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PDL 5541

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5541



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CÈ, BALLAMAN, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, GIBELLI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, POLLEDRI, RODEGHIERO, GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON

Norme in materia di polizia locale

Presentata il 19 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'approvazione dell'ampio progetto di riforma della parte seconda della Costituzione presentato dall'attuale Governo porterà con sé la realizzazione della devolution che costituisce uno dei punti qualificanti del programma della Casa delle Libertà.
      In concreto il testo della devolution aggiunge un comma all'articolo 117 della Costituzione.
      Con questa aggiunta si prevede che spetta alle regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

          a) assistenza e organizzazione sanitaria;

          b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

          c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione;

          d) polizia amministrativa regionale e locale;

          e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

      La devolution affronta perciò, tra gli altri, un settore di importanza cruciale che è quello dell'ordine pubblico: la devoluzione in questo ambito costituisce la risposta più razionale alla domanda di sicurezza

 

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che proviene dai cittadini. Non c'è dubbio che la devolution nasce dalla consapevolezza che le diverse realtà territoriali pongano emergenze diverse e che quindi occorra mettere in campo forme e strutture di intervento che siano le più vicine possibili ai fenomeni di criminalità che si intendono contrastare.
      La presente proposta di legge intende proprio dare un contributo in questa direzione, nel più complesso processo di realizzazione concreta della devolution in materia di sicurezza.
      In particolare l'obiettivo che si intende perseguire con il presente progetto di legge è quello di migliorare ed ampliare le possibilità di intervento delle polizie municipali nelle azioni di contrasto e prevenzione della criminalità, facendo di questi Corpi un valido supporto per le Forze di polizia dello Stato.
      I Corpi di polizia municipale hanno visto negli ultimi anni accresciuta la propria professionalità e con essa sono cresciute le aspettative dei cittadini nei loro confronti.
      La presente proposta di legge intende rispondere sia alla crescente domanda di sicurezza dei cittadini, sia alle richieste provenienti dagli stessi appartenenti alle polizie municipali che mirano a una maggiore valorizzazione delle loro professionalità.
      L'articolo 1 è finalizzato all'ampliamento delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite alle polizie locali, attraverso due modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale. In particolare si propone l'inserimento degli ufficiali delle polizie locali tra i soggetti investiti della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e l'abrogazione del limite dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, quanto all'espletamento delle funzioni di agente di polizia giudiziaria, già attualmente attribuite agli agenti delle polizie locali.
      L'articolo 2 interviene sull'articolo 5 della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, legge 7 marzo 1986, n. 65, in modo da conferire agli addetti al servizio di polizia municipale aventi la qualità di agenti di pubblica sicurezza l'estensione del porto dell'arma in assegnazione continua su tutto il territorio nazionale. L'attuale limitazione all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza finisce infatti per costituire un ostacolo ad un intervento tempestivo ed efficace da parte degli addetti al servizio di polizia municipale.
      L'articolo 3 integra l'articolo 9, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, in modo da consentire anche agli ufficiali di polizia locale l'accesso alle informazioni contenute nel Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno dall'articolo 8 della citata legge. In tale modo la polizia locale impegnata nell'azione di supporto alle Forze dell'ordine è posta nelle condizioni di conoscere tutte le informazioni relative alle persone che vengono sottoposte a controlli di polizia.
      Le innovazioni contenute nella presente proposta di legge, se approvate, porterebbero al superamento di alcune incongruenze della legislazione vigente in materia di pubblica sicurezza, consentendo alle polizie municipali di assolvere fattivamente i compiti loro attribuiti di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, nel contrasto e nella prevenzione della criminalità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

              «b-bis) gli ufficiali di polizia locale»;

          b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

Art. 2.

      1. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, le parole: «, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4» sono soppresse.

Art. 3.

      1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali di polizia locale,».


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