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PDL 5578

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5578



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 1o febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 3261)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro degli affari esteri
(FINI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 2 febbraio 2005
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 2005, N.2

        All'articolo 1:

          al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2005»;

          al comma 2, le parole: «utilizzo degli stanziamenti relativi all'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dell'autorizzazione» e la parola: «determinati» è sostituita dalla seguente: «determinata».

        All'articolo 2, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma 4, lettera d), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

        All'articolo 3:

          al comma 2, le parole: «per l'anno 2004,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2004 e» e la parola: «Carabi» è sostituita dalla seguente: «Caraibi»;

          al comma 6, le parole: «(Heavily Indebted Poor Countries» sono sostituite dalle seguenti: «(Heavily Indebted Poor Countries)».

        All'articolo 4, al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6 dell'articolo 3».

        All'articolo 5, al comma 1, le parole: «di lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria» sono sostituite dalle seguenti: «per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria» e le parole: «per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l'anno 2005».

 

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Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005 (*).
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
            Considerata la situazione di grave emergenza umanitaria in atto nell'area del sudest asiatico, determinatasi a seguito della catastrofe naturale occorsa il 26 dicembre 2004;  
            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fornire immediato sostegno alle popolazioni, anche mediante la partecipazione all'azione multilaterale alla ricostruzione dei Paesi ed al ripristino delle infrastrutture sanitarie e socioeconomiche di base;  
            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari, in adesione alle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, formulate al termine della Conferenza dei Paesi donatori, svoltasi a Ginevra l'11 gennaio 2005;  
            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostruzione di Fondi internazionali di sviluppo, nonché l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale di lotta all'AIDS, malaria e tubercolosi;  
            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005;  
            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;  
emana
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo).
Articolo 1.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo).
        1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest         1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest

(*) V. Anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2005.
 

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asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonché per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 70.000.000. asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonché per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 70.000.000 per l'anno 2005.
        2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti relativi all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.         2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.
Articolo 2.
(Regime degli interventi).
Articolo 2.
(Regime degli interventi).
        1. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.         1. Identico.
        2. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.         2. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.
        3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati, è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.         3. Identico.
Articolo 3.
(Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione di Fondi internazionali).
Articolo 3.
(Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione di Fondi internazionali).
        1. È autorizzata la spesa di euro 182.190.000 per l'anno 2004 e 3.000.000 per l'anno 2005, per la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione della International Development Association (IDA).         1. Identico.
        2. È autorizzata la spesa di euro 1.750.000 per l'anno 2004, di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei Carabi.         2. È autorizzata la spesa di euro 1.750.000 per l'anno 2004 e di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi.
        3. È autorizzata la spesa di euro 59.450.000 per l'anno 2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la         3. Identico.

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partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione della Global Environmental Facility (GEF).  
        4. È autorizzata la spesa di euro 91.291.821 per l'anno 2004, per la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.         4. Identico.
        5. È autorizzata la spesa di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'IFAD.         5. Identico.
        6. È autorizzata la spesa di dollari 9.057.900 - per il controvalore di euro 8.181.329 - per l'anno 2004, per la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries.         6. È autorizzata la spesa di dollari 9.057.900 - per il controvalore di euro 8.181.329 - per l'anno 2004, per la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).
        7. Le somme di cui ai commi 1, 2 , 3, 4, 5 e 6 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione di contributi autorizzati dal presente decreto.         7. Identico.
        8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad una valutazione dell'efficacia della loro attività, e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.         8. Identico.
Articolo 4.
(Copertura finanziaria).
Articolo 4.
(Copertura finanziaria).
        1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, per euro 356.711.150 per l'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per euro 47.448.000 per l'anno 2005 e per euro 44.448.000 per l'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.         1. Identico.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione         2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 6 dell'articolo 3, anche ai fini

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dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
Articolo 5.
(Contributo al Fondo globale).
Articolo 5.
(Contributo al Fondo globale).
        1. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale di lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria, per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000.         1. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l'anno 2005.
        2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.         2. Identico.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         3. Identico.
Articolo 6.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


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