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PDL 5537

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5537



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

Modifiche al codice di procedura penale
in materia di riprese visive eseguite presso il domicilio

Presentata il 18 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Le attività investigative, nel processo penale, sempre più frequentemente possono svolgersi con l'impiego di moderni mezzi tecnici e di analisi scientifiche, utili per individuare i responsabili di gravi reati e per fornire la prova, sicura e talora addirittura inconfutabile, della condotta illecita.
      Tuttavia, è necessario che il ricorso a tali metodi d'inchiesta, che spesso risultano invasivi e che incidono sulle libertà fondamentali, sia puntualmente disciplinato dal legislatore, al fine di rendere effettivamente operanti le garanzie costituzionali.
      Tale esigenza si propone, tra l'altro, in relazione alle riprese videofilmate di comportamenti e situazioni che si svolgono in ambito domestico e, pertanto, all'interno di spazi tutelati dal principio costituzionale di inviolabilità del domicilio (articolo 14 della Costituzione).
      Le norme in vigore nulla prevedono, finora, a proposito della possibilità di impiegare quella tecnica d'investigazione nel processo penale.
      Più precisamente, com'è stato evidenziato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 135 del 24 aprile 2002), la «captazione di immagini in luoghi di privata dimora ben può configurarsi, in concreto, come una forma di intercettazione di comunicazioni tra presenti (...); fattispecie nella quale già ora è applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa della intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora».
      La lacuna normativa sussiste, dunque, «solo ove si fuoriesca dall'ipotesi della videoregistrazione di comportamenti di tipo comunicativo, venendo allora in considerazione soltanto l'intrusione nel domicilio in quanto tale».
      La sentenza sopra citata rivolge altresì un chiaro invito al legislatore, affinché la lacuna appena evidenziata sia colmata «nel rispetto delle garanzie costituzionali
 

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dell'articolo 14 della Costituzione, ferma restando, per l'importanza e la delicatezza degli interessi coinvolti, l'opportunità di un riesame complessivo della materia».
      Secondo l'orientamento più accreditato e garantista, finché il legislatore non avrà provveduto a disciplinare le videoriprese effettuate nel domicilio, questo mezzo di acquisizione della prova dovrà essere considerato in contrasto con l'articolo 14 della Costituzione e, pertanto, le immagini filmate, nonostante la loro indubbia utilità processuale, saranno ritenute inutilizzabili.
      Altre opinioni vorrebbero invece considerare ammissibili le riprese filmate realizzate in ambito domiciliare, purché siano rispettati i limiti minimi indicati dalla citata norma costituzionale: sarebbe a tali fini necessario e sufficiente, allora, un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (quindi, anche del pubblico ministero).
      La perdurante carenza di indicazioni normative suscita pertanto insuperabili incertezze interpretative e, in definitiva, rende tuttora impossibile l'impiego di questo strumento investigativo; così, in non pochi casi, risulta irrimediabilmente pregiudicato l'accertamento della verità nel processo penale.
      Con la presente iniziativa si propone di omologare la disciplina delle riprese visive nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale a quella già dettata per le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale).
      Più precisamente, intervenendo innanzi tutto sull'articolo 266 del codice di procedura penale (articolo 1), si distinguono tali riprese secondo il loro oggetto: se i filmati non riguardano comportamenti «di tipo comunicativo», essi potranno essere effettuati nei casi descritti dal comma 1 del citato articolo 266; invece le riprese che documentano condotte con valenze e significati comunicativi saranno ammissibili solo in presenza dell'ulteriore requisito prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 266.
      La differenza così sancita recepisce le indicazioni offerte dalla Corte costituzionale e tiene conto della diversa natura degli interessi tutelati.
      Infatti, se i comportamenti filmati hanno funzioni e significati comunicativi (si pensi «alle comunicazioni non verbali (...) inviate da chi si esprima con il linguaggio dei sordomuti o da chi, ad esempio, sospetti la presenza di spie sonore»), risultano coinvolte sia la libertà del domicilio (articolo 14 della Costituzione) che la segretezza delle comunicazioni (articolo 15 della Costituzione).
      In queste ipotesi, come ha osservato la Consulta, la ripresa filmata del comportamento comunicativo integrerebbe in realtà un'intercettazione «tra presenti», realizzata, ovviamente, con una videocamera anziché con uno strumento che coglie e registra i suoni; pertanto, appare congrua la scelta di equiparare queste videoriprese alle intercettazioni di comunicazioni, attualmente disciplinate dall'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale.
      Negli altri casi - quando, cioè, le condotte filmate non costituiscono forme di comunicazione - deve essere nondimeno salvaguardata l'inviolabilità del domicilio. Si è ritenuto che le norme attualmente vigenti in materia di intercettazioni siano, a tale fine, sufficientemente precise e colgano tutti i profili che la dottrina già aveva indicato quali temi per il necessario intervento del legislatore: precisano i reati per i quali la ripresa visiva nel domicilio è ammessa; indicano i presupposti, le finalità e l'oggetto delle riprese, le garanzie per la difesa, i divieti di acquisizione e di utilizzazione; assicurano il controllo sulla legittimità del provvedimento autorizzativo e proteggono la riservatezza delle persone estranee all'indagine.
      Si potrebbe osservare che, in tale modo, la libertà del domicilio è tutelata alla stessa stregua della segretezza delle comunicazioni, benché, come ha chiarito la Corte costituzionale, la prima abbia «una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo. La libertà di comunicazione, per converso - pur presentando
 

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anch'essa un fondamentale profilo negativo, di esclusione dei soggetti non legittimati alla percezione del messaggio informativo - ha un contenuto qualificante positivo, quale momento di contatto fra due o più persone finalizzato alla trasmissione di dati significanti».
      La rilevata diversità di natura tra i due diritti costituzionalmente garantiti non sembra imporne, però, una tutela differenziata nello specifico ambito del processo penale, ove la discrezionalità delle scelte legislative ben può suggerire di adottare le medesime cautele, in relazione alle attività investigative che invadono l'uno o l'altro ambito di libertà.
      Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente proposta di legge, infine, adeguano, rispettivamente, il testo degli articoli 267, 268, 269, 270 e 271 del codice di procedura penale, per tenere conto del riferimento alle riprese visive.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Nei casi previsti dal comma 1 è altresì consentito effettuare riprese visive di quanto accade nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale. Tuttavia, se tali riprese hanno ad oggetto comportamenti con contenuti e significati comunicativi, sono consentite solo in presenza dell'ulteriore requisito stabilito dal comma 2».

Art. 2.

      1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) ai commi 1, 2 e 3, dopo la parola: «intercettazione» sono inserite le seguenti: «o la ripresa visiva»;

          b) al comma 5, dopo la parola: «intercettazioni» sono inserite le seguenti: «o le riprese visive» e dopo la parola: «intercettazione» sono inserite le seguenti: «o ripresa visiva».

Art. 3.

      1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «di intercettazione o di ripresa visiva»;

          b) al comma 2, dopo la parola: «intercettate» sono aggiunte le seguenti: «o delle riprese visive effettuate»;

 

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          c) al comma 3, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «di intercettazione»;

          d) al comma 4, dopo la parola: «intercettazione» sono inserite le seguenti: «o la ripresa visiva»;

          e) al comma 6, dopo la parola: «atti» sono inserite le seguenti: «, di vedere le riprese visive»; dopo la parola: «conversazioni» sono inserite le seguenti: «, delle riprese visive» e dopo la parola: «registrazioni» sono inserite le seguenti: «, delle riprese visive»;

          f) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora siano state effettuate riprese visive, i difensori possono richiederne copia su idoneo supporto».

Art. 4.

      1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «intercettazione» sono inserite le seguenti: «o la ripresa visiva».

Art. 5.

      1. All'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) ai commi 1 e 2, dopo la parola: «intercettazioni» sono inserite le seguenti: «o delle riprese visive»;

          b) al comma 3, dopo la parola: «intercettazioni» sono inserite le seguenti: «o le riprese visive».

Art. 6.

      1. All'articolo 271 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) ai commi 1 e 3, dopo la parola: «intercettazioni» sono inserite le seguenti: «o delle riprese visive»;

 

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          b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche nel caso delle riprese visive, effettuate ai sensi dell'articolo 266, comma 2-bis, e aventi ad oggetto comportamenti con contenuti e significati comunicativi».


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