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PDL 5534

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5534



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZOCCHI

Delega al Governo per la tutela delle famiglie in materia fiscale

Presentata il 17 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'importanza della famiglia nel contesto sociale ed economico dell'Italia è ormai largamente riconosciuta. Anche il Rapporto annuale dell'Istituto nazionale di statistica, presentato nei giorni scorsi, ha sottolineato la rilevanza delle reti familiari per favorire la partecipazione delle donne al lavoro e per sostenere un sistema di solidarietà intergenerazionale, soprattutto in una società che invecchia.
      Tale rinnovata attenzione alla famiglia, come intesa dalla Costituzione, deriva dalla centralità che l'attuale Governo ha voluto riservare alle politiche di sostegno alla famiglia e alla riforma complessiva del sistema di welfare. La famiglia deve essere riconosciuta come soggetto titolare di nuovi diritti. Non una somma di individui, ma una «persona sociale», che svolge un ruolo primario nell'organizzazione sociale.
      Dotare il nostro Paese di serie ed efficaci politiche familiari significa considerarle nella loro globalità, evitando lo spezzettamento di provvedimenti-tampone che provocano la dispersione di risorse e la possibilità di effetti perversi, con il risultato di penalizzare anziché di favorire le famiglie. Un'organica politica familiare esige pertanto l'attuazione contestuale di un'imposizione fiscale commisurata alla effettiva capacità contributiva della famiglia, che ne riconosca la soggettività in campo tributario (equità orizzontale) e di politiche di sussidio con erogazioni inversamente proporzionali al reddito familiare disponibile (equità verticale).
      Oggi in Italia le famiglie con figli a carico subiscono la pressione fiscale più pesante in Europa e ricevono le prestazioni sociali meno consistenti. Mentre in tutti i Paesi europei, a parità di reddito, la differenza tra l'imposta gravante su chi non ha figli e chi ha figli a carico è consistente, in Italia essa è assai modesta. Per tale motivo si è pensato a una proposta
 

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di legge per dare attuazione al principio di «equità fiscale orizzontale», nel senso che per determinare la capacità contributiva occorre tenere conto dei carichi gravanti sulla famiglia: ovvero il carico fiscale si deve articolare sulla base di deduzioni per il familiare a carico. In tale modo il reddito imponibile viene calcolato sottraendo al reddito nominale il reddito minimo per il mantenimento di ciascuno dei componenti del nucleo familiare. Facciamo un esempio: se un nucleo familiare è composto da due coniugi, entrambi produttori di un reddito medio, due figli a carico e un anziano convivente con pensione sociale, sarebbe opportuno poter dedurre dal reddito nominale una cifra convenzionale per il mantenimento minimo di ciascuno.
      Condizione essenziale per una corretta comprensione ed attuazione del principio di sussidiarietà è la definizione del ruolo tipico che deve fare capo alla società civile: sussidiarietà significa riconoscere e dare l'iniziativa alla società prima (e talvolta anziché) allo Stato, e non viceversa.
      Non è sussidiarietà lasciare che la società intervenga in ambiti di volontariato e di assistenza caritativa al fine di coprire gli spazi che sono lasciati scoperti dallo Stato.
      Lo Stato non svolge direttamente ed esclusivamente i compiti e le attività che possono e devono essere prerogativa della società civile; non si sostituisce ad essa, ma si limita a porre le premesse, le condizioni, affinché la società compia attività sociali autonomamente.
      L'intervento statale non deve peraltro essere completamente escluso, bensì ricondotto entro i limiti e i confini dei compiti che gli sono propri.
      L'azione dello Stato è definita dal suo «ruolo suppletivo»: lo Stato deve cioè intervenire solo nel caso in cui la realtà politico-sociale di livello immediatamente inferiore non possa o non riesca a svolgere fino in fondo il proprio ruolo, assolvendo compiutamente ai suoi compiti esclusivamente con le proprie forze.
      Per tale motivo la presente proposta di legge è redatta come legge delega affinché venga demandata al Governo la riforma della legislazione fiscale che tenga conto di due importanti princìpi:

          a) la famiglia come percettore di reddito;

          b) lo Stato nel suo ruolo di sussidiarietà.

      Con tale riforma si vedrà finalmente l'applicazione del principio dell'equità fiscale orizzontale che ormai da anni si discute.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale, secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2 e nel termine fissato dall'articolo 3. La riforma è basata sul principio della soggettività della famiglia produttrice di reddito, sul principio dell'equità orizzontale, che si realizza mediante un'imposizione fiscale commisurata alla effettiva capacità contributiva della famiglia, che ne garantisca la soggettività in campo tributario, e sul principio dell'equità verticale, che si realizza mediante l'attuazione di politiche di sussidio con erogazioni inversamente proporzionali al reddito familiare disponibile.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. La riforma del sistema fiscale ai sensi dell'articolo 1 è effettuata secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) identificazione, in funzione di una soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale per ogni membro della famiglia da dedurre dall'imponibile;

          b) articolazione di deduzioni in riferimento alla famiglia monoreddito;

          c) deduzioni dal reddito familiare per i figli a carico, per gli anziani conviventi e per ogni altro familiare a carico, di un importo pari al reddito minimo necessario per il mantenimento di ciascuno dei predetti componenti la famiglia;

 

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          d) individuazione della famiglia e della totalità dei suoi componenti come percettore di redditi e soggetto tributario.

Art. 3.
(Attuazione e copertura finanziaria).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali.
      2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio; essi possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata annualmente dal Documento di programmazione economico-finanziaria.


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