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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5515 |
1. In attuazione degli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, e al fine di conseguire la valorizzazione della pluralità dei linguaggi e delle culture nonché per il rafforzamento del principio delle pari opportunità tra i generi, la presente legge è volta a incentivare e a sostenere le iniziative e le attività culturali promosse dalle realtà del mondo femminile.
2. Le disposizioni della presente legge sono, in particolare, dirette a:
a) dare adeguato riconoscimento alle politiche culturali femminili;
b) favorire e implementare le attività condotte da istituzioni, centri, associazioni e fondazioni culturali nell'ambito della produzione culturale femminile;
c) promuovere le iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni culturali femminili;
d) individuare interventi finanziari a sostegno delle iniziative e delle attività promosse da istituzioni, centri, associazioni e fondazioni culturali femminili.
3. In attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito il Fondo per l'incentivazione e la promozione delle iniziative e delle attività culturali promosse dalle realtà del mondo femminile, di seguito denominato «Fondo», in accordo con quanto stabilito dall'atto di indirizzo sulle pari opportunità nei mass media approvato dalla Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 luglio 1997.
1. Sono oggetto delle misure di sostegno previste dalla presente legge e del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 1:
a) ogni iniziativa e forma di carattere scientifico e documentale relativa alla memoria delle donne e alla storia del mondo femminile;
b) ogni espressione artistica ispirata, dedicata e finalizzata a rappresentare lo specifico femminile;
c) ogni iniziativa e forma di carattere promozionale, espositiva e museale volta a rappresentare il mondo delle donne.
1. Possono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge le istituzioni, i centri, le associazioni e le fondazioni culturali aventi personalità giuridica, costituite prevalentemente da donne.
2. I soggetti di cui al comma 1 esercitano la loro attività nei seguenti ambiti culturali:
a) diffusione e sostegno delle produzioni culturali femminili;
b) promozione e sviluppo della creatività culturale femminile;
c) ricerca e documentazione sulle produzioni culturali femminili;
d) divulgazione della cultura prodotta dalle donne;
e) informazione sulla storia e sulla cultura delle donne.
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, è imputato ad una apposita istituenda
a) gli interventi prioritari;
b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate alle iniziative e le modalità della relativa gestione;
c) le modalità della eventuale partecipazione a programmi internazionali;
d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione delle iniziative.
3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il limite del 70 per cento del costo complessivo del progetto.
4. Il Fondo rientra tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui all'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Le erogazioni liberali confluenti nel Fondo possono eccedere il limite stabilito dall'articolo 5.
5. Le risorse finanziarie statali sono riservate, nella misura minima del 40 per cento, ad iniziative realizzate nei territori delle regioni dell'Italia meridionale e insulare.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente
1. Il Ministro per i beni e le attività cultura, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, presenta annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo alla gestione del Fondo e alla descrizione dell'evoluzione delle esperienze della cultura femminile nel territorio nazionale.
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