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PDL 5536

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5536



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAZZARA

Disposizioni per l'inquadramento nel ruolo della carriera dirigenziale del personale in servizio nelle università con qualifica di direttore amministrativo del ruolo ad esaurimento o equiparata

Presentata il 18 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il ruolo ad esaurimento dei funzionari con qualifica di direttore amministrativo nasce dalla evoluzione della carriera direttiva prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, che delegava il Governo al riordino dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.
      In attuazione delle linee di indirizzo il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 articolava l'unica carriera direttiva in tre livelli con l'istituzione:

          a) del troncone dirigenziale articolato in dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente;

          b) del troncone del ruolo ad esaurimento articolato in ispettore generale, direttore di divisione;

          c) del troncone di carriera direttiva articolata in consigliere, direttore di sezione, direttore di divisione aggiunto.

      Il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 ha inoltre previsto che il ruolo ad esaurimento fosse attribuibile anche ai funzionari che ad esso pervenissero in tempi successivi e che da esso dovesse attingersi appunto fino all'esaurimento e in particolare l'articolo 60 ha precisato che: «la dotazione organica complessiva è pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni per l'intero ruolo organico (...)» riaffermando quindi, inequivocabilmente l'unicità del ruolo.
      È ancora da sottolineare il disposto dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 che ha

 

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visto assegnati, fino al 1975 per intero e fino al 1980 per il cinquanta per cento, tutti i posti disponibili al riassorbimento del ruolo ad esaurimento.
      È intervenuta poi la legge n. 808 del 1977 che ha sancito in capo ai rettori delle università la potestà di inquadrare tutto il personale dipendente nelle qualifiche spettanti per titoli di servizio e di anzianità. Disposizione disattesa quanto all'inquadramento del personale del ruolo ad esaurimento peraltro ignorando il distinguo preciso posto dalla Corte dei conti - sezione di controllo - con il protocollo 6437/fasc.  3564/coord.863 del 29 luglio 1978 in tema di applicazione dell'articolo 16 della legge n. 808 del 1977 che ha consentito ai rettori di «inquadrare in dirigenza i funzionari che avessero determinati titoli di servizio atteso che nella carriera direttiva sono comprese le qualifiche dirigenziali per espressa disposizione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della repubblica n. 748 del 1972». E ancora ha stabilito che «l'inquadramento è cosa ben diversa dalla promozione e, quindi, non vi è dubbio di competenza rettorale».
      Ancora numerose sono le decisioni della Corte costituzionale intervenute sull'argomento (decisione n. 348 del 14-22 giugno 1989, n. 487 del 1996 e n. 229 del 19 giugno-4 luglio 1997) che hanno chiarito ogni dubbio circa la sussistenza della unicità della carriera dirigenziale e di quella direttiva.
      Con il decreto legislativo n. 29 del 1993, successivamente confluito nel decreto legislativo n. 165 del 2001, è stato soppresso il ruolo ad esaurimento e sono state confermate le qualifiche ad esaurimento con previsioni di immissione tramite posti riservati nei concorsi per la dirigenza.
      Tuttavia il primo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università ha ignorato completamente i direttori amministrativi e le qualifiche equiparate, costringendo quel personale a proporre ricorsi contro il tentativo di inquadrarli definitivamente nella IX qualifica funzionale, ben distinta e inferiore all'altra.
      Con le sentenze n. 2342 del 1998 e n. 1120 del 2000, il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto a «non essere semplicemente di IX qualifica funzionale e di mantenere a pieno titolo la retribuzione dirigenziale nella previdente misura del 95 per cento».
      Anche il dettato giurisprudenziale è stato sistematicamente disatteso dalle università di appartenenza, per cui con ulteriori spese è stata richiesta e ottenuta la nomina di un commissario ad acta. Alcuni atenei però hanno ritenuto di resistere anche agli atti posti in essere dal commissario.
      Contro le nuove determinazioni del commissario ad acta, rese secondo il dettato della sentenza n. 3841 del 2002 sempre del TAR del Lazio, le università hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato che definitivamente pronunciando sull'argomento ha riconosciuto la validità dei criteri dettati dal giudice di primo grado nonché la piena correttezza e legittimità dell'operato del commissario.
      Tutto quanto esposto ha determinato una situazione particolarmente anomala per tutti i ricorrenti che, oltre ai giudizi riportati, hanno intentato anche giudizi nei confronti di tutti i rettori per il loro mancato inquadramento in forza della legge e dei chiarimenti della Corte costituzionale e della Corte dei conti.
      Per completezza appare utile chiarire che l'onere economico per quelli in servizio sarebbe pari solo al 5 per cento, dato che in atto quel personale percepisce il 95 per cento di quanto viene corrisposto al primo dirigente.
      La questione ha creato indubbiamente legittime aspettative, fino ad oggi disattese, che meritano attenzione e, finalmente, una risposta adeguata.
      In forza di tale motivazione si presenta la proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il personale in servizio nelle università alla data del 13 luglio 1980 che rivestiva la qualifica di direttore amministrativo del ruolo ad esaurimento o equiparata, di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, destinatario delle sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, n. 2342 del 14 settembre 1998, 1120 del 18 febbraio 2000 e n. 4813 del 31 maggio 2001, è inquadrato nei ruoli propri della carriera dirigenziale.


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