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PDL 5562

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5562



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 gennaio 2005 (v. stampato Senato n. 3243)

presentato dal ministro dell'interno
(PISANU)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Norme transitorie per lo svolgimento
delle elezioni amministrative del 2005

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 gennaio 2005


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1o aprile ed il 15 giugno.
      2. I comuni di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora

 

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il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente quello fissato per la votazione.
      3. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora efficaci e irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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