Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5471

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5471



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FINOCCHIARO, LEONI, BONITO, CARBONI, KESSLER, GRILLINI, MAGNOLFI, LUCIDI, MUSSI, MANCINI, SINISCALCHI

Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

Presentata il 2 dicembre 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con la proposta di legge in esame si intende dare soluzione alla questione della cosiddetta «giurisdizione domestica» sugli atti dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa oggi riservati alla cognizione del giudice amministrativo (tribunale amministrativo regionale del Lazio in 1o grado, Consiglio di Stato in appello).
      Senza introdurre un giudice speciale si dà piena attuazione al precetto del giudice terzo contenuto nell'articolo 111 della Costituzione, nella nuova formulazione introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1999.
      L'attuale situazione, caratterizzata dalla competenza attribuita ad un giudice sugli atti del suo organo di autogoverno, frustra il principio anzidetto in considerazione della inevitabile immedesimazione di questo nelle questioni rispetto alle quali è chiamato a giudicare.
      La proposta di legge non incontra ostacoli nell'articolo 103 della Costituzione che riserva alla cognizione del Consiglio di Stato le questioni concernenti interessi legittimi e di diritto soggettivo, tanto inscindibilmente intrecciate tra loro da costituire l'oggetto di una giurisdizione esclusiva rispetto alla quale non vale la riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. È del resto discutibile che la riserva contenuta nell'articolo 103, primo comma, della Costituzione possa essere intesa come riserva assoluta di giurisdizione amministrativa (secondo quanto è comprovato, ad esempio, dai ricorsi delle imprese assicuratrici avverso le sanzioni amministrative comminate dall'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora
 

Pag. 2

Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 111 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o ancora dall'opposizione contro i provvedimenti delle autorità amministrative che comminano sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, casi nei quali la giurisdizione è stata attribuita al giudice ordinario).
      La proposta di legge si compone di un unico articolo comprensivo di tre commi. Con i commi 1 e 2 si stabilisce il nuovo principio in forza del quale gli atti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa concernenti lo status dei giudici amministrativi sono ricorribili davanti alla corte d'appello di Roma, e le relative pronunce sono ricorribili davanti alla Suprema Corte di cassazione. Con il comma 3 si esclude la impugnabilità degli atti citati con lo strumento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La proposta di legge non determina alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Avverso gli atti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa concernenti lo status dei giudici amministrativi è ammesso ricorso in unico grado avanti alla corte d'appello di Roma. Ai sensi dell'articolo 113, terzo comma, della Costituzione, la corte d'appello conosce anche della lesione di interessi legittimi e può disporre l'annullamento degli atti impugnati.
      2. Le sentenze pronunciate sui ricorsi di cui al comma 1 possono essere impugnate avanti alla Corte di cassazione per i motivi enunciati nell'articolo 360 del codice di procedura civile.
      3. Avverso gli atti di cui al comma 1 non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su