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PDL 5459

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5459



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MORONI

Istituzione della figura professionale
di operatore delle discipline del benessere

Presentata il 26 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni si sono gradatamente affermate nella nostra società, coinvolgendo un numero sempre maggiore di individui, una serie numerosa di discipline, stili di vita, pratiche e regole comportamentali che mirano al benessere e al miglioramento della qualità della vita attraverso la stimolazione delle risorse vitali dell'individuo.
      Il campo, già vasto, della cura della propria persona e del suo benessere si è ulteriormente arricchito grazie a una diffusione sempre maggiore e capillare di pratiche, abitudini, comportamenti e conoscenze di sempre maggiore dominio pubblico.
      Attività quali lo shiatsu, lo yoga, la riflessologia plantare, il reiki, la consulenza nutrizionale, si stanno progressivamente affermando e sono ormai molto diffuse, come dimostra il rilevante numero di istituti di formazione, le migliaia di operatori del settore e soprattutto l'enorme quantità di persone che si rivolgono ad esse per ottenere un benessere psicofisico.
      Il settore riguardante le attività rivolte alla cura e alla salvaguardia del benessere degli individui è da sempre, e deve continuare ad essere, un campo particolarmente delicato, un settore nevralgico, evidentemente connesso all'area della salvaguardia della salute; per questo necessita di essere particolarmente monitorato ed è indispensabile garantire livelli massimi di sicurezza, affidabilità e prestazioni ottimali.
      La salute dei cittadini e la necessità di garantirla al meglio delle proprie possibilità devono essere un obbligo inderogabile per il legislatore di una società moderna ed evoluta. Una politica sanitaria attenta e, più in generale, di conseguenza, l'attenzione verso tutte le attività che possono riguardare il benessere dei cittadini, l'offerta e le risposte che un sistema nel suo
 

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complesso può dare rispetto alle aspettative legittime di ogni cittadino, sono impegni a cui un sistema politico, istituzionale, organizzativo e gestionale nel suo complesso deve saper corrispondere adeguatamente.
      Ne consegue che sia dal punto di vista dei controlli che dell'offerta dei servizi, l'impegno, deve essere massimo. In questo scenario per ciò che riguarda specificatamente le attività inerenti alla cura del benessere, diventa fondamentale garantire gli operatori del settore un percorso formativo adeguato, selezionato e verificato. Non è sostenibile lasciare alla libera iniziativa, scevra da opportuni controlli e dalla necessaria formazione, attività così delicate inerenti al benessere e alla salute della popolazione.
      In questo quadro è fondamentale chiarire che attività come lo shiatsu, lo yoga, la riflessologia plantare, il reiki, la consulenza nutrizionale, pur avendo, come detto, un legame evidente con la tutela della salute, non hanno nulla a che vedere con le pratiche mediche convenzionali e non possono con queste essere confuse.
      Di qui l'opportunità di chiamarle discipline del benessere in generale, pur riconoscendo in tutte il principio comune dell'approccio olistico alla persona.
      Per diversi aspetti, dunque, di fronte a una realtà di settore in continua evoluzione appare oggi evidente l'urgenza di una legge nazionale, che come già accaduto in altri Paesi, disciplini tutte queste attività in modo da garantire in primo luogo la qualità della formazione degli operatori del settore e quindi, conseguentemente, la qualità del servizio prestato, in secondo luogo da evitare pericolose confusioni e sovrapposizioni tra discipline del benessere e pratiche mediche tradizionali.
      È assolutamente necessario evitare in questo senso confusioni di alcun genere: la cura del proprio benessere e la scelta di un approccio diverso nei riguardi della propria persona, della propria interiorità, non deve essere confusa con l'intervento medico, con i compiti, le responsabilità e l'attività della medicina tradizionale. La prima non può evidentemente escludere la seconda, né sostituirla in alcun modo.
      Certo il ricorso a pratiche come lo shiatsu, lo yoga, la riflessologia plantare, il reiki, la consulenza nutrizionale, può affiancare il ricorso alla medicina tradizionale, può rivelarsi utile per il benessere complessivo della persona, per un suo migliore atteggiamento nei confronti degli eventi della vita.
      D'altra parte la necessità e l'opportunità insieme di presentare una proposta di legge mirante a disciplinare in modo organico le diverse discipline di un settore come quello della cura del proprio benessere, è sostenuta anche da altre motivazioni, non ultima quella di regolamentare una serie di professioni già esistenti e praticate da tempo nel nostro Paese, riconoscendo così la possibilità di nuove prospettive professionali, in un mercato, come quello del lavoro, in cui la domanda continua a essere in costante aumento.
      Più in particolare con la presentazione di questa proposta di legge si propone di definire la nuova figura professionale di «operatore delle discipline del benessere», di istituire un Registro nazionale degli operatori della disciplina del benessere a tutela della qualità della prestazione e dell'interesse del cittadino utente, di istituire percorsi formativi continui per gli operatori del settore e di definire le linee guida per la formazione di base; di definire criteri di comportamento riconoscibili e omologabili per tutti gli operatori del settore; di adottare un codice di deontologia professionale e i necessari meccanismi di monitoraggio delle attività degli operatori del settore, nonché di istituire nuove aree di lavoro e di integrazione per le nuove etnie presenti sul territorio nazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione).

      1. Sono definite discipline del benessere le attività che consentono alla persona il miglioramento della qualità della vita e l'armonizzazione con l'ambiente.
      2. Lo shiatsu, lo yoga, la riflessologia plantare, il reiki e la consulenza nutrizionale sono considerati, ai fini del comma 1, discipline del benessere.

Art. 2.
(Commissione nazionale
per le discipline del benessere).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per le discipline del benessere.
      2. La Commissione nazionale per le discipline del benessere svolge i seguenti compiti:

          a) definisce gli ambiti operativi e le figure professionali relativi alle singole discipline del benessere, in conformità ai criteri generali stabiliti dalle rispettive associazioni del settore che dimostrano di possedere un'esperienza qualificata sul territorio nazionale da almeno dieci anni;

          b) definisce gli iter formativi delle singole discipline del benessere;

          c) redige il Registro nazionale degli operatori delle discipline del benessere di cui all'articolo 6;

          d) determina i criteri e i titoli per il riconoscimento degli attuali operatori delle discipline del benessere e delle iniziative formative in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

 

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          e) effettua attività di monitoraggio delle discipline del benessere individuandole sulla base della definizione di cui all'articolo 1, comma 1, e valutando la validità di quelle emergenti ai fini del loro riconoscimento e della conseguente iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 6; procede all'aggiornamento annuale del medesimo Registro.

      3. La Commissione nazionale per le discipline del benessere è composta:

          a) da un rappresentante del Ministero della salute, in qualità di presidente;

          b) da un rappresentante per ognuna delle discipline del benessere, di cui all'articolo 1, comma 2, designato dalle associazioni di operatori in grado di dimostrare carattere di rilevanza nazionale o europea, presenti in almeno tre regioni, ovvero in tre Stati appartenenti all'Unione europea, e di possedere un'esperienza qualificata sul territorio nazionale da almeno dieci anni;

          c) da un rappresentante degli istituti di formazione o dei consorzi costituiti da istituti di formazione che dimostrano di possedere una comprovata esperienza e operano sul territorio nazionale da almeno dieci anni;

          d) da un medico competente per materia nominato dal Consiglio nazionale dell'ordine professionale.

      4. La Commissione nazionale per le discipline del benessere dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
      5. L'attività e il funzionamento della Commissione nazionale per le discipline del benessere sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione.

Art. 3.
(Formazione).

      1. La formazione dell'operatore delle discipline del benessere è attribuita agli

 

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istituti di formazione accreditati ai sensi delle normative regionali vigenti.
      2. Gli istituti di formazione, oltre ad una comprovata esperienza nel settore e nella disciplina di riferimento valutata dalla Commissione nazionale per le discipline del benessere, devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle associazioni di settore e devono risultare conformi agli standard minimi nazionali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la formazione professionale.
      3. L'iter formativo delle singole discipline del benessere è stabilito dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 2.
      4. I corsi di formazione per operatore delle discipline del benessere devono comprendere un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il 30 per cento del monte ore complessivo.
      5. I corsi di formazione per operatore delle discipline del benessere possono essere cofinanziati dalle regioni che determinano annualmente i criteri e i parametri di finanziamento.
      6. Per accedere ai corsi di formazione di cui al presente articolo il requisito minimo necessario è avere completato l'intero percorso formativo della scuola dell'obbligo.

Art. 4.
(Rilascio dell'attestato e
iscrizione al Registro nazionale).

      1. Al termine del corso presso gli enti accreditati di cui all'articolo 3, agli allievi è rilasciato un attestato di frequenza e di superamento degli esami finali che consente l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 6, nonché l'esercizio della professione.
      2. L'esame finale è sostenuto da ogni allievo dinanzi ad una commissione costituita da un rappresentante dell'istituto di formazione ove si è svolto il corso, da due rappresentanti delle associazioni degli operatori della relativa disciplina del benessere,

 

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di cui uno appartenente all'associazione degli operatori alla quale aderisce l'istituto di formazione, da un rappresentante medico competente per materia nominato dal consiglio dell'ordine territoriale e da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la formazione.

Art. 5.
(Controllo dell'esercizio professionale
e aggiornamento).

      1. Il controllo della correttezza dell'esercizio dell'attività professionale e l'aggiornamento degli operatori delle discipline del benessere sono curati dalle associazioni professionali delle singole discipline del benessere e dagli assessorati regionali competenti per la formazione.

Art. 6.
(Registro nazionale degli operatori
delle discipline del benessere).

      1. È istituito presso il Ministero della salute il Registro nazionale degli operatori delle discipline del benessere.
      2. Il Registro nazionale di cui al comma 1 è suddiviso in elenchi sulla base delle diverse discipline del benessere individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Art. 7.
(Norma transitoria).

      1. Ai soggetti iscritti presso le associazioni professionali delle discipline del benessere di cui all'articolo 1, comma 2, che hanno svolto un'attività documentata nelle discipline del benessere corrispondente ai criteri ed in possesso dei titoli stabiliti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 2, è riconosciuta, su loro richiesta, la qualifica professionale di operatore delle discipline del benessere.


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