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PDL 5539

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5539



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Modifiche alle leggi 3 giugno 1999, n. 157, 10 dicembre 1993, n. 515, e 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso delle spese elettorali ai movimenti e partiti politici

Presentata il 18 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Mentre la normativa vigente sulla par condicio pone tutti i partiti e movimenti politici in condizioni di gareggiare per quanto riguarda gli spot televisivi e la carta stampata, non può dirsi la stessa cosa per quanto riguarda i finanziamenti ai partiti e ai movimenti politici.
      Il finanziamento è infatti proporzionale ai voti ricevuti e addirittura occorre che il partito o il movimento politico abbia avuto degli eletti o abbia superato delle soglie elettorali praticamente inaccessibili.
      Quindi per mettere tutti sullo stesso piano mi sembra logico, così come avviene per la par condicio, assegnare lo stesso rimborso elettorale a tutti coloro che si presentano alle elezioni, indipendentemente dal fatto che abbiano superato determinate soglie elettorali o abbiano avuto degli eletti.
      Se qualcuno decidesse di costituire un partito o un movimento politico, mi sembrerebbe giusto, infatti, che, indipendentemente dai voti ottenuti, avesse lo stesso, identico rimborso spettante ai grandi partiti o movimenti politici, così come è previsto per la pubblicità elettorale (normativa sulla par condicio).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogato.
      2. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogato.

Art. 2.

      1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9:

              1) al comma 2, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

              2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito in proporzione ai voti conseguiti»;

          b) al comma 3 dell'articolo 16, le parole: «che abbiano ottenuto almeno un rappresentante» sono soppresse.

Art. 3.

      1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: «che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata» sono soppresse.


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