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PDL 5404

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5404



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FILIPPO DRAGO, D'ALIA, GIUSEPPE GIANNI, GRILLO, NARO

Disciplina del lavoro agricolo nelle attività di raccolta e per le operazioni di vendemmia

Presentata l'8 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende disciplinare l'utilizzo di manodopera nel settore agricolo, in particolare nelle attività di raccolta e per le operazioni di vendemmia, introducendo elementi tesi a rendere più semplici e flessibili i rapporti di lavoro. Attualmente, la normativa in vigore risulta infatti troppo rigida e sostanzialmente inadeguata alle necessità delle imprese agricole (soprattutto di quelle piccole e a conduzione familiare, che in Italia sono la maggioranza) le quali, per impiegare manodopera solo per pochi giorni, sono costrette a osservare passaggi burocratici gravosi e spesso superflui: documenti, denunce, bolli e timbri.
      Come è noto, l'attività lavorativa in agricoltura ha caratteristiche peculiari, non riscontrabili in altri settori produttivi: basti pensare che nel settore primario la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro (oltre il 70 per cento) è a tempo determinato e gli stessi sono generalmente di breve durata e soggetti a frequenti reiterazioni nel corso dell'anno. Inoltre, i periodi nei quali si effettuano le lavorazioni sono difficilmente individuabili con precisione a priori, in quanto dipendono da fattori indipendenti dalla volontà delle parti (per esempio, i cicli colturali o gli eventi atmosferici), senza contare che le attività agricole si svolgono all'aperto, in spazi amplissimi spesso molto distanti
 

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dalla sede aziendale. Tali peculiarità imporrebbero una disciplina dei rapporti di lavoro estremamente flessibile ed elastica, tale cioè da adattarsi alla variabilità e alla temporaneità delle attività lavorative nel settore. Invece, nonostante le esigenze di flessibilità siano state ribadite più volte dalle stesse associazioni dei lavoratori agricoli e riconosciute dal Governo, la disciplina dei rapporti di lavoro agricolo continua ad essere caratterizzata da elementi di estrema rigidità, talora addirittura più vincolanti di quelli in vigore negli altri settori produttivi. Come prima conseguenza le imprese agricole italiane sono penalizzate nei confronti di quelle degli altri Paesi, dove da tempo il mercato del lavoro è improntato a princìpi di flessibilità e di elasticità. I troppi vincoli imposti alle nostre aziende si ripercuotono infatti negativamente sulla nostra capacità di concorrenza a livello europeo e internazionale. L'introduzione del «registro di impresa» ai sensi dell'articolo 9-quater del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ha ulteriormente inasprito la situazione rappresentando, in uno scenario caratterizzato da una disciplina dei rapporti di lavoro già estremamente rigido, l'ennesimo fardello burocratico. Il «registro di impresa» pare infatti incompatibile con le attività lavorative caratterizzate, almeno di fatto, da rapporti di lavoro di breve durata e reiterati nel corso dell'anno a intervalli regolari; quelli cioè che nella legislazione agricola francese sono stati espressamente disciplinati con il nome di «lavoro intermittente». Inoltre, nel mondo agricolo è fortemente avvertita l'esigenza di regolamentare l'opera di persone che, pur svolgendo di norma altre attività (studenti, casalinghe, titolari di pensione e altri lavoratori non professionali), occasionalmente, in determinati periodi dell'anno prestano il loro aiuto nelle attività di raccolta e in altre attività che non richiedono particolare qualificazione. Ad esempio, è prassi diffusa che durante la vendemmia parenti e amici dei coltivatori vengano in loro aiuto, impiegando il tempo libero nella raccolta dell'uva.
      Una normativa troppo rigida impone che si debba ricorrere a tutta la trafila degli adempimenti burocratici, altrimenti si configura il «lavoro nero» e l'utilizzo di personale occasionale diventa motivo di scontro tra gli agricoltori da un lato e gli ispettori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'altro.
      Inoltre, casalinghe, pensionati e altri lavoratori non professionali che prestano occasionalmente la propria opera per le operazioni di raccolta e di vendemmia non hanno interesse a «mettersi in regola», perché penalizzati dagli oneri fiscali e previdenziali o perché temono di vedersi ridotta la pensione.
      La presente proposta di legge è, dunque, intesa ad apportare una semplificazione delle procedure di assunzione, rendendo al contempo più elastiche le disposizioni sul cumulo tra trattamenti pensionistici e retribuzione e in materia di assicurazione contro gli infortuni, in modo da venire incontro alle esigenze dei lavoratori occasionali e far emergere il «lavoro nero».
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che i datori di lavoro, in caso di assunzione contemporanea di due o più operai a tempo determinato, possano effettuare, in deroga alle norme sul registro di impresa, un'unica comunicazione di assunzione cumulativa da inviare nei tempi prestabiliti alla sede INPS territorialmente competente.
      L'articolo 2 dispone la non applicazione ai titolari di pensione, che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli, delle disposizioni che prevedono il divieto totale o parziale di cumulo tra i trattamenti pensionistici e la retribuzione percepita in qualità di lavoratore dipendente.
      L'articolo 3 riguarda l'assicurazione contro gli infortuni: sono indicate le categorie di lavoratori agricoli che devono essere assicurate solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 

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      Le disposizioni fiscali in materia di lavoro agricolo nelle attività di raccolta sono indicate all'articolo 4: in esso si prevede che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      Infine, l'articolo 5 dispone che quanto previsto nella presente proposta di legge in materia di assicurazione contro gli infortuni e di disposizioni fiscali si applica anche ai lavoratori dipendenti che, previa autorizzazione del datore di lavoro, partecipano a operazioni di vendemmia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Semplificazione delle procedure di assunzione).

      1. I datori di lavoro agricolo, in caso di assunzione contemporanea di due o più operai a tempo determinato, possono effettuare, in deroga alle norme sul registro di impresa, di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, un'unica comunicazione di assunzione cumulativa da inviare entro cinque giorni non festivi alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente, che provvede a trasmetterla alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

Art. 2.
(Titolari di pensione).

      1. Le disposizioni vigenti che prevedono il divieto totale o parziale di cumulo tra i trattamenti pensionistici e la retribuzione percepita in qualità di lavoratore dipendente non si applicano ai titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli.

Art. 3.
(Assicurazione contro gli infortuni).

      1. Le seguenti categorie di lavoratori sono assicurate solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

          a) lavoratori titolari di pensione;

          b) studenti, casalinghe ed altri lavoratori non professionali, che svolgono un

 

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numero di giornate di lavoro non superiore a cinquanta nel corso dell'anno, da adibire alle attività di raccolta e ad altre attività che non richiedono particolare qualificazione.

      2. Per i lavoratori di cui al comma 1, i rispettivi datori di lavoro sono tenuti a versare unicamente il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 4.
(Disposizioni fiscali).

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, e per le attività ivi previste, sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Operazioni di vendemmia).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano anche ai lavoratori dipendenti che, previa autorizzazione del datore di lavoro, partecipano ad operazioni di vendemmia.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il periodo utile per le operazioni di vendemmia è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.


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