Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5515

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5515



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRIGNAFFINI, CHIAROMONTE, TITTI DE SIMONE

Misure di sostegno alle iniziative e alle attività
culturali promosse dalle donne

Presentata il 22 dicembre 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Quella delle istituzioni, dei centri, delle associazioni e delle fondazioni culturali che svolgono la loro attività nell'ambito della cultura prodotta da donne, è una realtà in straordinaria crescita.
      Come è noto, queste istituzioni, centri, associazioni e fondazioni culturali stanno da tempo riportando alla luce una parte consistente, ancorché poco conosciuta, della produzione culturale del nostro Paese e non solo.
      La nostra Costituzione stabilisce, tra i suoi princìpi fondamentali, il rispetto della diversità e quindi la massima partecipazione alla vita culturale e sociale della pluralità dei soggetti, e di conseguenza la messa in valore dei temi e dei linguaggi più eterogenei. Non si può più quindi non tenere conto del tema delle differenze di genere e di come tale opzione debba comportare politiche pubbliche attive di finanziamenti in grado di valorizzare il più possibile ambiti culturali, tra i quali quello specifico delle donne.
      La programmazione dei finanziamenti per le attività culturali, è stata, fino a prova contraria, il metodo più efficace per ottimizzare interventi finanziari e di sostegno pubblici, specie in questa fase di contrazione delle spese per la cultura. Tuttavia, fino ad oggi, il finanziamento e il sostegno di iniziative, centri, associazioni e fondazioni e istituzioni culturali che valorizzino il mondo culturale delle donne, non sono rientrati nei canali ordinari e hanno trovato, piuttosto, sporadiche espressioni in interventi una tantum originati
 

Pag. 2

da azioni dei singoli Dicasteri (segnaliamo, tra gli altri, l'iniziativa «Novecento Donna» organizzata nel 2000).
      La mancanza di un ufficiale riconoscimento delle politiche culturali femminili (riconoscimento auspicato peraltro anche a livello comunitario) e la conseguente posizione residuale che è stata loro riservata, hanno escluso i centri, le associazioni, le istituzioni, le fondazioni che si occupano di cultura e storia delle donne, dalle grandi reti di finanziamento e quindi anche dai maggiori circuiti di diffusione e di valorizzazione culturale.
      È diventato dunque urgente ed indifferibile predisporre un insieme di strumenti in grado di valorizzare le esperienze singole e di reti di centri, associazioni e fondazioni e istituire quindi, nel contesto dei finanziamenti per le attività culturali, un apposito fondo finalizzato al durevole finanziamento di associazioni, fondazioni, istituzioni culturali o iniziative dedicate alla storia e alla produzione culturale delle donne.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

      1. In attuazione degli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, e al fine di conseguire la valorizzazione della pluralità dei linguaggi e delle culture nonché per il rafforzamento del principio delle pari opportunità tra i generi, la presente legge è volta a incentivare e a sostenere le iniziative e le attività culturali promosse dalle realtà del mondo femminile.
      2. Le disposizioni della presente legge sono, in particolare, dirette a:

          a) dare adeguato riconoscimento alle politiche culturali femminili;

          b) favorire e implementare le attività condotte da istituzioni, centri, associazioni e fondazioni culturali nell'ambito della produzione culturale femminile;

          c) promuovere le iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni culturali femminili;

          d) individuare interventi finanziari a sostegno delle iniziative e delle attività promosse da istituzioni, centri, associazioni e fondazioni culturali femminili.

      3. In attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito il Fondo per l'incentivazione e la promozione delle iniziative e delle attività culturali promosse dalle realtà del mondo femminile, di seguito denominato «Fondo», in accordo con quanto stabilito dall'atto di indirizzo sulle pari opportunità nei mass media approvato dalla Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 luglio 1997.

 

Pag. 4

Art. 2.
(Oggetto delle misure di sostegno).

      1. Sono oggetto delle misure di sostegno previste dalla presente legge e del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 1:

          a) ogni iniziativa e forma di carattere scientifico e documentale relativa alla memoria delle donne e alla storia del mondo femminile;

          b) ogni espressione artistica ispirata, dedicata e finalizzata a rappresentare lo specifico femminile;

          c) ogni iniziativa e forma di carattere promozionale, espositiva e museale volta a rappresentare il mondo delle donne.

Art. 3.
(Beneficiari).

      1. Possono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge le istituzioni, i centri, le associazioni e le fondazioni culturali aventi personalità giuridica, costituite prevalentemente da donne.
      2. I soggetti di cui al comma 1 esercitano la loro attività nei seguenti ambiti culturali:

          a) diffusione e sostegno delle produzioni culturali femminili;

          b) promozione e sviluppo della creatività culturale femminile;

          c) ricerca e documentazione sulle produzioni culturali femminili;

          d) divulgazione della cultura prodotta dalle donne;

          e) informazione sulla storia e sulla cultura delle donne.

Art. 4.
(Fondo).

      1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, è imputato ad una apposita istituenda

 

Pag. 5

unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 1 e 2, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

          a) gli interventi prioritari;

          b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate alle iniziative e le modalità della relativa gestione;

          c) le modalità della eventuale partecipazione a programmi internazionali;

          d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione delle iniziative.

      3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il limite del 70 per cento del costo complessivo del progetto.
      4. Il Fondo rientra tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui all'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Le erogazioni liberali confluenti nel Fondo possono eccedere il limite stabilito dall'articolo 5.
      5. Le risorse finanziarie statali sono riservate, nella misura minima del 40 per cento, ad iniziative realizzate nei territori delle regioni dell'Italia meridionale e insulare.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente

 

Pag. 6

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Relazione al Parlamento).

      1. Il Ministro per i beni e le attività cultura, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, presenta annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo alla gestione del Fondo e alla descrizione dell'evoluzione delle esperienze della cultura femminile nel territorio nazionale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su