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PDL >2901-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2901-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ONNIS, COLA, LOSURDO, TRANTINO, LISI, TAORMINA, RICCIO,
BENEDETTI VALENTINI, ANTONIO LEONE, SAPONARA

Modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale
concernente i presupposti del giudizio abbreviato

Presentata il 25 giugno 2002

(Relatore: COLA)


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 18 gennaio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2901, recante «Modifica dell'articolo 438 del codice di procedura penale concernente i presupposti del giudizio abbreviato»;

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è demandata, dalla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.
 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.
      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:       1. Dopo il comma 6 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
      «5-bis. Nel caso di reati previsti dall'articolo 5 il giudizio abbreviato si svolge dinanzi alla corte d'assise».       «6-bis. Nel caso di reati previsti dall'articolo 5 il giudizio abbreviato si svolge dinanzi alla corte d'assise. La richiesta, a pena di decadenza, deve essere proposta, oralmente o per iscritto, immediatamente dopo gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti a norma dell'articolo 420, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza trasmettendo gli atti alla corte d'assise territorialmente competentea affinché provveda secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo».

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