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PDL 5528

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5528



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BENVENUTO, LETTIERI, PISTONE, BUEMI, AGOSTINI, CENNAMO, CRISCI, FLUVI, GRANDI, NANNICINI, SANTAGATA, TOLOTTI

Disposizioni a favore dei correntisti bancari in materia di anatocismo

Presentata l'11 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - In attuazione dell'impegno ad «agevolare l'opportuno ricorso alle procedure di conciliazione stragiudiziale» ai sensi della risoluzione n. 7-00513 approvata all'unanimità con l'assenso del Governo dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati il 16 dicembre 2004, proponiamo con il presente progetto di legge le modalità per addivenire ad un programma straordinario di conciliazione stragiudiziale di massa al fine di definire e di chiudere le controversie in materia di anatocismo bancario (articolo 1283 del codice civile).
      Tale sistemazione si riferisce ovviamente al periodo antecedente l'efficacia del combinato disposto dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, e della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000, che hanno provveduto a normalizzare la situazione, da una certa data in poi, sia per i conti correnti nuovi che per quelli presistenti. In particolare, la delibera del CICR ha sancito che «Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori» (articolo 2, comma 2) e che i contratti di conto corrente anteriori dovevano venire regolarizzati al più tardi entro il 30 giugno 2000.
      Abbiamo fissato per il momento la decorrenza del diritto al recupero degli interessi anatocistici al 1o gennaio 1985: si tratta di una data convenzionale, che potrà essere meglio parametrata in sede di esame parlamentare.
 

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      Le motivazioni e gli elementi di fatto e di diritto sottesi alla presente proposta di legge sono gli stessi della ricordata risoluzione n. 7-00513, che pertanto viene testualmente riprodotta in allegato alla presente relazione.
      La soluzione che proponiamo si ancora a due recenti evoluzioni normative:

          1) l'intervenuta proceduralizzazione della conciliazione stragiudiziale (mediation) nel titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che ha ricevuto attuazione con il decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222. Ricordiamo che, in forza dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, già oggi la mediation si applica alle controversie tra le banche e le associazioni rappresentative di consumatori. Ne proponiamo l'estensione, in una forma tipizzata idonea alla specifica classe di controversie, a quello che la risoluzione n. 7-00513 definisce fondatamente come «l'imponente contenzioso che sta insorgendo relativamente alla questione dell'anatocismo bancario»;

          2) le modalità di rimborso (una determinata percentuale se in contanti, oppure l'importo pieno se in obbligazioni bancarie emesse ad hoc, a totale e libera scelta del cliente della banca) adattate da quelle previste nel testo unificato della Commissione Finanze relativo ai «bond» argentini, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati (atto Camera n. 4669-4703-A).
      Ricordiamo che, in virtù della caratteristica e positiva dote di elasticità delle procedure di mediation ormai internazionalmente affermate, il comma 4 dell'articolo 3 della proposta di legge ribadisce che in sede di conciliazione, che rappresenta sempre un tentativo di natura volontaristica, le parti potranno accordarsi su modalità di rimborso (importi e forme di corrispettivo) anche differenti da quelle standard di cui sopra.
      Con tale precauzione, le banche avranno la possibilità di gestire al meglio e in modo non vincolistico i rapporti con la clientela, anche in un'ottica di più lungo periodo.
      In base al comma 6, i correntisti interessati al provvedimento potranno comunque farsi assistere, individualmente o collettivamente, dalle associazioni di utenza o, se lo preferiranno, dal valido Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti istituito presso il Ministero delle attività produttive.
      Al fine di disinnescare una vicenda che - come recita la citata risoluzione parlamentare - «sta pesantemente incrinando il rapporto di fiducia fra le banche e i cittadini, con il pericolo di determinare effetti negativi anche molto duraturi nel tempo», sollecitiamo l'approvazione del presente provvedimento, che non comporta oneri per la finanza pubblica.


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ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00513 Benvenuto: Iniziative in merito alla questione dell'anatocismo bancario.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La VI Commissione,

          premesso che:

              con sentenza n. 21095/04 le Sezioni unite della Cassazione hanno definitivamente confermato, con riferimento all'articolo 1283 del codice civile in tema di anatocismo, le numerose precedenti sentenze, tanto di merito quanto di legittimità, che, nel corso del tempo, hanno decretato la nullità del preteso uso negoziale, invocato dalle banche, di capitalizzare gli interessi attivi (passivi per i correntisti) con una frequenza maggiore di quella della capitalizzazione degli interessi passivi (attivi per i correntisti);

              la situazione si è normalizzata solo a decorrere dal 19 ottobre 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, per i nuovi contratti di conto corrente bancario, nonché astrattamente, in via transitoria, dal 1o luglio 2000 per i contratti già in essere a tale data, ai sensi della delibera del CICR del 9 febbraio 2000;

              la richiamata pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione interviene ora a sancire l'illegittimità del preteso uso bancario anche per il periodo anteriore alle predette disposizioni, come peraltro già deciso dalla sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale, la quale aveva peraltro introdotto un vuoto normativo che la nuova sentenza provvede appunto a colmare, indicando la corretta interpretazione dell'articolo 1283 del codice civile;

              si pone a questo punto il problema relativo ai rimborsi in favore dei correntisti della quota-parte degli interessi passivi (attivi per le banche) da loro pagata in eccedenza fino alla data di entrata in vigore delle richiamate nuove disposizioni;

              anche in mancanza di stime precise, è opinione corrente che gli effetti della citata sentenza siano cospicui, sia in termini di importo complessivo, sia per quanto riguarda il numero di correntisti (imprese e famiglie) coinvolti;

              come prima reazione, il settore bancario ha dichiarato che, se dovrà adeguarsi alle sentenze, queste ultime dovranno comunque venire provocate individualmente da singoli correntisti - con grave dispendio di tempi, energie, attività giurisdizionali e costi - tanto più che non è ancora contemplato nell'ordinamento italiano l'istituto delle class action, in quanto le proposte di legge volte ad introdurlo, approvate nel luglio scorso dalla Camera dei deputati, non sono ancora divenute legge;

              sotto un altro profilo le banche hanno dichiarato l'intenzione di ricorrere alla Corte Costituzionale e alla Corte di giustizia europea contro la pronuncia delle Sezioni unite;

              tale vicenda, unita ai molti, anche recenti episodi di «risparmio tradito», sta pesantemente incrinando il rapporto di fiducia fra le banche ed i cittadini, con il pericolo di determinare effetti negativi anche molto duraturi nel tempo,

 

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impegna il Governo:

a valutare le dimensioni della vicenda, nonché a rendere note ed adottare senza ritardo ogni utile iniziativa volta a disinnescare l'imponente contenzioso che sta insorgendo relativamente alla questione dell'anatocismo bancario, ripristinando il rispetto del diritto e delle sentenze passate in giudicato ed agevolando eventualmente l'opportuno ricorso alle procedure di conciliazione stragiudiziale.

(7-00513) (Nuova formulazione).    «Benvenuto, Fluvi».

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Finalità della presente legge è procedere alla chiusura, attraverso un programma straordinario di conciliazione stragiudiziale, delle controversie nascenti dalle richieste di restituzione delle quote di interessi addebitati dalle banche ai correntisti, nel periodo di tempo definito nel comma 2, in violazione dell'articolo 1283 del codice civile.
      2. Il periodo di tempo di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 1985 e si protrae fino alla data in cui ciascun conto corrente è stato adeguato alle disposizioni contenute nell'articolo 120, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, e nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000, ovvero è stato chiuso anteriormente a tale data.
      3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna banca attiva il programma straordinario di conciliazione stragiudiziale di cui alla presente legge, che rimane attivo per almeno dodici mesi dalla data di inizio della sua promozione ai correntisti, di cui al comma 3 dell'articolo 2.
      4. L'adesione dei correntisti alla procedura di conciliazione inibisce l'avvio di procedure giudiziali e sospende quelle eventualmente in corso inerenti alla medesima materia.
      5. La sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 3 comporta la rinuncia ad esperire azioni legali ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile in relazione agli

 

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interessi passivi maturati anteriormente al 1o gennaio 1985. A tale fine, contestualmente al rimborso, il correntista sottoscriva una liberatoria per la banca.

Art. 2.
(Gestione del programma straordinario
di conciliazione stragiudiziale).

      1. Il programma straordinario di conciliazione di cui all'articolo 1 è gestito da un organismo di conciliazione privato, terzo neutrale, iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, incaricato da ciascuna banca entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Tutti i costi relativi al programma straordinario di conciliazione stragiudiziale e alle singole procedure con i correntisti sono a carico della banca. Nessun onere può essere addebitato ai correntisti.
      3. Le banche sono tenute a dare ampia e trasparente promozione dell'avvio del programma straordinario di conciliazione stragiudiziale per mezzo di avvisi a pagamento sulla stampa quotidiana, diffusione e affissione di materiale informativo presso le filiali, invio di avvisi al domicilio di tutti i correntisti e divulgazione sui propri siti INTERNET.

Art. 3.
(Condizioni degli accordi).

      1. L'accordo stragiudiziale ha per oggetto la restituzione dei soli interessi anatocistici applicati a decorrere dal 1o gennaio 1985, fino alla data di cui all'articolo 1, comma 2. A seguito dell'adesione del correntista al programma straordinario di conciliazione stragiudiziale, la banca comunica, tramite l'organismo di conciliazione

 

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incaricato, entro i successivi tre mesi, senza alcuna spesa per il correntista, l'importo complessivo e il dettaglio degli interessi anatocistici addebitati.
      2. In caso di contestazione sulla quantificazione delle somme ai sensi del comma 1, il correntista può produrre all'organismo di conciliazione incaricato, entro i successivi due mesi, una propria perizia tecnica. Sulla base delle due perizie, entro il mese successivo, l'organismo di conciliazione provvede a quantificare la somma oggetto di restituzione.
      3. Entro un mese dalla data di scadenza dei termini di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, il correntista richiede alla banca, a propria scelta, una delle seguenti forme di corrispettivo:

          a) contanti, per almeno il 70 per cento dell'importo;

          b) obbligazioni emesse dalla stessa banca o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a tre anni, cedola semestrale e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 100 per cento dell'importo.

      4. Importi del corrispettivo e forme di pagamento differenti da quelli indicati al comma 3 possono essere concordati tra le parti in sede di conciliazione.
      5. In ogni caso, il corrispettivo richiesto ai sensi del comma 3 ovvero concordato ai sensi del comma 4 è liquidato entro il mese successivo.
      6. Di fronte all'organismo di conciliazione, i consumatori possono farsi assistere o rappresentare, singolarmente o collettivamente, da associazioni di consumatori e di utenti o dal Consiglio nazionale di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni.
      7. All'accordo sottoscritto dalle parti e certificato dall'organismo di conciliazione si applicano il trattamento tributario di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e

 

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gli effetti di titolo esecutivo di cui al comma 8 dell'articolo 40 del medesimo decreto legislativo.

Art. 4.
(Controlli e sanzioni).

      1. L'osservanza delle disposizioni della presente legge è soggetta ai controlli e alle sanzioni previsti dall'articolo 128 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in quanto applicabili.


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