PDL 5539
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5539
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PERROTTA
Modifiche alle leggi 3 giugno 1999, n. 157, 10 dicembre 1993, n. 515, e 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso delle spese elettorali ai movimenti e partiti politici
Presentata il 18 gennaio 2005
Onorevoli Colleghi! - Mentre la normativa vigente sulla
par condicio pone tutti i partiti e movimenti politici in condizioni di gareggiare per quanto riguarda gli
spot televisivi e la carta stampata, non può dirsi la stessa cosa per quanto riguarda i finanziamenti ai partiti e ai movimenti politici.
Il finanziamento è infatti proporzionale ai voti ricevuti e addirittura occorre che il partito o il movimento politico abbia avuto degli eletti o abbia superato delle soglie elettorali praticamente inaccessibili.
Quindi per mettere tutti sullo stesso piano mi sembra logico, così come avviene per la
par condicio, assegnare lo stesso rimborso elettorale a tutti coloro che si presentano alle elezioni, indipendentemente dal fatto che abbiano superato determinate soglie elettorali o abbiano avuto degli eletti.
Se qualcuno decidesse di costituire un partito o un movimento politico, mi sembrerebbe giusto, infatti, che, indipendentemente dai voti ottenuti, avesse lo stesso, identico rimborso spettante ai grandi partiti o movimenti politici, così come è previsto per la pubblicità elettorale (normativa sulla
par condicio).
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogato.
2. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogato.
Art. 2.
1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 2, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito in proporzione ai voti conseguiti»;
b) al comma 3 dell'articolo 16, le parole: «che abbiano ottenuto almeno un rappresentante» sono soppresse.
Art. 3.
1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: «che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata» sono soppresse.