli, appartiene a ciascun membro del Consiglio regionale e agli elettori, in numero non inferiore a quindicimila. L'iniziativa legislativa spetta altresì alla Giunta regionale limitatamente al bilancio, alla programmazione finanziaria e alle altre materie di sua competenza, nonché al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro di cui all'articolo 42, e al Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 46, limitatamente alle materie di rispettiva competenza. Con legge regionale statutaria, di cui all'articolo 24, possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.
      2. Ogni progetto di legge deve essere previamente esaminato dalle competenti commissioni consiliari permanenti e approvato dal Consiglio regionale, articolo per articolo e con votazione finale.
      3. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.
      4. La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale.
      5. Il Governo quando ritiene che una legge della regione invade la propria sfera di competenza ovvero viola le norme della Costituzione o i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
      6. La Regione, quando ritiene che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione invade la propria sfera di competenza, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi

 

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alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 9.
(Potestà regolamentare).

      1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, fatti salvi la possibilità di delega alla Regione ed il conferimento a quest'ultima di materie di competenza statale esclusiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
      2. La potestà regolamentare spetta alla Regione in ogni altra materia non prevista al comma 1.

Art. 10.
(Funzioni amministrative).

      1. Alla Regione spettano le sole funzioni amministrative non conferibili agli enti locali in quanto attinenti alla sua organizzazione o ad esigenze di carattere unitario, con particolare riguardo a:

          a) ordinamento della Regione e degli enti locali;

          b) rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;

          c) credito, finanza e tributi regionali;

          d) infrastrutture e servizi di rilevanza regionale e sovraregionale, a esclusione del porto franco di Trieste;

          e) libro fondiario.

      2. Fermo restando il diritto dei cittadini a livelli adeguati e uniformi di servizi su tutto il territorio regionale, le rimanenti funzioni amministrative sono svolte dai Comuni, dalle Province e dalla Provincia metropolitana di Trieste, in forma singola

 

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o associata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.
      3. In attuazione del comma 2, fatto salvo il mantenimento a livello regionale delle risorse tecniche e operative necessarie per lo svolgimento delle sole funzioni di cui al comma 1 e delle attività di programmazione, vigilanza e controllo, sono conseguentemente trasferiti agli altri livelli territoriali di governo i necessari apparati burocratici e le relative risorse finanziarie e professionali.

Art. 11.
(Programmazione).

      1. Nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, la Regione provvede alla:

          a) formulazione di programmi, piani, indirizzi e delibere quadro relativi all'attività amministrativa di interesse regionale e delle funzioni conferite agli altri livelli territoriali di governo;

          b) individuazione dei livelli uniformi dei servizi da osservare nel territorio regionale;

          c) determinazione degli standard di qualità cui deve uniformarsi l'azione amministrativa in tutte le materie trasferite dalla Regione agli enti locali;

          d) individuazione e realizzazione di progetti, azioni e attività di rilevanza regionale;

          e) promozione e organizzazione di corsi di aggiornamento e di alta specializzazione per il personale dei Comuni, delle Province e della Regione;

          f) verifica, anche attraverso controlli strategici e di gestione, dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa svolta dalla Regione e dagli altri livelli territoriali di governo.

 

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      2. Le funzioni di programmazione sono svolte dal Consiglio regionale, previo parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 12.
(Autonomia finanziaria della Regione).

      1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, che esercita sulla base del presente Statuto e in armonia con i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
      2. La Regione dispone di risorse proprie e di risorse devolute dallo Stato.
      3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge regionale ai sensi del comma 4, dai canoni di concessione dei beni regionali e dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
      4. La Regione esercita la potestà legislativa e regolamentare in materia finanziaria, come strumento di attuazione delle competenze e delle funzioni di governo, legislativa e amministrativa, assegnate alla Regione dalla Costituzione, anche per il potenziamento dell'autonomia degli enti locali in attuazione del principio di sussidiarietà.
      5. La potestà legislativa e regolamentare di cui al comma 4 comprende la facoltà di istituire tributi propri, di cui può determinare il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e l'aliquota, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dallo Stato.
      6. Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della Regione stessa:

          a) otto decimi del gettito dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società;

          b) otto decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          c) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusa l'IVA

 

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relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

          d) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nella Regione;

          e) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

          f) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione.

      7. La devoluzione alla Regione delle quote dei proventi erariali indicati al comma 6 è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.
      8. I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla Regione ulteriori quote di compartecipazione sui tributi statali.
      9. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla Regione per provvedere a scopi determinati e, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 19, per sostenere la Regione nel processo di integrazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale.
      10. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.

Art. 13.
(Demanio).

      1. Costituiscono il demanio regionale:

          a) il lido del mare, la spiaggia e le lagune;

          b) le rade e i porti;

 

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          c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

      2. Fanno parte altresì del demanio regionale, se appartengono alla Regione:

          a) le strade;

          b) gli aerodromi;

          c) gli acquedotti;

          d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;

          e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

          f) tutti gli altri beni che la legge assoggetta al regime proprio del demanio pubblico.

      3. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano alla regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità dei beni indicati ai commi 1 e 2 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
      4. Sono trasferiti alla Regione tutti i beni demaniali dello Stato situati nel territorio della Regione.
      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, con decreti legislativi di attuazione dello stesso, possono essere individuati i beni che restano nel demanio dello Stato in quanto strettamente connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale.
      6. La Regione con legge fissa i criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, al fine della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.

Art. 14.
(Patrimonio regionale).

      1. I beni appartenenti alla Regione non compresi tra le categorie indicate all'articolo 13 costituiscono il patrimonio della Regione stessa.

 

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      2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

          a) le foreste;

          b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;

          c) le fonti di acque minerali e termali;

          d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio.

      3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto, sono trasferiti alla Regione tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio della Regione stessa.

Art. 15.
(Rapporti con le altre Regioni).

      1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi comuni e stipula intese per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche prevedendo l'individuazione di organi comuni.

Art. 16.
(Rapporti con la Regione e lo Stato).

      1. Lo Stato e la Regione, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione.
      2. La Regione partecipa ai processi decisionali di proprio interesse in tutte le sedi istituzionali di concertazione, di negoziazione e di coordinamento.
      3. Il Presidente della Regione interviene, con voto deliberativo, alle sedute del Consiglio dei ministri con rango di Ministro quando sono trattate questioni che riguardano la Regione.

 

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      4. Con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle questioni di rilievo regionale e sono disciplinate le forme di intesa e di coordinamento che riguardano settori, opere e interventi di comune interesse, con specifico riguardo all'utilizzo delle risorse naturali e delle fonti di energia.

Art. 17.
(Rapporti con l'Unione europea).

      1. Nelle materie in cui ha competenza legislativa o che interessano specificamente il suo territorio, la Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari secondo le modalità stabilite con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.
      2. Il Presidente della Regione partecipa a tutte le decisioni relative ad argomenti che hanno un'incidenza diretta sul territorio regionale.
      3. La Regione è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che hanno incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionali; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla Regione, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.
      4. La Regione provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie in cui ha competenza legislativa.

Art. 18.
(Politica estera).

      1. Nelle materie in cui ha competenza legislativa, la Regione promuove accordi e collaborazioni con altri Stati e con enti territoriali di altri Stati per favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali, anche mediante forme organizzative di raccordo e di gestione di attività di comune interesse.
      2. La Regione partecipa alla formazione degli accordi internazionali di interesse

 

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regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza.
      3. La Regione può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero nelle materie in cui ha competenza legislativa dandone comunicazione preventiva allo Stato.
      4. La Regione promuove e coordina la politica transfrontaliera e le iniziative di cooperazione transnazionale degli enti locali con le collettività o con le autorità territoriali interne ad altri Stati.
      5. L'attività di cui al presente articolo avviene secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

Art. 19.
(Politiche regionali sull'allargamento dell'Unione europea).

      1. La Regione promuove le iniziative e adotta i provvedimenti legislativi ed amministrativi necessari ad adattare le strutture, le reti e i servizi presenti sul proprio territorio alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea.
      2. La Regione opera altresì per favorire la competitività delle attività economiche regionali nei confronti dei nuovi Stati membri dell'Unione europea e degli Stati dell'Europa centro-orientale.
      3. Nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, la Regione concorda con lo Stato provvedimenti legislativi specifici, interventi finanziari mirati e forme speciali di agevolazione fiscale con le modalità e nell'ambito delle materie, anche di legislazione esclusiva dello Stato, individuate e disciplinate con appositi decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

Art. 20.
(Decreti legislativi di attuazione dello Statuto).

      1. Con decreti legislativi, adottati dal Governo, sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla Commissione Paritetica di cui al

 

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comma 2, sono stabilite le norme di attuazione del presente Statuto.
      2. La Commissione Paritetica è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dal Consiglio della Regione. Il Presidente della Commissione è scelto dalla Regione fra i componenti di nomina regionale.
      3. La Commissione Paritetica è la sede permanente di concertazione tra lo Stato e la Regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi della Regione stessa.
      4. La Commissione Paritetica esercita in particolare le seguenti competenze:

          a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione del presente Statuto;

          b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione;

          c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del prefetto in capo alla Regione;

          d) svolge funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la Regione e lo Stato, secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

      5. Con decreti legislativi di attuazione del presente Statuto sono disciplinate le procedure e i tempi per lo svolgimento delle competenze di cui al comma 4, con particolare riguardo alla definizione dei termini per l'acquisizione dei pareri obbligatori da parte dell'amministrazione statale e l'individuazione di forme di silenzio-assenso per il rilascio dei medesimi.

TITOLO III
ORGANI DELLA REGIONE E DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21.
(Princìpi generali).

      1. Nell'ambito digli obiettivi generali di decentramento e di sussidiarietà di cui all'articolo 3, la Regione promuove l'autonomia

 

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amministrativa e finanziaria degli enti locali nonché la creazione di un sistema di relazioni tra gli enti locali e fra questi e la Regione che consenta di orientare la programmazione verso strategie condivise.

Art. 22.
(Organi della Regione e del sistema delle autonomie locali).

      1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
      2. Fanno parte del sistema delle autonomie locali: i Comuni singoli o associati, le Province e la Provincia metropolitana di Trieste.
      3. Sono organi del sistema delle autonomie: il Consiglio delle autonomie locali, i Consigli provinciali, i Presidenti delle Province e le Giunte provinciali; i Consigli comunali, i sindaci e le Giunte comunali.
      4. Al fine di favorire la concreta partecipazione degli enti locali nella programmazione e nelle funzioni regionali di indirizzo, i princìpi generali per l'elezione degli organi regionali e Provinciali, nonché le disposizioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio regionale e dei consigli Provinciali prevedono e incentivano forme di partecipazione diretta e funzioni consultive da parte dei rappresentanti degli enti locali.
      5. In attuazione di quanto previsto al comma 4, il presente Statuto in particolare:

          a) disciplina il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali quale organo consultivo di raccordo fra la Regione e le autonomie locali;

          b) disciplina la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni nell'ambito dei Consigli provinciali;

          c) prevede che il Consiglio regionale sia composto da consiglieri provinciali.

 

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Art. 23.
(Sistema elettorale).

      1. Le elezioni del Presidente della Regione, dei Presidenti delle Province, del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali avvengono secondo la disciplina prevista dalla legge regionale statutaria di cui all'articolo 24, nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e conformemente ai seguenti criteri:

          a) il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 12.500 abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento della popolazione;

          b) il territorio è suddiviso in circoscrizioni elettorali e viene disciplinata la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti;

          c) gli organi di cui al comma 1 sono eletti, in un unico turno elettorale, a suffragio universale, diretto, uguale libero e segreto;

          d) gli organi di cui al comma 1 sono eletti per cinque anni, con decorrenza dalla data delle elezioni;

          e) il Presidente della Regione non ricopre la carica di consigliere regionale; i Presidenti delle Province non ricoprono la carica di consigliere provinciale;

          f) sono eleggibili tutti gli elettori che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione; sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione e i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali;

          g) sono previste forme di incentivazione per la partecipazione delle donne alle consultazioni elettorali;

          h) ogni lista o coalizione di liste che partecipa alle elezioni del Consiglio regionale deve partecipare alle elezioni dei

 

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Consigli provinciali in tutte le quattro Province;

          i) nell'ambito di ciascuna lista o coalizione di liste, la candidatura di Presidente della Regione è collegata a quella dei rispettivi candidati Presidenti di ciascuna Provincia in modo che il voto viene espresso cumulativamente nei confronti del Presidente della Regione e del Presidente di ciascuna Provincia;

          l) al momento del deposito della candidatura a Presidente della Regione, sono indicati il nominativo del Vicepresidente della Regione ai fini di cui all'articolo 38 e il nominativo degli assessori;

          m) al momento del deposito della candidatura a Presidente della Provincia, è indicato il nominativo del Vicepresidente della Provincia; le disposizioni di cui all'articolo 39 si applicano anche ai Consigli provinciali;

          n) non è ammesso esprimere voto disgiunto;

          o) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che hanno raggiunto il 4 per cento dei voti su base regionale, ancorché aderenti a una coalizione di liste;

          p) è eletto, rispettivamente, Presidente della Regione e Presidente della Provincia il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti;

          q) l'assegnazione dei seggi, nell'ambito del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale, avviene assegnando la maggioranza dei seggi alla lista o alla coalizione di liste vincenti e procedendo alla ripartizione proporzionale dei seggi rimanenti alle liste o alle coalizioni di liste abbinate ai candidati Presidente della Regione e Presidente della Provincia non eletti;

          r) la ripartizione dei seggi alle liste che compongono una coalizione avviene in proporzione ai voti di lista ricevuti;

          s) è eletto consigliere provinciale chi ha riportato il maggiore numero di preferenze personali, nel limite dei seggi assegnati alla singola lista;

 

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          t) è eletto consigliere regionale il consigliere provinciale che, nell'ambito del numero di consiglieri regionali assegnati alla singola lista o coalizione di liste per ciascuna Provincia, ha riportato il maggiore numero di preferenze personali;

          u) nell'ipotesi di scioglimento di un Consiglio provinciale si provvede, entro tre mesi, al rinnovo delle operazioni elettorali a livello provinciale, con conseguente surroga per la rimanente durata della legislatura dei consiglieri regionali decaduti;

          v) nell'ipotesi di scioglimento di due o più Consigli provinciali, si provvede entro tre mesi al rinnovo delle operazioni elettorali a livello regionale.

Art. 24.
(Legge regionale statutaria).

      1. In armonia con la Costituzione e con lo Statuto, con legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono determinate la forma di governo della Regione e le forme del decentramento.
      2. La legge regionale statutaria di cui al comma 1 disciplina specificatamente:

          a) le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali e dei Presidenti dei Consigli provinciali;

          b) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi alle cariche di cui alla lettera a);

          c) i rapporti tra gli organi della Regione;

          d) le materie oggetto di potestà regolamentare del Consiglio regionale e le modalità di svolgimento di tale potestà;

          e) le modalità di funzionamento del collegio di garanzia statutaria nonché i requisiti di professionalità e le condizioni di incompatibilità dei suoi componenti;

 

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          f) le modalità e i princìpi generali del trasferimento di funzioni amministrative dalla Regione agli enti locali;

          g) il sistema di elezione del Consiglio delle autonomie locali;

          h) le modalità di partecipazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali ai Consigli provinciali;

          i) la quota di partecipazione degli enti locali ai decimi di compartecipazione regionale;

          l) le modalità di istituzione della Provincia metropolitana di Trieste;

          m) la disciplina del referendum consultivo per l'individuazione del capoluogo regionale.

      3. La legge regionale di cui al comma 2 è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
      4. Se la legge regionale di cui al presente articolo è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla data della pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

TITOLO IV
ORGANI DELLA REGIONE

Capo I
Consiglio regionale

Art. 25.
(Funzioni del Consiglio regionale).

      1. Il Consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica della comunità regionale.

 

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      2. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita, ai sensi del presente Statuto e del regolamento interno di cui all'articolo 34, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio.
      3. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e la potestà regolamentare non attribuita alla Giunta regionale, adempie le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Regione e dello Stato.
      4. Sono riservate alla legge regionale:

          a) l'approvazione dei bilanci preventivi, delle relative variazioni e dei conti consuntivi della Regione; l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio;

          b) la disciplina delle procedure della programmazione di cui all'articolo 11;

          c) l'istituzione dei tributi propri della Regione;

          d) l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;

          e) l'ordinamento degli enti locali e le modalità di elezione dei relativi organi;

          f) il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali;

          g) la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

          h) l'istituzione di enti e di aziende dipendenti dalla Regione;

          i) l'istituzione di nuovi Comuni e Province, la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni;

          l) la ratifica delle intese con altre Regioni per la cura di interessi comuni e l'approvazione degli accordi con altri Stati ed enti o istituzioni territoriali di altri Stati;

          m) l'approvazione annuale della legge regionale comunitaria.

 

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      5. Il Consiglio regionale, inoltre:

          a) delibera i princìpi e gli indirizzi della programmazione regionale generale, intersettoriale e settoriale e ne verifica periodicamente l'attuazione;

          b) approva i piani concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;

          c) approva il documento di programmazione economica e finanziaria ed elabora gli indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo;

          d) delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione interregionale, nazionale e comunitaria;

          e) approva i regolamenti di competenza del Consiglio regionale, con le modalità e nelle materie individuate dalla legge regionale statutaria;

          f) nomina i rappresentanti della Regione, salvo i casi in cui la potestà è attribuita dalla legge ad altri organi della Regione;

          g) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione;

          h) può fare proposte di legge alle Camere e presentare voti alle Camere e al Governo;

          i) esprime i pareri, i giudizi e gli orientamenti della Regione su tutte le questioni di interesse regionale;

          l) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, il presente Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione.

      6. Sono attribuite al Consiglio regionale le funzioni di controllo nei confronti del Presidente della Regione e della Giunta regionale, in ordine all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.
      7. Spetta inoltre al Consiglio regionale provvedere, nelle forme e nei termini previsti dal proprio regolamento interno, alla verifica dello stato di attuazione e all'analisi

 

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degli effetti delle leggi, dei regolamenti regionali e degli atti amministrativi approvati dal Consiglio regionale stesso.

Art. 26.
(Prerogative esclusive del Consiglio
regionale).

      1. Non possono essere esercitate dalla Giunta regionale, né in via di urgenza, né per delega, le funzioni di competenza del Consiglio regionale.
      2. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce le modalità con cui la Giunta regionale, in casi straordinari di necessità e urgenza, può sollecitare l'esame di provvedimenti specifici.

Art. 27.
(Funzionamento del Consiglio regionale).

      1. Il Consiglio regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio e di ottobre.
      2. Il Consiglio regionale si riunisce inoltre quando è convocato dal suo Presidente o su richiesta di un quarto dei propri consiglieri.
      3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche; il regolamento interno stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
      4. Il Consiglio regionale delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, con esclusione di quelli che hanno ottenuto congedo ai sensi del regolamento interno, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
      5. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono adottate a scrutinio palese; tre consiglieri possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa disposizione del regolamento interno.

 

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Art. 28.
(Consiglieri regionali).

      1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
      2. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
      3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, anche nelle lingue minoritarie presenti nella Regione e riconosciute ai sensi della legge statale.
      4. Il Consiglio regionale provvede alla convalida dell'elezione dei consiglieri regionali ai sensi del regolamento interno.
      5. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa legislativa, di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Gli assessori regionali hanno l'obbligo di rispondere alle interpellanze e alle interrogazioni con le modalità e con i termini perentori stabiliti dal regolamento interno.
      6. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa relativamente ai regolamenti regionali di competenza del Consiglio regionale.
      7. Ogni consigliere regionale ha altresì diritto di accesso agli uffici della Regione e diritto di ottenere dal Presidente della Giunta regionale, dalla Giunta stessa e da tutti gli uffici della Regione, degli enti, delle aziende, delle agenzie e degli organismi regionali da essa dipendenti, tutte le informazioni necessarie e copia degli atti e dei documenti utili all'esercizio del mandato, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, ad esclusione dei casi espressamente previsti dalla legge.
      8. Ai consiglieri regionali è attribuita, con legge regionale, un'indennità di presenza per i giorni di seduta degli organi consiliari.

Art. 29.
(Presidente del Consiglio regionale).

      1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, cura le relazioni del Consiglio

 

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con le istituzioni e con gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali; garantisce il rispetto dello Statuto e del regolamento interno; esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dalle leggi e dal regolamento interno.
      2. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio stesso, nelle prime due votazioni. La terza votazione è svolta mediante ballottaggio fra i due candidati che, nel precedente scrutinio, hanno ottenuto il maggiore numero di voti; è proclamato eletto chi consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o partecipa al ballottaggio il più anziano di età.
      3. La cessazione della carica è determinata dall'accoglimento della mozione di decadenza, presentata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio regionale e approvata, a scrutinio segreto, dai due terzi dei componenti.
      4. Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Art. 30.
(Ufficio di presidenza).

      1. L'Ufficio di presidenza è costituito dal Presidente del Consiglio regionale, da due Vicepresidenti e da due segretari.
      2. I Vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto e in modo che, per entrambe le cariche, sia assicurata la presenza della minoranza.
      3. L'Ufficio di presidenza:

          a) collabora con il Presidente del Consiglio regionale nell'esercizio dei suoi compiti;

          b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri regionali;

          c) tiene i rapporti con i gruppi consiliari;

          d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e

 

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verifica annualmente i risultati della gestione;

          e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio regionale;

          f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno.

Art. 31.
(Commissioni permanenti).

      1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.
      2. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni permanenti, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari.
      3. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta regionale hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.
      4. Il regolamento interno individua le materie e i limiti entro cui è ammessa l'approvazione di leggi o di provvedimenti nelle commissioni permanenti in sede deliberante oppure in sede redigente, con discussione finale e con dichiarazioni di voto in aula.

Art. 32.
(Commissioni speciali).

      1. Il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali con il compito di svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale, sull'attività e sulla gestione amministrativa di enti, di agenzie e di organismi regionali e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante interesse regionale.

 

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      2. Con la delibera istitutiva sono fissati i compiti, le materie, la composizione della commissione speciale, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle modalità di funzionamento stabilite.
      3. Gli amministratori e i dipendenti della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della commissione speciale e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui sono in possesso per ragioni d'ufficio anche in esenzione del segreto d'ufficio.
      4. I commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.
      5. Il Consiglio regionale può altresì istituire commissioni speciali temporanee per lo studio di problemi determinati.

Art. 33.
(Diritti delle minoranze).

      1. Il regolamento interno del Consiglio regionale assicura le condizioni per l'effettivo esercizio dei diritti delle minoranze consiliari, in particolare per quanto riguarda la programmazione dei lavori, i termini perentori di esame delle proposte consiliari, le nomine di competenza consiliare, la composizione delle commissioni permanenti e speciali e degli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo.
      2. Nelle nomine degli amministratori di enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e in organi statali, regionali e locali è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza delle minoranze consiliari.
      3. Il regolamento interno stabilisce la possibilità per i gruppi consiliari di minoranza di individuare un portavoce dell'opposizione definendone le funzioni.

Art. 34.
(Regolamento interno del Consiglio regionale).

      1. Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, il regolamento interno disciplina l'organizzazione e il funzionamento del

 

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Consiglio regionale e dei suoi organi interni.
      2. Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Capo II
Presidente della Regione

Art. 35.
(Funzioni del Presidente della Regione).

      1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, esprime gli indirizzi di politica regionale, promulga le leggi regionali, emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta regionale, indìce i referendum previsti dal presente Statuto ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo stesso Statuto e dalla legge.
      2. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23.
      3. Il Presidente della Regione nomina come Vicepresidente e assessori le persone indicate al momento del deposito delle candidature ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera l). Il Vicepresidente non può essere revocato.
      4. L'ufficio di Presidente della Regione è incompatibile con qualsiasi altra carica e può essere ricoperto per non più di due mandati consecutivi. Non è immediatamente rieleggibile il Presidente che si è dimesso dalla carica.

Capo III
Giunta regionale

Art. 36.
(Funzioni della Giunta regionale).

      1. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da quattro assessori, in modo che sia sempre garantita la rappresentanza territoriale di ogni Provincia.

 

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      2. I componenti della Giunta regionale sono preposti ai singoli rami dell'amministrazione. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni di fronte al Consiglio regionale e al Governo.
      3. Gli assessori regionali sono scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere regionale.
      4. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.
      5. La Giunta regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti.

Capo IV
Disposizioni comuni sugli organi della
Regione

Art. 37.
(Proroga dei poteri).

      1. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale sono prorogati i poteri del Consiglio precedente. Fino all'insediamento dei nuovi organi di governo, quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti e indifferibili, ivi compresi quelli diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e comunitaria.
      2. In caso di annullamento delle elezioni o nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Presidente della Regione in carica indice le nuove elezioni da tenere entro sei mesi da tali eventi.

Art. 38.
(Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione).

      1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti

 

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e approvata a maggioranza assoluta per appello nominale. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni dalla data della sua presentazione.
      2. A seguito dell'accoglimento della mozione di sfiducia nonché in caso di impedimento permanente, rimozione o dimissioni, l'incarico di Presidente della Regione è assunto dal Vicepresidente indicato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera l).
      3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Vicepresidente subentrato al Presidente della Regione, nonché la rimozione e le dimissioni dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
      4. Lo scioglimento del Consiglio regionale comporta lo scioglimento dei Consigli provinciali.

Art. 39.
(Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Regione).

      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, il Consiglio regionale è sciolto quando ha compiuto atti contrari alla Costituzione, al presente Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge.
      2. Il Presidente della Regione che ha compiuto atti contrari alla Costituzione, al presente Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge è rimosso.
      3. Lo scioglimento e la rimozione di cui ai commi 1 e 2 possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.
      4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, adottato sulla base di una deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 

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      5. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio regionale. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuare entro sei mesi dallo scioglimento.

Capo V
Organi di rappresentanza e garanzia

Art. 40.
(Istituzione del collegio di garanzia statutaria).

      1. È istituito il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali al presente Statuto.
      2. Il collegio di garanzia statutaria è composto da nove membri nominati, per due terzi, dal Consiglio regionale e, per un terzo, dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei componenti.
      3. I membri indicati dal Consiglio regionale sono eletti a scrutinio segreto, con modalità che assicurano la presenza della minoranza.
      4. I membri del collegio di garanzia statutaria sono nominati per cinque anni e non possono essere nuovamente nominati. La legge regionale statutaria determina i casi di incompatibilità e i requisiti di professionalità e di esperienza indispensabili per fare parte del collegio.
      5. Il presidente del collegio di garanzia statutaria è eletto all'interno del collegio stesso.

Art. 41.
(Funzioni del collegio di garanzia statutaria).

      1. Il collegio di garanzia statutaria fornisce, su richiesta o di propria iniziativa, pareri non vincolanti agli organi della

 

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Regione e del sistema delle autonomie locali riguardo:

          a) la conformità dei provvedimenti legislativi regionali al presente Statuto, all'ordinamento costituzionale e all'ordinamento dell'Unione europea;

          b) eventuali violazioni delle competenze legislative e amministrative della Regione da parte dello Stato;

          c) eventuali conflitti di competenza determinati da provvedimenti amministrativi emanati dalla Regione a danno degli enti locali o da questi ultimi a danno della Regione.

      2. Il collegio di garanzia statutaria pubblica una relazione annuale sulla qualità della legislazione regionale, con particolare riguardo ai princìpi di semplificazione e di certezza del diritto.

Art. 42.
(Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro).

      1. È istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organo rappresentativo delle categorie produttive, delle organizzazioni dei lavoratori, delle organizzazioni professionali, delle associazioni dei consumatori, del terzo settore, delle autonomie funzionali e della cooperazione.
      2. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo nonché sulle proposte di piani e di programmi regionali di carattere economico-sociale.
      3. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro può formulare, a richiesta, proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli altri provvedimenti di competenza della Giunta e del Consiglio regionale.
      4. La legge regionale disciplina i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale dell'economia

 

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e del lavoro. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina i rapporti fra quest'ultimo e il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.
      5. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro esercita l'iniziativa legislativa regionale, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge istitutiva.

TITOLO V
SISTEMA DELLE AUTONOMIE

Art. 43.
(Autonomia degli enti locali).

      1. I Comuni, le Province e la Provincia metropolitana di Trieste sono enti autonomi dotati di propri statuti che ne disciplinano le attribuzioni, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali sugli enti locali approvate con il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.
      2. Gli enti locali di cui al comma 1 hanno autonomia organizzativa, impositiva e finanziaria secondo le forme definite dal presente Statuto.
      3. I Comuni, le Province e la Provincia metropolitana di Trieste sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.
      4. I Comuni, le Province e la Provincia metropolitana di Trieste hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Art. 44.

(Sistema di finanziamento degli enti locali).

      1. I Comuni, le Province e la Provincia metropolitana di Trieste hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

 

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      2. L'autonomia finanziaria di entrata è garantita da una quota fissa di partecipazione ai decimi di compartecipazione regionale, ripartita tra gli enti locali in misura proporzionale al gettito dei tributi erariali riferibile ai rispettivi territori. La quota di partecipazione è stabilita con la legge regionale statutaria.
      3. L'autonomia finanziaria di entrata è altresì garantita dalla possibilità di differenziare autonomamente le aliquote delle addizionali e di applicare tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica statale e regionale.
      4. La Regione istituisce un fondo di perequazione da distribuire ai Comuni e alle Province al fine di garantire i servizi e gli investimenti essenziali per i territori con minore capacità fiscale e la transizione al nuovo sistema di finanziamento.
      5. L'autonomia finanziaria di spesa è garantita dalla eliminazione di ogni vincolo di destinazione nei trasferimenti regionali. La Regione può assegnare finanziamenti vincolati esclusivamente per la realizzazione di accordi di programma di interesse regionale.

Art. 45.
(Organizzazione amministrativa del territorio).

      1. Il territorio di ciascuna Provincia, compresa la Provincia metropolitana di Trieste, è suddiviso in ambiti territoriali ottimali che costituiscono i livelli ottimali di esercizio delle funzioni associate degli enti locali e la sede istituzionale per il coordinamento e la programmazione comune.
      2. La Regione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua con legge gli ambiti territoriali ottimali adeguandoli alla distribuzione territoriale dei distretti sanitari.
      3. I Comuni riuniti in ambiti territoriali ottimali esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente,

 

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entro il termine previsto dalla legge regionale, i soggetti, le forme e le metodologie del coordinamento. Decorso inutilmente tale termine, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge regionale.
      4. Al fine di favorire un processo sovracomunale di organizzazione dei servizi e delle strutture, la Regione individua con legge forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni, istituendo un apposito fondo in bilancio e graduando la corresponsione dei benefìci in relazione al livello di unificazione.

Art. 46.
(Consiglio delle autonomie locali).

      1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza del sistema delle autonomie locali della Regione.
      2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da un membro per ogni ambito territoriale ottimale, designato dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte tra i componenti dei rispettivi consigli. Partecipano di diritto i Presidenti delle Province e i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia.
      3. La legge statutaria regionale stabilisce il sistema di elezione del Consiglio delle autonomie locali, sulla base di criteri che garantiscono anche la rappresentanza dei Comuni di dimensione minore.
      4. Non possono fare parte del Consiglio delle autonomie locali i componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali.
      5. I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica rivestita al momento dell'elezione.
      6. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.
      7. Le modalità di elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali, di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni,

 

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le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, ivi comprese le modalità per indire e per svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta, sentito il parere del Consiglio regionale.

Art. 47.
(Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali).

      1. Il Consiglio delle autonomie locali ha potere di iniziativa legislativa su ogni materia inerente al sistema degli enti locali.
      2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che riguardano:

          a) l'ordinamento degli enti locali;

          b) il sistema elettorale degli organi degli enti locali;

          c) la determinazione o la modificazione delle competenze degli enti locali e il riparto di competenze tra la Regione e gli enti locali;

          d) l'autonomia finanziaria degli enti locali;

          e) l'esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali;

          f) la programmazione e il coordinamento dell'attività amministrativa della Regione e degli altri livelli territoriali di governo;

          g) la modificazione territoriale degli enti locali e l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali;

          h) l'istituzione di enti e di agenzie regionali.

      3. Nel caso in cui il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di modifiche specifiche,

 

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il Consiglio regionale può procedere all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di tali modifiche con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
      4. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le modalità di esercizio del potere consultivo di cui al comma 2, assicurando una seconda lettura del testo qualora questo sia stato oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.
      5. Il Consiglio delle autonomie locali esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e può esprimere osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale.
      6. Ai fini dell'espressione del proprio parere, il Consiglio delle autonomie locali può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali.

Art. 48.
(Funzioni delle Province).

      1. Le Province esercitano e coordinano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzati sul territorio e rispondenti a interessi sovracomunali.
      2. Spettano in particolare alle Province le funzioni amministrative di interesse provinciale nei seguenti settori:

          a) difesa del suolo;

          b) tutela e valorizzazione dell'ambiente e tutela dagli inquinamenti;

          c) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

          d) smaltimento dei rifiuti;

          e) caccia e pesca;

          f) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

          g) servizio di protezione civile;

          h) infrastrutture viarie;

          i) trasporti pubblici locali;

 

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          l) diritto allo studio ed edilizia scolastica;

          m) istruzione secondaria superiore;

          n) formazione professionale;

          o) sanità e assistenza sociale;

          p) orientamento all'istruzione e al lavoro;

          q) valorizzazione dei beni culturali e promozione delle attività culturali;

          r) valorizzazione delle minoranze linguistiche;

          s) promozione e valorizzazione delle risorse turistiche;

          t) artigianato;

          u) agricoltura e foreste;

          v) montagna;

          z) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

          aa) ogni altra materia attribuita dalle leggi dello Stato o della Regione.

      3. Le Province inoltre realizzano opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, sociale, culturale e sportivo ed esercitano altresì funzioni di:

          a) raccolta e coordinamento delle proposte degli enti locali ai fini della programmazione economica, sociale, territoriale e ambientale della Regione;

          b) definizione e attuazione di propri programmi pluriennali di sviluppo, di carattere sia generale che settoriale;

          c) definizione di piani territoriali di coordinamento sia generali che settoriali.

Art. 49.
(Partecipazione dei rappresentanti degli enti locali).

      1. Nell'ambito dei princìpi di cui agli articoli 3 e 23, a ogni Consiglio provinciale partecipano di diritto i componenti del

 

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Consiglio delle autonomie locali appartenenti alla Provincia stessa, secondo le modalità disciplinate dalla legge regionale statutaria.

Art. 50.
(Istituzione della Provincia metropolitana di Trieste).

      1. In considerazione della specificità storica e territoriale della Provincia di Trieste quale area transfrontaliera e abitata da significative minoranze linguistiche, è istituita la Provincia metropolitana di Trieste, quale livello di governo unitario ed esclusivo del territorio della Provincia di Trieste.
      2. La legge statutaria regionale stabilisce le modalità di istituzione della Provincia metropolitana di Trieste, nell'ambito dei princìpi generali previsti dal presente articolo.
      3. Al fine di cui al comma 2, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del Comune capoluogo e il Presidente della Provincia di Trieste, convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei Consigli comunali, adotta una proposta di statuto della Provincia metropolitana, che ne indica le funzioni, l'organizzazione, l'articolazione interna e l'istituzione di municipi quali organismi di partecipazione e di decentramento, con funzioni di consultazione e di gestione dei servizi di base.
      4. La proposta di istituzione della Provincia metropolitana di Trieste è sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale.
      5. Entro tre mesi dall'adozione del testo definitivo della proposta di cui al comma 4, essa è ratificata dai Consigli di tutti gli enti territoriali interessati.
      6. All'elezione degli organi della Provincia metropolitana di Trieste si procede nel primo turno utile ai sensi del presente Statuto e delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.

 

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Art. 51.
(Funzioni della Provincia metropolitana di Trieste).

      1. Con legge regionale e con le modalità di cui all'articolo 54, sono conferite alla Provincia metropolitana di Trieste le competenze amministrative proprie delle Province e dei Comuni, nonché le competenze regionali relative alle politiche transfrontaliere e alla gestione del porto franco di Trieste, congiuntamente alle necessarie risorse finanziarie, tecniche e professionali.

Art. 52.
(Cooperazione tra le Province).

      1. Al fine di valorizzare le locali peculiarità culturali, sociali, economiche e linguistiche, promuovendo lo sviluppo delle rispettive comunità, le Province individuano ambiti funzionali e interventi di interesse comune e definiscono congiuntamente le conseguenti modalità di cooperazione.
      2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, su proposta del Consiglio delle autonomie locali o di almeno due Province, è istituito un coordinamento permanente dell'area friulana, con funzioni di coordinamento e di guida delle rispettive politiche in ambito di governo del territorio e di promozione dello sviluppo economico.

Art. 53.
(Competenze dei Comuni).

      1. I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie, nonché della generalità delle funzioni non espressamente riservate alla Regione e alle Province.

 

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Art. 54.
(Trasferimento delle competenze).

      1. Il trasferimento delle funzioni amministrative dalla Regione agli enti locali avviene nell'ambito delle materie individuate dal presente titolo, secondo modalità e princìpi generali stabiliti dalla legge regionale statutaria e sulla base di disposizioni di legge approvate previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
      2. Le disposizioni di legge di cui al comma 1 stabiliscono altresì le modalità operative ed i tempi per il trasferimento delle competenze, delle risorse finanziarie, dei necessari apparati burocratici e delle relative risorse professionali.

Art. 55.
(Potere sostitutivo della Regione).

      1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali nei casi in cui vi è un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite, previo parere del collegio di garanzia statutaria.
      2. La legge regionale, approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.

Art. 56.
(Referendum per l'individuazione del capoluogo della Regione).

      1. Il capoluogo della Regione può essere individuato con legge regionale, su iniziativa di cinquantamila elettori e previa consultazione referendaria dell'intera popolazione regionale.
      2. La consultazione di cui al comma 1 ha esito positivo se la proposta oggetto del referendum è accolta dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

 

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      3. Le modalità e le procedure per lo svolgimento del referendum sono disciplinate dalla legge regionale statutaria.
      4. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, capoluogo della Regione rimane Trieste.

Art. 57.
(Istituzione e modifica degli enti locali).

      1. Con legge regionale, previa consultazione referendaria delle popolazioni interessate, possono essere modificate le circoscrizioni e la denominazione dei Comuni, possono essere fusi due o più Comuni e possono essere istituiti nuovi Comuni.
      2. Le modalità e le procedure per lo svolgimento dei referendum di cui al comma 1 sono disciplinate con legge regionale.

TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 58.
(Proposte di legge e petizioni).

      1. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione di progetti di legge, redatti in articoli e sottoscritti da almeno cinquemila elettori della Regione.
      2. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 59.
(Referendum abrogativo).

      1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge, di un regolamento o di un atto amministrativo di

 

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interesse generale è indetto dal Presidente della Giunta regionale, quando lo richiedano almeno trentamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
      2. Partecipano al referendum di cui al comma 1 tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
      3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
      4. Il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza del collegio di garanzia statutaria.
      5. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione:

          a) delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione;

          b) delle leggi o delle disposizioni di legge regionale il cui contenuto è reso obbligatorio da norme del presente Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che sono meramente riproduttive di tali norme;

          c) delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre Regioni;

          d) dei regolamenti interni degli organi regionali.

      6. Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di proclamazione del risultato del referendum stesso.
      7. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo.

Art. 60.
(Referendum consultivi).

      1. 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi

 

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delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati.
      2. Il Consiglio regionale può promuovere, altresì, referendum consultivi su proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio stesso o della Giunta regionale, incluse le iniziative regionali di leggi statali.
      3. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento dei referendum consultivi.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE

Art. 61.
(Leggi di revisione statutaria).

      1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.
      2. L'iniziativa per le modificazioni dello Statuto appartiene anche al Consiglio regionale.
      3. I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo al Consiglio regionale per il raggiungimento dell'intesa.
      4. Nel caso in cui l'intesa prevista al comma 3 venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dal Consiglio regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.
      5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un decimo dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

 

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Art. 62.
(Norme transitorie).

      1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente Statuto di cui all'articolo 20 e della legge regionale statutaria di cui all'articolo 24, le materie di rispettiva competenza continuano a essere disciplinate dalla normativa statale e regionale vigente.
      2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione previsti dall'articolo 20, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.
      3. La Commissione Paritetica in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto svolge tutte le funzioni previste ai sensi dell'articolo 20.
      4. La legge regionale statutaria istitutiva del Consiglio delle autonomie locali prevista dall'articolo 24 è approvata previo parere dell'assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della vigente legislazione regionale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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