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PDL 5488

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5488




 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000

Presentato il 15 dicembre 2004


      

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Onorevoli Deputati! - A quattro anni dall'inizio dei lavori per la realizzazione della Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), ha convocato, il 23 maggio 2000, la Conferenza dei plenipotenziari in rappresentanza di 25 Paesi allo scopo di confermare, ai fini della sua adozione, lo schema di Accordo per l'istituzione della Organizzazione. L'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari è stato sottoscritto nella medesima data dai rappresentanti dei Governi di Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Norvegia, Romania, Slovenia e Ungheria. L'Italia era presente in qualità di osservatore.
      Con l'Atto finale che lo ha approvato, l'Accordo è stato aperto alla firma a partire dal 23 maggio 2000.
      In sintonia con quanto espressamente previsto al paragrafo 6 dell'articolo 14, l'Accordo è entrato in vigore il 12 ottobre 2001, in quanto sottoscritto o ratificato da almeno 5 Stati europei.
      Per quanto riguarda l'Italia, esso è stato sottoscritto l'8 gennaio 2002 da parte del
 

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Sottosegretario alle politiche agricole e forestali.
      Pertanto, a partire dalla suddetta data è stato dato avvio all'iter necessario per l'inizio delle procedure di ratifica, ivi compresa la trasmissione da parte di Eurofish del testo originale con la firma della parte italiana.
      Tra gli obiettivi della Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con sede operativa a Copenhagen, rientrano: la diffusione delle informazioni sul mercato ittico e la promozione del commercio, nonché quello di contribuire allo sviluppo della pesca nella regione in sintonia con la domanda di mercato, presente e futura, anche al fine di ottimizzare il potenziale delle risorse della pesca, di promuovere investimenti e accordi di partenariato nel settore privato della pesca e dell'acquacoltura, di fornire assistenza tecnica per progetti infrastrutturali e di sviluppo delle risorse umane, di fornire assistenza e indicazioni nella preparazione di progetti, studi di fattibilità e «business plan», di assumere un ruolo di coordinamento delle iniziative «donor» nella regione, di ottimizzare l'utilizzo delle opportunità di esportazione all'interno e all'esterno della regione ed, infine, di promuovere la cooperazione tecnica ed economica tra i membri nel settore della pesca.
      Per raggiungere questi obiettivi Eurofish fornisce ai membri informazioni di mercato sui prodotti della pesca, assiste i membri in merito agli sviluppi tecnologici, specificazioni di prodotti, metodi di processo e standard di qualità; assiste i membri nella pianificazione e nella implementazione delle attività di ricerca e di informazione relativamente ai mercati ittici nazionali nella regione; ed, infine, fornisce assistenza tecnica per l'identificazione delle opportunità di investimento.
      Gli organi di Eurofish sono: il Consiglio di governo e il direttore.
      Il Consiglio di governo è composto da tutti gli Stati membri, ciascuno titolare di un voto. Le organizzazioni regionali di integrazione economica che dovessero aderire, conserveranno un numero di voti pari al numero dei propri Stati membri. Ad ogni modo, come accade in molti accordi similari, si ritiene preferibile che le decisioni vengano prese quanto più possibile per «consensus».
      Il Consiglio di governo si riunisce annualmente in via ordinaria.
      Il Consiglio di governo approva il programma di lavoro e il budget di Eurofish, nonché la ripartizione dei contributi finanziari annuali tra i singoli Stati membri. Inoltre, decide in merito all'ammissione di membri non europei e all'istituzione di comitati e di fondi speciali. Stabilisce, infine, criteri e linee guida per la gestione di Eurofish e ne verifica il lavoro e l'attività.
      Il Consiglio di governo nomina anche il direttore di Eurofish.
      Il direttore è designato dal Consiglio di governo ed è il rappresentante legale dell'Organizzazione. Prepara e organizza le sessioni del Consiglio di governo a cui sottopone anche un rapporto di lavoro e una bozza del bilancio.
      Il direttore può proporre al Consiglio di governo di designare un vicedirettore. I membri dello staff sono designati dal direttore, in accordo con gli indirizzi, i criteri e le linee guida indicati dal Consiglio di governo.
      La legge di ratifica ad Eurofish si inserirà nel contesto della cooperazione, in particolare con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.
      Durante l'incontro istitutivo di Eurofish, tenutosi il 21 e 22 gennaio 2002 a Copenhagen, la delegazione ha espresso l'auspicio del Governo italiano a che tale iniziativa possa presto includere i Paesi dell'area mediterranea simili all'Italia per quel che concerne la tipologia di produzione e le problematiche connesse al settore della pesca.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        L'adesione dell'Italia all'Accordo sulla Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish) comporta i sotto indicati oneri, in relazione ai seguenti articoli.

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a):

        Viene previsto da parte italiana l'apporto di un contributo per finanziare le spese amministrative ed operative del bilancio dell'Organizzazione.
        In relazione ai dati forniti dal Segretariato, il Consiglio stabilisce le quote annuali (articolo 8, lettera b) a carico degli Stati membri per il finanziamento dei programmi di lavoro e di bilancio per ciascun anno.
        A tale fine, l'apposita Commissione ha individuato cinque gruppi di Paesi, tenuto conto di alcuni parametri per il settore della pesca riguardanti la produzione complessiva, il valore delle esportazioni e delle importazioni, la popolazione, nonché il prodotto interno lordo (PIL) di ciascun Paese. In relazione ai parametri indicati, i Paesi aderenti sono stati collocati nei cinque gruppi e l'Italia è stata inclusa nel primo gruppo.
        In relazione alla spesa prevista dal bilancio dell'Organizzazione per gli esercizi 2005 e 2006, l'onere a carico dell'Italia è stato quantificato in euro 42.500 ed in euro 43.250, rispettivamente per l'anno 2005 e 2006.

  Anno 2005 Anno 2006
Totale onere euro
(articolo 11, paragrafo 1, lettera a)
euro 42.500 euro 43.250

Articolo 7 e articolo 8, lettera d):

        Viene prevista la partecipazione italiana alla riunione annua del Consiglio direttivo (articolo 7) ed alla riunione annua del comitato o gruppo di lavoro (articolo 8, lettera d).

 

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        A tale fine, nella ipotesi dell'invio a Copenhagen di quattro funzionari per un periodo di quattro giorni, la relativa spesa viene così suddivisa:

            spesa di missione

pernottamento (euro 139 al giorno x 4 giorni x 4 persone) euro 2.224

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 138 cui si aggiungono euro 41 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giungo 1926, n. 941; l'importo di euro 138 viene ridotto di euro 46 corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 133 + euro 52) quale quota media per contributi previdenziali assistenziali ed Irpef, ai sensi della legge n. 335 del 1995, della legge n. 662 del 1996 e del decreto-legislativo n. 446 del 1997
(euro 185 x 4 persone x 4 giorni) euro 2.960

            spese di viaggio

biglietto aereo A/R Roma-Copenaghen (euro 800 x 4 persone - euro 3.200 + euro 160 quale maggiorazione del 5 per cento) euro 3.360

            Totale onere (articolo 7 e articolo 8, lettera d) euro 8.544.

        Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali è di euro 51.044, in cifra tonda 51.045 per l'anno 2005 e di euro 51.794, in cifra tonda 51.795 annui a decorrere dal 2006.
      Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili, ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.
      Peraltro, tenuto conto della esperienza verificatasi in precedenti analoghi accordi, si precisa che:

            la possibilità di convocare una riunione straordinaria del Consiglio (articolo 7, paragrafo 10) riveste carattere del tutto eventuale e, pertanto, non viene prevista alcuna quantificazione della relativa spesa;

            la disposizione prevista all'articolo 8, lettera f), di istituire fondi speciali con apporto di contributi volontari, riveste carattere del tutto eventuale circa la possibilità di una probabile partecipazione italiana.

        Non viene prevista pertanto, alcuna previsione di spesa. Qualora, tuttavia, si verifichi detta ipotesi, si potrà eventualmente sottoporre la relativa richiesta alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ove detti fondi vengano destinati alle attività di assistenza tecnica per i progetti da realizzare nel settore della pesca (articolo 3, lettere d)-j).

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il provvedimento di ratifica dell'Accordo internazionale EUROFISH (Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale) consentirà all'Italia di partecipare alle attività previste dalla Convenzione stessa, allo scopo di promuovere e incentivare la cooperazione tecnica ed economica tra i Paesi membri nel settore della pesca.

B) Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo si inserisce in un quadro normativo di più ampio respiro del quale l'Italia si è resa partecipe con la firma dell'Accordo istitutivo della FAO il 16 ottobre 1945 e con l'adesione al Codice di condotta per la pesca responsabile, adottato il 31 ottobre 1995.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Non si rilevano profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria.

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Circa la compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, non si ritiene che la ratifica della Convenzione possa incidere sul quadro ordinamentale vigente, anche tenendo conto delle modifiche da ultimo introdotte nel titolo V della parte seconda della Costituzione.
        Inoltre, gli obblighi riguardano princìpi di carattere generale, riservati alla competenza statale, anche nelle materie concorrenti, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; non si ritiene, quindi, che possano sussistere riflessi in ordine alla potestà normativa attribuita alle regioni e alle province autonome.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non sono introdotte nuove definizioni normative.

 

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B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Il provvedimento in esame non ricorre alla tecnica della novella legislativa.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Nessuna delle disposizioni contenute nell'Accordo in esame ha effetti abrogativi impliciti, ovvero specifiche abrogazioni alle vigenti disposizioni.

3. Ulteriori elementi

A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudici di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Il provvedimento proposto risulta coerente con il disposto costituzionale e non vi sono giudizi di costituzionalità in corso.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Non risultano altri progetti di legge riguardanti analoga materia attualmente all'esame del Parlamento.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo internazionale Eurofish, (l'Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale), consentirà all'Italia di partecipare alle attività previste dalla Convenzione stessa, allo scopo di promuovere e incentivare la cooperazione tecnica ed economica fra i Paesi membri nel settore della pesca, e fornire informazioni sul mercato ittico per contribuire alla promozione del commercio.
        Con il citato intervento normativo l'Italia conferma l'interesse del Governo italiano a fare parte della Convenzione, spiegando che tale adesione risulta strettamente in linea con gli orientamenti del Governo che intende seguire e supportare le attività intraprese dalle varie agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma.
        Il quadro normativo generale nel quale la legge di ratifica andrà ad inserirsi è costituito dall'Accordo istitutivo della FAO del 16 ottobre 1945 e dal Codice di condotta per la pesca responsabile, adottato il 31 ottobre 1995.
        La FAO è una delle più grandi istituzioni specializzate all'interno del sistema delle Nazioni Unite, capofila di vari settori, tra cui quello della pesca. La missione del Dipartimento Pesca della FAO consiste nel favorire e garantire una gestione responsabile della pesca e dell'acquacoltura a livello mondiale ed il Codice di condotta per la pesca responsabile è lo strumento con cui vengono definiti i princìpi e le norme internazionali di comportamento per garantire pratiche responsabili e assicurare la conservazione, la gestione e lo sviluppo delle risorse bioacquatiche, tutelando gli ecosistemi e la biodiversità.
        Soggetti destinatari del provvedimento sono principalmente i membri e gli utenti del settore della pesca.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        Le esigenze sottese al presente provvedimento si possono rintracciare nella richiamata necessità di assicurare la piena e totale coerenza con la normativa comunitaria nel settore della pesca, acquisendo, con la cennata ratifica, le finalità proprie dell'Eurofish, i cui scopi sono quelli di fornire informazioni sul mercato ittico, contribuendo alla promozione del commercio; di contribuire allo sviluppo della pesca in sintonia con la domanda di mercato, presente e futura, al fine di ottimizzare il potenziale delle risorse della pesca; di promuovere investimenti ed accordi di partenariato nel settore privato della pesca e dell'acquacoltura; di fornire assistenza tecnica per progetti infrastrutturali e di sviluppo delle risorse umane e di

 

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fornire assistenza e indicazioni nella preparazione di progetti, studi di fattibilità e «business plan»; di assumere un ruolo di coordinamento delle iniziative «donor»; di ottimizzare l'utilizzo delle opportunità di esportazione all'interno e all'esterno ed, infine, di promuovere la cooperazione tecnica ed economica tra i membri nel settore della pesca.
        Per raggiungere questi obiettivi l'Eurofish fornisce ai membri informazioni di mercato sui prodotti della pesca; assiste i membri in merito agli sviluppi tecnologici, specificazioni di prodotti, metodi di processo e standard di qualità; assiste i membri nella pianificazione e nella implementazione delle attività di ricerca e informazione relativamente ai mercati ittici nazionali nella regione; infine fornisce assistenza tecnica per l'identificazione delle opportunità di investimento.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        L'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame è quello di far divenire l'Italia uno degli Stati membri di Eurofish, garantendo, in tale modo, il rafforzamento della legalità nell'applicazione del regime comunitario della pesca, consentendo al Paese di affrontare con le carte in regola eventuali trattative con l'Unione europea nel settore della pesca.
        Inoltre la ratifica dell'Accordo sulla istituzione dell'Organizzazione Eurofish consentirà all'Italia di partecipare alle attività previste dalla Convenzione stessa, allo scopo di promuovere e incentivare la cooperazione tecnica ed economica fra i Paesi membri nel settore della pesca e di fornire informazioni sul mercato ittico per contribuire alla promozione del commercio.

D) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

        Il disegno di legge di ratifica è lo strumento tecnico-normativo più appropriato attesa la natura della materia.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla istituzione della Organizzazione internazionale per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish), con Atto finale, fatto a Copenhagen il 23 maggio 2000.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 51.045 per l'anno 2005 e di euro 51.795 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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