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PDL 5543

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5543



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Disposizioni in materia di accesso al primo livello
dirigenziale odontoiatra

Presentata il 19 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la sostituzione della specializzazione in odontoiatria con la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, di per sé specialistica, si è determinata una incongruenza nella formulazione dei requisiti vigenti, disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, per l'accesso ai concorsi per il personale dirigenziale odontoiatra del Servizio sanitario nazionale. Infatti, l'articolo 28 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, dispone che tra i requisiti specifici di ammissione ai concorsi per il primo livello dirigenziale odontoiatra vi sia anche il diploma di specializzazione nella materia oggetto della disciplina medica per cui si concorre. È pertanto evidente che tale incoerenza finisce per determinare delle sperequazioni e ingiustizie nei confronti dei laureati in odontoiatria che si vedono privati del diritto di accesso ai predetti concorsi pur in presenza di un titolo accademico, istituito con legge n. 409 del 1985, quindi precedentemente all'entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, che ne abilita direttamente l'esercizio della professione previo superamento dell'esame di Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per l'accesso al primo livello dirigenziale odontoiatra del Servizio sanitario nazionale i requisiti specifici di ammissione al relativo concorso sono i seguenti:

          a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia specializzati nella disciplina;

          b) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, al rispettivo albo dell'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attestata da un certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

      2. L'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è abrogato.


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