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PDL 5498

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5498



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROMOLI, SARO, COLLAVINI, LENNA, MORETTI,
FONTANINI, MENIA, BALLAMAN

Disposizioni in materia di incentivi regionali per la crescita
del sistema produttivo della regione Friuli Venezia Giulia

Presentata il 16 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La disposizione introdotta nel disegno di legge finanziaria 2005, che sospende gli aiuti di Stato nei confronti delle imprese che delocalizzino i propri impianti produttivi per trasferirli all'estero, va indubitabilmente accolta con favore, ma deve essere considerata un semplice primo passo in direzione di una riforma della fiscalità di impresa che liberi risorse per gli investimenti e accresca la competitività a livello internazionale.
      Forte resta infatti il divario tra l'imposizione fiscale gravante sulle imprese in Italia e quella dei Paesi limitrofi, i quali reagiscono con maggiore vigore alla concorrenza dei Paesi emergenti.
      La Repubblica Ceca, oltre a diverse agevolazioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) in favore degli investimenti, sta riducendo progressivamente l'imposizione sulle persone giuridiche e prevede di stabilizzarla nel 2006 al 24 per cento. Inoltre prevede, per i primi cinque anni, l'azzeramento della suddetta imposta per i grandi investitori esteri, con ulteriori bonus per i cinque anni successivi.
      In Slovenia l'imposta sul reddito delle società è pari al 25 per cento, con agevolazioni del 20 per cento sulla somma investita, per gli investimenti già realizzati (ad esempio se l'impresa ha investito in nuove tecnologie).
      La Repubblica Slovacca nel 2003 ha ridotto dal 25 per cento al 19 per cento l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
      Anche l'Austria ha ridotto la tassazione sul reddito delle persone giuridiche dal 34
 

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per cento al 25 per cento e inoltre il land della Carinzia eroga incentivi ai nuovi insediamenti industriali che arrivano a coprire fino al 25 per cento e in alcuni casi al 30 per cento degli investimenti.
      L'Ungheria, pur avendo un'aliquota IVA media più alta, applica il 16 per cento sull'utile netto e il 20 per cento sui dividendi. Inoltre, le amministrazioni locali possono azzerare l'imposta comunale sulle attività, la cui aliquota massima è al 2 per cento per le imprese localizzate nel proprio territorio.
      L'economia del nord-est d'Italia, trainante per l'intero Paese, gode della vicinanza della Mitteleuropa, ma è la prima a soffrirne quando i differenziali fiscali volgono eccessivamente a suo sfavore.
      In particolare gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia si connotano per la particolare fiducia nelle proprie capacità e nella rapidità con cui adottano decisioni anche di rilievo. Parafrasando i no global, sono in grado di «pensare locale ed agire globale». Per questo motivo sono favorevoli alla nascita dell'Euroregione, per la quale, assieme alle istituzioni delle aree interessate, stanno facendo pressione sull'Unione europea: si tratta di riunire in un'unica area economico-industriale il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Slovenia, la Carinzia (Austria), l'Istria e la regione litorale-montana croata, con Trieste quale porto di sbocco e il Corridoio numero 5 quale asse di collegamento con l'obiettivo primario di armonizzare le politiche economiche e fiscali dell'area. Si tratta di un esperimento innovativo, nel più puro spirito del federalismo, nel quale le aree regionali trattano direttamente con Bruxelles.
      D'altro canto, però, non vanno dimenticati i segnali di allarme lanciati dall'imprenditoria friulana e giuliana, concentrati in particolare sulla perdita di competitività. Il modello di sviluppo, basato su prodotti a basso contenuto tecnologico, che partivano dalla capacità di contenimento dei costi, non funziona più. Occorre uno slancio innovativo, nuovi investimenti tecnologici, prodotti di qualità superiore. Le conoscenze e la capacità di rischio non mancano: occorre un adeguato supporto economico, con la liberazione di risorse destinate allo sviluppo.
      Ed è quello che la presente proposta di legge intende offrire, peraltro senza gravare sulle casse dello Stato.
      L'articolo 1 infatti, dopo aver stabilito le finalità della legge, prevede la possibilità da parte della regione, in ottemperanza al dettato costituzionale, di rimodulare l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al 2 per cento in meno dell'aliquota nazionale. Prevede inoltre la possibilità di ridurre l'imposta sul reddito delle società sino ad 8 punti in meno; la riduzione è applicata alla compartecipazione ai proventi riscossi nel territorio della regione stessa. Restano salve tutte le altre agevolazione di Stato o regionali già previste.
      L'intento è chiarissimo: evitare la delocalizzazione verso aree fiscalmente più favorevoli e peraltro vicinissime, nonché liberare le risorse per lo sviluppo industriale.
      Con l'articolo 2 si dispone, a copertura dei minori introiti fiscali nazionali, la corrispondente riduzione delle anticipazioni mensili commisurate all'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della quota del gettito dell'IRAP, spettanti alla regione, nonché di ogni altro trasferimento statale di competenza regionale, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello Statuto speciale.
      Il «conto per Roma», insomma, è a somma zero; ma le possibilità di rilancio dello sviluppo del Friuli Venezia Giulia sono enormi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incentivi alla crescita del sistema produttivo della regione Friuli Venezia Giulia).

      1. Nell'ambito della potestà legislativa in materia di industria, di cui all'articolo 4, numero 6), dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di favorire la crescita degli investimenti del sistema produttivo regionale nel campo della innovazione e della ricerca e di contrastare la cessazione delle attività industriali localizzate nella regione, la regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a disciplinare con propria legge la rimodulazione della aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES), prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è attuata secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005, la regione Friuli Venezia Giulia ha facoltà di variare in diminuzione, fino ad un massimo di due punti percentuali, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in favore dei soggetti passivi di imposta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo;

          b) le riduzioni di aliquota disposte ai sensi della lettera a) possono cumularsi con quelle disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15

 

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dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e si cumulano con ogni altra agevolazione tributaria disposta da leggi dello Stato o della regione;

          c) a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005, la regione Friuli Venezia Giulia ha facoltà di variare in diminuzione, fino ad un massimo di otto punti percentuali, l'aliquota commisurata al reddito complessivo netto dell'IRES, prevista dall'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          d) la riduzione di aliquota di cui alla lettera c) si applica alla determinazione dell'imposta per la quale spetta alla regione Friuli Venezia Giulia la compartecipazione ai proventi riscossi nel territorio della regione stessa nella misura stabilita dall'articolo 49, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale che dispone la riduzione dell'aliquota dell'IRES, sono emanate le disposizioni attuative della medesima legge in ordine alla determinazione dei soggetti beneficiari e alla determinazione della base imponibile alla quale si applica la riduzione dell'aliquota;

          e) le riduzioni di aliquota disposte ai sensi della lettera c) si cumulano con ogni altra agevolazione tributaria disposta da leggi dello Stato o della regione.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede:

          a) in relazione alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, a decorrere dall'esercizio finanziario entro il quale divengono efficaci, mediante corrispondente

 

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riduzione, di intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, delle anticipazioni mensili erogate alla regione dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

          b) in relazione alle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a qualsiasi titolo alla regione Friuli Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello Statuto. Su iniziativa del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui alla citata lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, sono emanate le disposizioni attuative della presente lettera.

      2. Sono altresì autorizzate le compensazioni in corso di esercizio a valere sulle somme dovute dall'Erario alla regione Friuli Venezia Giulia a qualsiasi titolo e, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme spettanti a qualsiasi titolo alla medesima regione per gli esercizi successivi.



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