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PDL 5592

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5592



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 2 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 3181)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

con il ministro della salute
(SIRCHIA)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 febbraio 2005
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Memorandum stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge autorizzata la spesa di euro 11.390 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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