|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5501 |
a) l'individuazione di siti eolici nel territorio nazionale;
b) una normativa speciale in deroga alle norme urbanistiche in vigore, da applicare nei luoghi individuati e che semplifichi ogni iter burocratico nell'acquisizione di autorizzazioni a costruire, per consentire una rapida e sicura realizzazione degli impianti eolici;
c) la realizzazione, ove, necessario, di infrastrutture che agevolino l'immissione dell'energia eolica prodotta nella rete nazionale.
Per tutti questi motivi si presenta la proposta di legge.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, individua, nell'ambito del territorio nazionale, le aree ritenute idonee per l'insediamento di parchi eolici, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 3.
2. Le aree di cui al comma 1 devono essere individuate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro la data di cui al comma 2 sono pubblicate le mappe del territorio nazionale recanti le aree nelle quali è possibile realizzare impianti per la produzione di energia elettrica mediante sfruttamento di energia eolica.
4. Le mappe di cui al comma 3 sono trasmesse ai comuni e alle prefetture - uffici territoriali del Governo interessati affinché essi possano applicare alle medesime aree i regimi edificatori speciali previsti dagli articoli 4 e 5.
1. Le aree di cui all'articolo 1 devono avere le seguenti caratteristiche:
a) avere una estensione minima di 30 ettari;
b) essere battute da venti con velocità media annuale superiore a 5 metri al secondo;
c) trovarsi in posizione prossima a elettrodotti con portata superiore a 20 KV, intendendosi per prossimità una distanza non superiore a 20 chilometri.
1. Le aree di cui all'articolo 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a) essere distanti almeno 1.000 metri da centri abitati con più di duecento residenti;
b) essere lontane da: zone militari, corridoi aerei di avvicinamento o di manovra, zone individuate dall'Aeronautica civile come non idonee per la protezione e la sicurezza del volo;
c) essere lontane almeno 30 chilometri da: aree protette, siti storico-archeologici e riserve faunistico-venatorie; aree di riproduzione e alimentazione di specie animali di elevato pregio e valore; corridoi migratori di specie animali aviarie, selvatiche e protette; zone di habitat naturali di interesse comunitario previste dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
d) essere distanti almeno 20 chilometri da siti di importanza comunitaria e da zone di protezione speciale.
1. I comuni interessati devono, accertata la regolarità di ubicazione nelle aree loro assegnate tramite il prescritto progetto comprensivo dello schema dell'impianto, rilasciare, entro quaranta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e delle infrastrutture ad esso connesse. Qualora tale termine sia decorso, e si configuri il caso di silenzio rifiuto, il richiedente può fare ricorso alla regione competente per ottenere l'autorizzazione e, nelle more, dare corso alle opere previa presentazione al comune interessato di perizia asseverata del tecnico progettista, nella quale si attesta la regolarità delle opere
1. Al fine di agevolare l'acquisizione dei suoli strettamente necessari alla realizzazione degli impianti eolici, i richiedenti possono, in caso di trattativa infruttuosa con i relativi proprietari, rivolgersi al prefetto competente per l'occupazione temporanea e per il decreto finale di espropriazione. Al fine dell'applicazione del presente comma è comunque necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) la dimostrazione che la trattativa di acquisto si è rivelata infruttuosa in presenza di una offerta uguale o maggiore rispetto ai prezzi correnti di mercato;
b) la pretesa, da parte dei legittimi proprietari, di condizioni particolarmente restrittive o di particolari limiti o vincoli, sempre in presenza di offerta in denaro ai prezzi correnti di mercato;
c) la mancanza di un proprietario diretto con il quale condurre la trattativa, previa dimostrazione di infruttuosi tentativi;
d) l'appartenenza dei terreni interessati allo Stato, a enti locali o ad altre istituzioni pubbliche.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere da a) a c), il prefetto, accertata la congruità dell'offerta paragonata ai prezzi correnti di mercato stimati dall'ufficio tecnico erariale competente, dispone entro due mesi dalla data della richiesta gli atti per l'occupazione temporanea del territorio previo deposito infruttifero da parte dei proponenti, presso la Banca d'Italia, della somma equivalente, che è messa immediatamente a disposizione dei legittimi proprietari o di altri soggetti che dimostrano il relativo diritto. La medesima procedura è seguita nel caso si tratti di un terreno di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, lettera d).
1. Nel caso in cui un'area individuata ai sensi dell'articolo 1 ricada nel territorio di più comuni, ognuno è competente per la parte di relativa pertinenza; le richieste per l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto eolico devono essere indirizzate al comune nel cui territorio ricade la parte più consistente del suolo sul quale edificare.
1. Se la zona designata per la realizzazione di impianti eolici, individuata ai sensi dell'articolo 1, è oggetto di più richieste di insediamento, ogni impianto deve distare dal contiguo almeno 1.000 metri.
1. Al fine di evitare posizioni dominanti sul mercato dell'energia eolica, possono godere dei benefìci previsti dalla presente legge i soggetti giuridici che, alla data di entrata in vigore della medesima, non hanno realizzato o non hanno in corso di realizzazione una produzione di energia elettrica derivata dall'uso di energia eolica superiore a 100 megawatt.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della individuazione delle aree da parte dei Ministeri competenti ai sensi dell'articolo 1, i privati interessati alla realizzazione di impianti eolici possono segnalare agli stessi Ministeri le aree che presentano i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3, e ottenere, entro due mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, un assenso preventivo che li abilita a usufruire dei regimi edificatori speciali previsti dagli articoli 4, 5 e 6, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7.
|