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PDL 4144-1444-1646-2664-3763</B>-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4144-1444-1646-2664-3763-A



 

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RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza il 14 dicembre 2004

(Relatore: MINOLI ROTA)

sul

DISEGNO DI LEGGE

n. 4144

presentato dal ministro della salute
(SIRCHIA)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Disciplina delle attività nel settore funerario

e sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1444, d'iniziativa del deputato BIONDI

Modifica all'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130,
in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Presentata il 31 luglio 2001

 

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n. 1646, d'iniziativa dei deputati

BUTTI, FOTI, ARMANI, RICCIO, AIRAGHI

Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di edificabilità delle zone limitrofe alle aree cimiteriali

Presentata il 25 settembre 2001

n. 2664, d'iniziativa dei deputati

BURTONE, MOLINARI

Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di legislazione funeraria

Presentata il 17 aprile 2002

n. 3763, d'iniziativa dei deputati

MASSIDDA, COSSA, MEREU

Disposizioni concernenti la mineralizzazione delle salme
mediante tumulazione

Presentata il 10 marzo 2003

 

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Onorevoli Colleghi! - Il testo all'attenzione della Assemblea, recante norme per disciplinare le attività nel settore funerario, innova in modo organico la normativa vigente in materia, riscrivendo il titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, al fine di adeguare il settore funerario italiano per quanto riguarda sia gli aspetti igienico-sanitari sia quelli gestionali e di tutela degli utenti.

1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente

      Il testo licenziato dalla Commissione di merito è il risultato di un approfondito lavoro svolto in sede referente e al quale hanno contribuito sia i gruppi di maggioranza che quelli di opposizione. Al testo originario del disegno di legge presentato dal Governo e adottato come testo base, al termine di un attento esame da parte della Commissione, sono state apportate alcune correzioni che ne hanno migliorato la formulazione e in alcuni casi anche gli aspetti sostanziali.
      Il testo in esame, da un lato, riscrive molte delle disposizioni contenute nel titolo VI «Della polizia mortuaria» del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'altro ne introduce delle nuove. Inoltre, si da attuazione alle norme di cui alla legge n. 130 del 2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

2. Istruttoria legislativa svolta

2.1 Audizioni informali

      Nel corso dell'esame in sede referente, la XII Commissione, al fine di approfondire le tematiche oggetto del provvedimento, ha nominato un Comitato ristretto, nell'ambito del quale sono state svolte una serie di audizioni informali. In particolare sono stati auditi rappresentanti di operatori ed esperti del settore funerario nonché dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

2.2 Pareri espressi dalle Commissioni

      La XII Commissione, nell'ambito dell'esame in sede referente, ha acquisito i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, recependo molte delle osservazioni e condizioni ivi apposte. In particolare, è stata recepita l'osservazione contenuta nel parere favorevole della I Commissione, così come sono state accolte tutte le condizioni e osservazioni apposte al parere favorevole della II Commissione, nonché una condizione e una osservazione del parere favorevole della Commissione ambiente. Non si è invece ritenuto opportuno accogliere le osservazioni apposte al parere della XI Commissione, né una condizione del parere della VIII Commissione.
      Le Commissioni IV, V, VI e X hanno espresso parere favorevole.

3. Illustrazione dell'articolato

      Il testo all'esame dell'Assemblea si compone di 13 articoli, la maggior parte dei quali è volta a sostituire articoli del testo unico delle leggi sanitarie.
      In particolare, dopo aver fissato, all'articolo 1, i principi fondamentali cui deve ispirarsi la disciplina in materia funeraria - tra cui si segnala l'uniformità del trattamento del cadavere e delle ceneri sul territorio nazionale, il rispetto della dignità della persona e la libertà di scelta delle forme di sepoltura, le pari opportunità tra gli operatori nella gestione dei

 

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servizi funerari - il testo in esame, con gli articoli da 2 a 6 sostituisce gli articoli da 337 a 341 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, mentre l'articolo 7 aggiunge al medesimo l'articolo 341-bis.
      Le nuove norme incidono, in particolare, sulla materia della programmazione, realizzazione e gestione dei cimiteri e crematori (articolo 2), prevedendo piani regionali e comunali per individuare gli ambiti territoriali ottimali per i cimiteri e i crematori fissi, la cui realizzazione e gestione spetta agli enti locali, anche secondo le forme associative loro consentite. La realizzazione dei crematori spetta altresì agli enti morali senza scopo di lucro, nonché, in seguito ad un emendamento approvato dalla Commissione di merito, ad operatori privati in possesso dei requisiti prescritti.
      Il nuovo articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie (articolo 3) dispone in materia di collocazione dell'impianto cimiteriale e dei forni crematori ed agevola la costruzione di cappelle private familiari al di fuori dei cimiteri, eliminando quasi del tutto la zona di rispetto, limitata a soli 25 metri.
      L'articolo 4, sostitutivo dell'articolo 339 del testo unico, definisce in modo organico e compiuto il concetto di trasporto di cadavere, specificando che l'addetto a tale servizio assume le vesti di incaricato di pubblico servizio.
      L'articolo 5, che sostituisce l'articolo 340 del testo unico, inasprisce la sanzione irrogata a chi contravviene al divieto di seppellire un cadavere od ossa umane al di fuori dei cimiteri, mentre l'articolo 6, che sostituisce l'articolo 341 del testo unico, demanda alla regione, sentito il comune interessato, l'autorizzazione alla sepoltura di cadavere, ceneri od ossa umane fuori dal cimitero, per giustificati motivi di onoranze speciali.
      Ai sensi dell'articolo 7, che come già accennato introduce il nuovo articolo 341-bis nel testo unico delle leggi sanitarie, si definisce il concetto di attività funebre e si stabiliscono norme di salvaguardia etica del settore, sanzionando severamente chi favorisce in modo irregolare lo svolgimento di un servizio funebre.
      L'articolo 8 modifica l'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie prevedendo, in particolare, l'adozione da parte di ogni comune di un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria e prevedendo per i contravventori, quando non si applichino pene stabilite nel testo unico o in altre norme, una sanzione amministrativa.
      L'articolo 9 dà attuazione alle norme in materia di cremazione, di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130, integrando alcuni dei principi ivi contenuti. In particolare, si stabiliscono le condizioni per la dispersione delle ceneri all'aperto nonché in aree private. L'articolo 9, quale originariamente formulato, è stato modificato nel corso dell'esame da parte della XII Commissione con l'accoglimento di emendamenti volti, tra l'altro, ad assicurare la certezza della identità delle ceneri ed a disporre per quanto attiene alle cellette cinerarie e ossarie. Alla luce del parere espresso dalla Commissione giustizia, nell'articolo 9 (comma 10) è stata inoltre inserita una previsione volta a modificare l'articolo 411, quarto comma, del codice penale, al fine di coordinarne le previsioni con quanto disposto dal medesimo articolo 9 in materia di dispersione e conservazione delle ceneri.
      Il trasporto funebre, storicamente assunto in esclusiva dai comuni, viene disciplinato dall'articolo 10 come attività libero-imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa, secondo norme regionali o delle province autonome. L'articolo 10, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, dispone inoltre in merito alle imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre.
      L'articolo 11 introduce una novità rappresentata dalla previsione di appositi ambienti nei quali operatori pubblici, privati o misti potranno svolgere servizi per il commiato, fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni
 

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di pari dignità. L'articolo 11 prevede inoltre la possibilità di istituire sale del commiato in locali attigui ai crematori, e viceversa, di futura edificazione. Al fine di evitare situazioni di monopolio, viene inoltre introdotta una norma di salvaguardia (comma 5) che non consente ai soggetti gestori delle sale del commiato di convenzionarsi con strutture sanitarie pubbliche e private per la gestione dei rispettivi servizi mortuari.
      Ai sensi dell'articolo 12 vengono dettati i principi base sulla tanatoprassi (pratica volta alla momentanea conservazione e presentabilità del cadavere) e si delinea il profilo professionale del tanatoprattore.
      L'articolo 13, infine, stabilisce norme riguardanti il cimitero per animali d'affezione, dando così riconoscimento al legame affettivo che si instaura tra le famiglie che accolgono un animale nelle proprie abitazioni e l'animale stesso. In particolare, si prevede che la realizzazione del cimitero sia effettuata da operatori pubblici o privati, stabilendo, anche in considerazione delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, che i siti cimiteriali per gli animali d'affezione siano localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica.

Fabio Minoli ROTA, Relatore.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 4144 ed abb., recante disciplina delle attività nel settore funerario, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente,

            rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento dettano principi uniformi relativi alla disciplina delle attività nel settore funerario, valevoli per tutto il territorio nazionale, ferma restando l'autonomia legislativa delle regioni e delle province autonome nella definizione della normativa di dettaglio e la potestà regolamentare dei comuni in materia,

            osservato che il provvedimento in esame reca interventi ascrivibili, in misura preponderante, alle materie «tutela della salute», «governo del territorio», e «professioni sanitarie», la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

            rilevato, altresì che, per altro verso, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame appaiono riconducibili alle materie «tutela della concorrenza», «ordine pubblico», «ordinamento civile e penale», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio» e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», la cui disciplina è demandata, rispettivamente, dalle lettere e), h), l), m) ed s), del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            a) all'articolo 1 valuti la Commissione l'opportunità di riformulare il comma 4, al fine di prevedere, con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che le disposizioni dettate dal provvedimento si applicano anche alle suddette regioni e province autonome, in quanto compatibili con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        Il Comitato permanente per i pareri della II Commissione,

            esaminato il nuovo testo in oggetto,

            considerato, con riferimento alla sanzione amministrativa prevista per coloro che offrono direttamente o indirettamente dei compensi o dei vantaggi «per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, che potrebbero configurarsi fattispecie penalisticamente rilevanti (in particolare la corruzione) nel caso in cui colui che fornisce le informazioni è un pubblico ufficiale,

            considerato altresì che il comma 10 dell'articolo 9 sembra assumere una valenza esclusivamente «ricognitiva» della normativa vigente, poiché l'articolo 411, comma 4, del codice penale già punisce come delitto la dispersione delle ceneri secondo modalità diverse da quelle indicate dal defunto,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 7, capoverso «articolo 341-bis», comma 2, dopo le parole: «è punito,» inserire le seguenti: «se il fatto non costituisce reato,»;

            2) all'articolo 9 sopprimere il comma 10;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 7, valuti la Commissioni di merito l'opportunità di chiarire in cosa consistano le «modalità e procedure» che debbono essere definite dai regolamenti attuativi con riferimento alla sanzione amministrativa prevista per coloro che offrono direttamente o indirettamente dei compensi o dei vantaggi «per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi»;

            b) sempre con riferimento all'articolo 7, si valuti l'opportunità di chiarire se, in caso di recidiva, la sanzione della sospensione dell'attività si cumuli con la sanzione pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro e se la revoca dell'autorizzazione può essere disposta (per casi particolarmente gravi) solamente in caso di recidiva.

 

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PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4144 Governo ed abbinate, recante «Disciplina delle attività nel settore funerario»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

        sul nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito:

        preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

            dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 5, non derivano nuovi o maggiori oneri per gli enti locali;

            la disposizione di cui all'articolo 12 non comporta effetti finanziari in quanto l'esercizio della professione di tanatoprattore non viene subordinato all'iscrizione ad appositi albi od elenchi;

            la disposizione di cui all'articolo 13 non comporta obblighi specifici a carico dei comuni se non quello di individuare una localizzazione idonea dei cimiteri per animali di affezione;

        delibera di esprimere

NULLA OSTA.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4144 ed abbinate, recante «Disciplina dell'attività nel settore funerario»;

 

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            sottolineata l'opportunità di chiarire che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal provvedimento relativamente allo svolgimento di attività funebri si intendano come aggiuntive rispetto alle sanzioni penali già previste dall'ordinamento per analoghe fattispecie,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4144 e abbinate, recante «Disciplina delle attività nel settore funerario»;

            considerato che l'articolo 3 sostituisce l'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, già di recente modificato dall'articolo 28 della legge n. 166 del 2002, introducendo significative novità in tema di edificabilità di zone limitrofe ad aree cimiteriali;

            rilevato che appare opportuno richiamare, nel testo del citato articolo 3 come proposto dalla Commissione di merito, alcuni dei principi innovativi introdotti con il citato articolo 28 della legge n. 166 del 2002;

            osservato infine che l'articolo 13 potrebbe richiedere l'esigenza di talune integrazioni di carattere procedurale, collegate sostanzialmente all'esigenza di garantire i necessari controlli di carattere ambientale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 3, comma 4, che disciplina le possibili deroghe alla normativa urbanistica in materia di edificabilità in aree limitrofe alle zone cimiteriali, sia stabilito che il consiglio comunale può disporre le predette deroghe solo a condizione che risulti accertato, da parte dello stesso consiglio comunale, che - per particolari condizioni locali - non sia possibile provvedere altrimenti, garantendo comunque che l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale ovvero da corsi d'acqua o ponti o impianti ferroviari;

 

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            b) al medesimo articolo 3, sia introdotta una clausola di «silenzio-assenso», già esistente nella vigente versione dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, inserendo, alla fine dello stesso articolo 3, un nuovo comma che disponga che, al fine dell'acquisizione di tutti i pareri della competente azienda sanitaria locale previsti dal citato articolo 338, il parere si intenda espresso favorevolmente, qualora decorrano inutilmente due mesi dalla data della richiesta;

        e con le seguenti osservazioni:

            1) all'articolo 3, comma 6, anche al fine di garantire standard uniformi in materia urbanistica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la riduzione della zona di rispetto cimiteriale ivi prevista si applica, con identica procedura, anche per la realizzazione di parchi, giardini, parcheggi pubblici, strutture sportive e serre, secondo quanto già stabilito dal vigente articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie;

            2) all'articolo 13, comma 2, si consideri altresì la possibilità di prevedere che la localizzazione dei siti cimiteriali per animali d'affezione sia effettuata previo parere della competente azienda sanitaria locale, applicando, anche in tal caso, il principio del «silenzio-assenso» in caso di decorrenza di due mesi dalla data della richiesta;

            3) al medesimo articolo 13, comma 2, sia infine verificata l'opportunità di prevedere che la valutazione sulla compatibilità dei luoghi destinati ai cimiteri per animali d'affezione, con particolare riferimento al rischio di inquinamento delle falde acquifere, sia effettuata a cura delle strutture della competente agenzia regionale per l'ambiente.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 4144 Governo e abbinate recante disciplina dell'attività del settore funerario, come risultante dall'approvazione di emendamenti;

            tenuto conto che il provvedimento è volto a disciplinare in modo organico il settore;

 

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            ritenuto, altresì, che la disciplina di cui all'articolo 3, avente ad oggetto vincoli alla collocazione degli impianti cimiteriali, dovrebbe essere oggetto di approfondimento al fine di scongiurare la possibilità di difficoltà applicative con riferimento alla situazione dei piccoli comuni montani;

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 4144 ed abb., recante disciplina delle attività nel settore funerario, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, comma 3, lettera b), dopo le parole: "decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," si valuti l'opportunità di inserire la seguente: "eventualmente";

            b) all'articolo 12, si valuti la opportunità di riformulare il comma 3, prevedendo anche l'acquisizione del parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'emanazione del decreto sui requisiti delle scuole di tanatoprassi e le metodologie di lavoro rispettose della sicurezza del lavoratore.

 

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TESTO
del disegno di legge n. 4144

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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Oggetto e attribuzioni).

Art. 1.
(Oggetto e attribuzioni).

      1. La presente legge determina i princìpi fondamentali in materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

      1. Identico.

      2. I princìpi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:       2. Identico.

          a) uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

          b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, delle ceneri e delle ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;

          c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei princìpi di cui alle lettere a) e b), dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;

          d) alle pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria corrispondono un'adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi;

          e) garantire il rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di poter liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione.

      3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del comune nel cui territorio si svolge tale attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia

      3. Identico.


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mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.
      4. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.       4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie).

Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie).

      1. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 337. - 1. Le regioni, di intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i crematori. Ad esclusione dei crematori mobili, quelli fissi sono realizzati dentro il cimitero.

      «Art. 337. - 1. Identico.

      2. Gli ambiti territoriali ottimali, di cui al comma 1, definiti in base al reale fabbisogno di sepolture e di cremazioni, tengono conto dei cimiteri e dei crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale o della provincia autonoma, i comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.       2. Gli ambiti territoriali ottimali, di cui al comma 1, definiti in base al reale fabbisogno di sepolture e di cremazioni, tengono conto dei cimiteri e dei crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale, i comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.
      3. I cimiteri ed i crematori fissi possono:       3. Identico.

          a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione;

          a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione o da operatori privati che comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione della garanzia a favore del comune proprietario dell'area e sotto la vigilanza del comune stesso;


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          b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti.           b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti. Limitatamente ai crematori, tali servizi possono essere gestiti anche da enti morali senza fini di lucro, che abbiano tra i propri scopi il servizio della cremazione, sotto la vigilanza dei comuni sede degli impianti.

      4. I soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

      4. Identico.

      5. Il comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 4, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni.       5. Identico.
      6. Le regioni e le province autonome procedono alla approvazione dei piani, rispettivamente, regionali o provinciali, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.       6. Le regioni procedono alla approvazione dei piani regionali entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      7. Sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni o dalle province autonome.       7. Sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.
      8. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero».       8. Identico».

Art. 3.
(Sostituzione dell'articolo 338
del testo unico delle leggi sanitarie).

Art. 3.
(Sostituzione dell'articolo 338
del testo unico delle leggi sanitarie).

      1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27

      1. Identico:


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luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 338. - 1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici questi riportano obbligatoriamente il vincolo di rispetto cimiteriale.

      1. Identico.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.       2. Identico.
      3. Il contravventore delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è tenuto inoltre, a sue spese, a demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del comune in caso di inadempienza.       3. Identico.
      4. In deroga a quanto previsto al comma 1, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre i seguenti limiti:       4. Identico.

          a) per sepolture di sole urne cinerarie o cassette di resti ossei: 25 metri dal limite del perimetro cimiteriale nella zona interessata;

          b) per sepolture destinate a tumulazione di feretri: 50 metri dal limite del manufatto;

          c) per la realizzazione di campi per la inumazione di feretri: 100 metri dal limite del campo di inumazione;

          d) per la realizzazione di crematori fissi o per la installazione temporanea di


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crematori mobili: 200 metri dal punto di emissione degli effluenti gassosi in atmosfera.

      5. Per quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 4, la deroga è altresì consentita senza il ricorso al parere preventivo della competente azienda sanitaria locale se le zone di rispetto cimiteriale sono fissate in misura superiore al doppio dei minimi ivi stabiliti; per le lettere c) e d) del citato comma 4, con motivate valutazioni di carattere sanitario da parte della competente azienda sanitaria locale, i limiti minimi in deroga ivi stabiliti possono essere dimezzati. Restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti dal medesimo comma 4.

      5. Identico.

      6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché la zona di rispetto, determinata ai sensi del medesimo comma 1, non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.       6. Identico.
      7. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali al loro utilizzo, escluso l'ampliamento. Non sono altresì consentiti cambi di destinazione d'uso che comportano riflessi in termini di notevole aumento della presenza di persone o aumento di rumore oltre i limiti stabiliti dall' apposito piano comunale.       7. Identico.
      8. La costruzione e l'uso di cappelle private familiari fuori dai cimiteri, per accogliere cadaveri, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi o       8. Identico.

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ceneri, sono consentiti quando le cappelle sono attorniate per un raggio di almeno 25 metri da una zona di rispetto di fondi di proprietà delle famiglie interessate al loro uso.
      9. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità separatamente dalle cappelle.       9. Identico.
      10. Previa approvazione del relativo progetto, la costruzione delle cappelle di cui al comma 8 è autorizzata dal comune competente, sentita l'azienda sanitaria locale competente per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica.       10. Identico.
        11. In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati all'interno dei centri abitati da destinare alla collocazione di urne cinerarie.
      11. È riservata alle regioni, alle province autonome e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati dal presente articolo».       12. È riservata alle regioni e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati dal presente articolo.
        13. Al fine dell'acquisizione dei pareri della competente azienda sanitaria locale, previsti dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, i pareri si ritengono espressi favorevolmente».

Art. 4.
(Sostituzione dell'articolo 339
del testo unico delle leggi sanitarie).

Art. 4.
(Sostituzione dell'articolo 339
del testo unico delle leggi sanitarie).

      1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 339. - 1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del


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personale necessario, secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
      3. Il trasporto di cadaveri, di ceneri e di ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.
      4. L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.
      5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme di principio dello Stato vigenti in materia
      6. Ai contravventori delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro».

Art. 5.
(Sostituzione dell'articolo 340
del testo unico delle leggi sanitarie).

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 340
del testo unico delle leggi sanitarie).

      1. L'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27

      Identico.


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luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

      «Art. 340. - 1. È vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri o di ossa umane nelle cappelle private familiari non aperte al pubblico, di cui all'articolo 338, comma 8, e per le sepolture di cui all'articolo 341, comma 1.

      2. Il contravventore delle disposizioni di cui al comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane».

Art. 6.
(Sostituzione dell'articolo 341
del testo unico delle leggi sanitarie).

Art. 6.
(Sostituzione dell'articolo 341
del testo unico delle leggi sanitarie).

      1. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 341. - 1. La regione o la provincia autonoma ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia».

      «Art. 341. - 1. La regione ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia».

Art. 7.
(Integrazione del testo unico
delle leggi sanitarie).

Art. 7.
(Integrazione del testo unico
delle leggi sanitarie).

      1. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 341-bis. - 1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e

      «Art. 341-bis. - 1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e


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assicura in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni e dalle province autonome, le seguenti prestazioni: assicura in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni, le seguenti prestazioni:

          a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

          a) identica;

          b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale;

          b) identica;

          c) trasporto di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

          c) identica.

      2. Chi, nello svolgimento di attività funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso con effetto immediato dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività».

      2. Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito, se il fatto non costituisce reato, la prima volta con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospeso da uno a sei mesi, con effetto immediato, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 344
del testo unico delle leggi sanitarie).

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 344
del testo unico delle leggi sanitarie).

      1. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al primo comma le parole: «, la polizia mortuaria» sono soppresse;

          b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

              «Ogni comune adotta un regolamento in materia funeraria riguardante le


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attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle disposizioni di principio»;

          c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

              «I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro, secondo modalità e procedure da definirsi nei predetti regolamenti».

Art. 9.
(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, per la dispersione e la conservazione delle ceneri).

Art. 9.
(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, per la dispersione e la conservazione delle ceneri).

      1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei princìpi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130.

      1. Identico.

      2. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.       2. Identico.
      3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.       3. Identico.
      4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:       4. Identico.

          a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

          b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

          c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;


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          d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

      5. La dispersione all'interno di aree private aperte presuppone il consenso dei proprietari.

      5. Identico.

      6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.       6. Identico.
      7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto.       7. Identico.
      8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.       8. Identico.
      9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.       9. Identico.
        10. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.
 

      11. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

 

      12. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a


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  tombe di famiglia, per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.
      10. La violazione delle modalità di dispersione delle ceneri prescritte dal comma 8 integra la fattispecie di reato di cui all'articolo 411 del codice penale.       13. All'articolo 411, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «a quanto indicato dal defunto», sono inserite le seguenti: «o con modalità diverse da quelle consentite dalla legge».
      11. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'alinea è sostituito dal seguente:       14. Identico.

      «Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti princìpi:».

      12. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la lettera h) è abrogata.

      15. Identico.

      13. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.       16. Identico.
      14. L'articolo 28 della legge 1o agosto 2002, n. 166, è abrogato.       17. Identico.

Art. 10.
(Trasporto funebre).

Art. 10.
(Trasporto funebre).

      1. Il trasporto funebre costituisce attività libero-imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa, secondo norme dettate dalle regioni e dalle province autonome. Nel caso di impresa con più sedi l'autorizzazione è rilasciata dal comune ove insiste la sede legale.

      1. Il trasporto funebre costituisce attività libero-imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa, secondo norme dettate dalle regioni. Nel caso di impresa con più sedi l'autorizzazione è rilasciata dal comune ove insiste la sede legale.

      2. L'organizzazione e l'effettuazione di trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono riservate alle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni comunali all'esercizio di attività funebre.       2. Identico.
      3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.       Soppresso.

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Art. 11.
(Servizi per il commiato).

Art. 11.
(Servizi per il commiato).

      1. Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti da soggetti pubblici, privati o misti esercenti l'attività funebre, in apposite sale, propri servizi per il commiato.

      1. Identico.

        2. È prevista l'istituzione di sale del commiato in locali attigui ai crematori edificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.       3. Identico.
      3. È compito del comune regolamentare l'attività di cui al presente articolo, secondo princìpi uniformi stabiliti con normativa statale, eventualmente integrati con normativa regionale o dalle province autonome.       4. Identico.
      4. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di uguaglianza.       5. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di pari dignità.
      5. I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, come previsto dai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.       6. Identico.

Art. 12.
(Tanatoprassi e tanatoprattore).

Art. 12.
(Tanatoprassi e tanatoprattore).

      1. Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi.

      Identico.


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      2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da un tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte e il prescritto periodo di osservazione.
      3. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale:

          a) individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;

          b) requisiti delle scuole di tanatoprassi;

          c) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;

          d) metodiche e sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

          e) garanzie che le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di tanatoprassi non pregiudicano la salute del tanatoprattore.

Art. 13.
(Cimiteri per animali d'affezione).

Art. 13.
(Cimiteri per animali d'affezione).

      1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.

      1. Identico.

      2. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previa valutazione sulla compatibilità dei luoghi, tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere.       2. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

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      3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.       3. Identico.
      4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di specifici organici provvedimenti in materia.       4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia.


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