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PDL 5497

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5497



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Modifiche all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363,
in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali

Presentata il 16 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 24 dicembre 2003, n. 363, regolamenta la fruizione delle piste da sci, unificando e armonizzando le normative locali cercando di favorire lo sviluppo di economie di montagna. È la prima legge di questo tipo in Europa, ed è guardata con molto interesse dagli altri Stati dell'Unione europea.
      La regolamentazione degli impianti a fune esisteva già; si è provveduto allora a regolamentare la pratica degli sport sulla neve, sport nei quali l'incidentistica è molto bassa se confrontata con altre discipline. Molte risorse sono state spese per promuovere una debita informazione mediante contatti con gli istituti scolastici. Considerando l'assenza di neve una calamità naturale oltre che un problema di sicurezza sulle piste, si è riusciti a disporre finanziamenti fino al 70 per cento dell'investimento per la realizzazione di nuovi impianti di innevamento artificiale. Inoltre, è stato introdotto l'obbligo di assicurazione per i gestori degli impianti.
      Ad un anno dalla sua entrata in vigore ci si è resi però conto che una questione è stata sottovalutata: quella dello scialpinismo, disciplina da sempre applicata alla montagna e che vanta, nella sola provincia di Bergamo, circa 30 mila praticanti.
      L'articolo 15 della legge n. 363 del 2003, infatti, vieta sostanzialmente la risalita della pista con o senza sci ai piedi, salvo previa autorizzazione dei gestori dell'area sciabile attrezzata che, com'era facile prevedere, negano sistematicamente tale autorizzazione per diversi motivi.
      Fioccano dunque le multe a chi si reca in montagna non usufruendo dei normali
 

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impianti di risalita, a causa dei regolamenti regionali e comunali che si sono uniformati alla legge e che vietano la risalita della pista agli escursionisti e ai praticanti dello scialpinismo e dell'alpinismo invernale, che risalgono le piste utilizzando pelli di foca e ciaspole.
      Per assurdo, con questa norma un anziano che ama camminare in montagna e che deve raggiungere la sua baita non può percorrere un sentiero innevato per ragioni di sicurezza. In questa maniera si rischia di penalizzare pesantemente le attività invernali, compreso il mercato del lavoro legato alla montagna che ha il suo picco proprio durante la stagione invernale. Divieti di questo tipo impediscono inoltre l'avvicinamento dei giovani agli sport e alla natura, impedendo inoltre alle scuole del Club alpino italiano, del soccorso alpino, delle guide, di proseguire le ultradecennali attività mirate alla trasmissione dell'amore verso la montagna.
      Diversi organismi si sono espressi contro un divieto di questo tipo, tra i quali il giudice di pace di Agordo (Belluno) che ha annullato una sanzione emessa contro una guida alpina locale che aveva portato i suoi clienti oltre i cartelli di divieto.
      La stessa regione Lombardia ha ritenuto opportuno, per mano dell'assessore competente, emettere una circolare esplicativa del regolamento regionale con la quale si precisa che il divieto si riferisce alla salita lungo le piste di sci, e quindi «non esclude la possibilità che la salita possa avvenire lungo i bordi delle stesse». Non vengono richieste particolari autorizzazioni ai gestori degli impianti.
      Si ritiene che le modifiche all'articolo 15 della legge n. 363 del 2003 debbano andare in questa direzione, concedendo finalmente agli appassionati dello scialpinismo, e agli amanti della natura in generale, la possibilità di continuare il proprio rapporto particolare con la montagna, garantendo in questo modo la sopravvivenza e il successivo sviluppo di scuola, turismo e lavoro in zone da sempre svantaggiate nei confronti dei grandi centri urbani.
      I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della proposta di legge regolamentano il comportamento di chi si reca sulla pista senza sci ai piedi: l'attraversamento della pista è vietato, mentre la risalita e la discesa devono avvenire obbligatoriamente ai bordi della pista.
      Il comma 3 regolamenta il comportamento di chi risale la pista con gli sci ai piedi: la risalita deve obbligatoriamente avvenire ai bordi delle piste, evitando rischi per la sicurezza degli sciatori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «1. È vietato attraversare a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità».

      2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «2. Chi risale o discende le piste senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3».

      3. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «4. La risalita delle piste con gli sci ai piedi deve avvenire ai bordi delle piste, salvo casi di urgente necessità, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata».


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