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PDL 5538

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5538



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

Norme per l'attribuzione del titolo di enologo

Presentata il 18 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 10 aprile 1991, n. 129, recante l'«Ordinamento della professione di enologo», dispone, all'articolo 1, commi 1 e 2, che il titolo di enologo sia riconosciuto a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1o livello, relativo al settore vitivinicolo, ovvero che, essendo già in possesso di un diploma ottenuto presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia, abbiano poi frequentato e superato un corso biennale presso una scuola istituita da un'università statale o legalmente riconosciuta.
      La norma citata poi contemplava, ai commi 3 e seguenti, la possibilità di attribuire il titolo di enologo anche a coloro che, essendo in possesso di un titolo di studio specificamente qualificante, avessero altresì svolto attività professionale nel settore in questione, per un congruo periodo di tempo (tre anni, per quanti avessero conseguito il diploma presso un istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia o il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni alimentari; otto anni, invece, per coloro che fossero in possesso del diploma di scuola secondaria superiore rilasciato da istituti tecnici ad indirizzo agrario o chimico); chi, trovandosi nelle condizioni appena descritte, avesse voluto ottenere il titolo di enologo, avrebbe però dovuto farne richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 129 del 1991.
      Trascorsi quasi quattordici anni dalla data di entrata in vigore della legge citata, deve ritenersi che il percorso normale per ottenere il titolo di enologo, e per accedere alle connesse opportunità di lavoro, sia ormai - preferibilmente - rappresentato
 

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dall'indirizzo di studio specialistico delineato dai primi due commi dell'articolo 1, cui sopra si è fatto riferimento.
      Tuttavia, non pochi operatori del settore vitivinicolo (anche se sono in possesso del requisito culturale di cui al comma 3 del sopra indicato articolo 1 e hanno maturato un'esperienza professionale specifica e approfondita) non sono in condizioni di frequentare il suddetto corso di studi, per le ragioni più varie e, prima di tutto, a causa degli stessi impegni lavorativi, incompatibili con l'attività didattica.
      Tali soggetti non potrebbero dunque aspirare a vedersi riconosciuto il titolo di enologo, perché ormai è decorso il termine biennale - stabilito dalla legge n. 129 del 1991 - per avanzare la richiesta al Ministero competente.
      Coloro che si trovano nella situazione appena descritta sono, dunque, ingiustamente penalizzati, in quanto, allo stato, sono esclusi dai percorsi formativi (in specie, di ulteriore specializzazione e aggiornamento) riservati agli enologi, e così anche dai livelli d'impiego e di retribuzione riconosciuti a questi ultimi.
      Pertanto, la presente proposta di legge consente che quanti sono impegnati da molto tempo nel settore vitivinicolo e vogliono conseguire il titolo di enologo (dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 129 del 1991 e senza poter frequentare il corso di studi previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo) avanzino un'istanza, in tale senso, al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      Gli aspiranti dovranno dimostrare di aver conseguito il titolo di studio già previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 129 del 1991, alla scadenza del termine ivi indicato, e di avere maturato l'esperienza professionale nel settore interessato, per un periodo di tre o otto anni, che potranno compiersi fino alla data di entrata in vigore della nuova norma.
      Le richieste saranno poi valutate da una commissione composta secondo gli stessi criteri già descritti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 129 del 1991, soprattutto al fine di assicurare «l'idoneità del requisito professionale» invocato dal richiedente.
      In tale modo, saranno favoriti quanti aspirano a ottenere il titolo di enologo, vantando una preparazione adeguata; nel contempo, si soddisferanno anche le esigenze delle aziende vitivinicole, che, nell'attuale condizione del mercato, orientato sul continuo miglioramento della qualità del prodotto, potranno fare affidamento su un maggiore numero di persone tecnicamente qualificate e specializzate, assegnando loro, in piena sicurezza, le delicate mansioni che compongono il profilo professionale dell'enologo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Possono chiedere l'attribuzione del titolo di enologo coloro che, nel termine indicato dall'articolo 1, comma 3, della legge 10 aprile 1991, n. 129, hanno conseguito il diploma presso un istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni alimentari e, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno esercitato attività professionale continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo.
      2. Possono altresì chiedere l'attribuzione del titolo di enologo coloro che, nel termine indicato dall'articolo 1, comma 3, della legge 10 aprile 1991, n. 129, hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore rilasciato da istituti tecnici ad indirizzo agrario o chimico e, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno esercitato attività professionale continuativa per almeno otto anni nel settore della enologia.
      3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      4. Per l'attribuzione del titolo di enologo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 è nominata, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, una commissione composta da:

          a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, con funzioni di presidente;

          b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

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          c) un rappresentante del Ministero della salute;

          d) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

      5. La commissione di cui al comma 4, accertato il possesso del titolo di studio e valutata l'idoneità del requisito professionale di cui ai commi 1 e 2, procede all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine stabilito con il decreto emanato, ai sensi del comma 4, dal Ministro delle politiche agricole e forestali.


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