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PDL 5558

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5558



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROTUNDO

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale

Presentata il 26 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La possibilità di impiegare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 (limiti di velocità) e 148 (sorpasso) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, è prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168.
      È noto che l'impiego dei sopra citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico dà luogo, da parte di alcuni comuni, a usi surrettizi degli stessi, finalizzati a incrementare le scarse risorse finanziarie necessarie al pareggio del bilancio e che gli stessi enti sovente pongono in essere contratti con i quali incaricano soggetti privati di gestire le apparecchiature di controllo a fronte di un corrispettivo sulle sanzioni elevate che può raggiungere anche il 50 per cento dell'introito, realizzando certamente il binomio «più sanzioni più guadagno», ma non quello «più sanzioni più sicurezza».
      È noto altresì che l'impiego di autovelox e di photored da parte della polizia municipale su strade extraurbane è fonte di contenzioso vista la legittimazione dello stesso Corpo a espletare servizi nell'ambito del territorio di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
      Per questi motivi è necessario modificare il menzionato articolo 12 e disciplinare l'uso dei dispositivi di controllo elettronico del traffico, al fine di eliminare elementi di incertezza circa i soggetti legittimati a elevare sanzioni, come evidenziato da alcune amministrazioni comunali nonché dalle associazioni dei consumatori, ristabilendo così certezza del diritto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le lettere d-bis) ed e) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

          «d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito delle strade di proprietà della provincia competente;

          e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito delle strade di proprietà del comune competente»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. La gestione delle attività di cui al comma 1, lettere d-bis) ed e), del presente articolo, può essere esercitata con le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      1-ter. Per l'installazione di photored i soggetti proprietari delle strade, previo accertamento dell'effettiva pericolosità delle stesse, risultante da un apposito studio, hanno l'obbligo di approvare un progetto esecutivo dell'impianto da installare, redatto da personale tecnico laureato, in possesso di idonee competenze in materia di trasporto e di viabilità, desumibili dal curriculum vitae».


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