Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5474

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5474



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PISAPIA, SODA

Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale,
in materia di esecuzione delle pene detentive

Presentata il 3 dicembre 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 5 della legge 12 luglio 1999, n. 231, recante «Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave» e l'articolo 3 della legge 8 marzo 2001, n. 40, recante «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori», hanno rispettivamente inserito nell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, l'articolo 47-quater, che prevede misure alternative alla detenzione per gli ammalati di AIDS, e l'articolo 47-quinquies che prevede la detenzione domiciliare per le condannate madri di prole non superiore a dieci anni.
      Per un difetto di coordinamento, non si è provveduto ad estendere la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale alle situazioni previste dagli articoli 47-quater e 47-quinquies della citata legge n. 354 del 1975.
      La presente proposta di legge è tesa ad eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento tra le suddette categorie di condannati.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, primo periodo, prima delle parole: «Se la pena detentiva,» sono inserite le seguenti: «Se ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero» e al secondo periodo, dopo le parole: «47, 47-ter» sono inserite le seguenti: «, 47-quater, 47-quinquies»;

          b) al comma 9, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su