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PDL 5553

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5553



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RICCIOTTI, ARNOLDI, AZZOLINI, BERTUCCI, CESARO, COSENTINO, CUCCU, LICASTRO SCARDINO, MASINI, MASSIDDA, MURATORI, NICOTRA, ORICCHIO, SARDELLI, TESTONI

Disposizioni in favore del personale già appartenente
alla disciolta struttura Stay Behind

Presentata il 25 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, con la sentenza n. 17 del 3 luglio 2001 la corte di assise di Roma ha statuito in via definitiva, conformemente al giudizio già espresso nella relazione finale del COPACO del 4 marzo 1992, ciò che era già politicamente e storicamente evidente: la piena liceità e legittimità della struttura della rete italiana Stay Behind, conosciuta come «Gladio», sorta negli anni cinquanta e costituita in seno all'Alleanza Atlantica nell'ambito dei servizi di informazione e di sicurezza. Questa struttura era destinata a operare in clandestinità nell'ipotesi di invasione nemica di parte dei territori degli Stati dell'Alleanza, in concorso con le Forze speciali e con i servizi di informazione alleati anche al fine di organizzare e supportare eventuali movimenti di «resistenza».
      È altrettanto noto che i membri della struttura italiana in questione hanno subìto durante tutto il periodo seguito allo scioglimento dell'organizzazione, sino alla sentenza anzidetta, una vera e propria persecuzione politica e giudiziaria, contraddistinta da pesanti illazioni sulla pretesa natura eversiva di «Gladio», e sull'infinito collegamento della relativa organizzazione ai non ancora del tutto chiariti episodi di destabilizzazione sofferti dal nostro Paese dagli anni sessanta sino alla definitiva sconfitta del terrorismo e soprattutto alla fine della «guerra fredda».
      In relazione a ciò, è necessario che la verità storica, e anche ormai quella giudiziaria finalmente emersa, si sostanzino anche in un giusto riconoscimento politico e morale, anche sul piano dello status militare, per tutti coloro che, in conformità
 

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al superiore dovere sancito dall'articolo 52 della Costituzione, e agli ordini del legittimo Governo della Repubblica, avevano dato loro la propria consapevole disponibilità per servire la Patria, al di sopra di ogni distinzione di credo ideale, politico o religioso, ovvero di appartenenza sindacale.
      È noto che i primi quadri della struttura furono costituiti da ex-partigiani di formazioni militari, del Partito d'Azione, liberali, repubblicane e socialiste e di ispirazione cattolica, e che erano rigidamente esclusi da tale struttura elementi di ispirazione neofascista o collegati ai partiti di destra.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge viene sancita l'equiparazione al servizio prestato presso le Forze armate dello Stato, del servizio volontario prestato presso la struttura Stay Behind, da parte dei suoi membri cosiddetti «esterni», ossia reclutati tra coloro che avevano già assolto i propri obblighi militari ma che non appartenevano alle Forze armate, ovvero anche tra i cittadini di entrambi i sessi che non risultavano in missioni permanenti assoggettati a tali obblighi.
      Questa equiparazione non costituisce un caso isolato nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, in quanto in passato si è già provveduto allo stesso modo per il Corpo volontari della libertà, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 258. L'equiparazione anzidetta rileva esclusivamente sotto il profilo politico, morale e anche sul piano militare, posto che l'articolo in esame espressamente esclude al riguardo qualsiasi effetto retributivo, previdenziale e assistenziale.
      Il medesimo articolo 1 dà mandato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su relazione del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di certificare la pregressa appartenenza alla struttura, su istanza di ciascuno dei membri interessati e nell'osservanza delle vigenti disposizioni dettate in materia di segreto di Stato.
      È anche prevista la trascrizione del fatto dell'appartenenza alla struttura nella documentazione caratteristica e matricolare del personale comunque appartenuto alle Forze amate dello Stato anche se non transitato nel servizio permanente effettivo.
      Con un'opportuna norma di rinvio si confermano invece le vigenti disposizioni per il personale della struttura cosiddetto «interno», ossia che presta o ha prestato servizio permanente effettivo nelle Forze armate dello Stato.
      Con l'articolo 2 viene prevista la istituzione di un distintivo onorifico per gli appartenenti alla struttura, che può essere portato dagli aventi titolo sull'uniforme militare in base alle disposizioni vigenti in materia.
      L'articolo 3, da ultimo, sancisce l'equiparazione dell'Associazione Stay Behind, costituita in data 4 febbraio 1994 tra gli appartenenti alla disciolta struttura, alle altre associazioni d'arma riconosciute dal Ministero della difesa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Servizio prestato presso la disciolta
struttura Stay Behind).

      1. Il servizio volontario prestato dai membri non inquadrati permanentemente nelle Forze armate nella rete italiana della struttura Stay Behind, istituita nell'ambito dell'Alleanza del Nord Atlantico dai Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, della Repubblica francese, del Regno del Belgio, del Regno dei Paesi Bassi, del Granducato del Lussemburgo, della Repubblica italiana, del Regno e poi Repubblica di Grecia e della Repubblica federale di Germania, di seguito denominata «struttura Stay Behind», sciolta dal Governo italiano in data 27 novembre 1990, è equiparato al servizio prestato presso le Forze armate dello Stato, con esclusione di qualsiasi effetto ai fini retributivi, previdenziali e assistenziali.
      2. L'appartenenza alla struttura di cui al comma 1 è certificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità alla proposta del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), su richiesta dell'interessato, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 1977, n. 801.
      3. La certificazione di cui al comma 2, relativa al personale esterno comunque appartenente ad altro titolo alle Forze armate dello Stato e non transitato nel servizio permanente effettivo, è trasmessa a cura del SISMI agli uffici competenti a custodire la documentazione caratteristica e matricolare degli interessati, al fine della relativa trascrizione con decorrenza dalla data di arruolamento nella struttura Stay Behind.
      4. Per il personale interno alla struttura Stay Behind e che presta o ha prestato

 

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servizio permanente effettivo nelle Forze armate dello Stato, continua ad applicarsi l'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
      5. Al personale di cui al comma 4 è equiparato chi, ricoprendo la carica di Ministro della difesa o di Sottosegretario di Stato alla difesa o di ufficiale o di funzionario appartenente ai disciolti Servizio informazioni Forze armate e Servizio informazioni difesa o all'attuale SISMI, ha svolto, a motivo del suo ufficio o perché specificatamente delegato o incaricato, compiti o funzioni collegati alla organizzazione, nonché funzioni, missioni e compiti della rete italiana della struttura Stay Behind.

Art. 2.
(Distintivo onorifico).

      1. Il Ministro della difesa approva il modello di distintivo onorifico che il personale militare interno, già appartenente alla struttura Stay Behind e attualmente in servizio nelle Forze armate dello Stato, ha facoltà di portare sull'uniforme.
      2. Il personale interno ed esterno già appartenente alla struttura Stay Behind, e congedato dalle Forze armate dello Stato, ha facoltà di portare il distintivo di cui al comma 1 con le medesime modalità del personale in servizio, se autorizzato a vestire l'uniforme militare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
      3. Analogo distintivo ha diritto di portare sull'abito civile il personale esterno alla struttura Stay Behind in occasione di cerimonie militari e di manifestazioni dell'Associazione di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Associazione Stay Behind).

      1. L'Associazione italiana Stay Behind, costituita in data 4 febbraio 1994 quale associazione non riconosciuta, è riconosciuta a decorrere dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, terzo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, ed è iscritta all'albo previsto dal decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982.


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