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PDL 5496

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5496



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLLÈ, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS

Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale dei tecnici di riabilitazione equestre

Presentata il 16 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La riabilitazione equestre (RE) è un tipo di riabilitazione di recente introduzione sia in ambito internazionale che nazionale. Essa richiede tuttora a livello scientifico rigorosi studi sul piano metodologico, sulle modalità di rilevazione e valutazione di indicazioni, controindicazioni, risultati e soprattutto una attenta definizione dei settori che la compongono e che comprendono: ippoterapia, rieducazione equestre, sport per disabili con differenti condizioni operative sia dal punto di vista strutturale che degli operatori. La terapia con il mezzo del cavallo (TMC) si può considerare come un complesso di tecniche rieducative agenti per il superamento del danno sensoriale, cognitivo e comportamentale, attraverso lo svolgimento di un'attività ludico-sportiva che ha come mezzo il cavallo. Ipotizzando in termini di «modello» l'azione cinetica e dinamica operata dal cavallo e la relativa controreazione operata dal soggetto cerebropatico sui tre assi dello spazio, si evidenzia la necessità di movimenti anticipatori, di orientamento e di adattamento che coinvolgono il sistema nervoso a livello neuro-motorio, neuro-psicologico e a livello delle funzioni corticali superiori. A livello neuro-motorio, con un baricentro stabile rispetto al cavallo e instabile rispetto al terreno, si realizza un'azione naturale di stretching e di teeping che agisce, se correttamente modulata, sull'allineamento posturale, sulle reazioni di equilibrio e di raddrizzamento, sulle reazioni globali tonico-fisiche e su movimenti reciproci di flesso-estensione.
      A livello neuro-psicologico è possibile, sfruttando le azioni del cavallo e il comportamento intenzionale del soggetto, attivare più adeguate reazioni di orientamento, migliori
 

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tempi di reazione e di attenzione, potenziare l'abilità esecutiva e la discriminazione spaziale (direzione, distanza, sequenzialità, allineamento, lateralità).
      A livello delle funzioni corticali superiori è possibile ipotizzare un miglioramento sulle capacità di attenzione, di estroversione, di vigilanza, di timismo, di aggressività e di espressività.
      Uno studio catamnestico è stato effettuato dal comitato scientifico del centro operativo nazionale dell'Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre (ANIRE) in collaborazione con l'università degli studi di Pavia attraverso una serie di valutazioni neuromotorie, psicologiche e comportamentali dei soggetti interessati e mediante l'applicazione dei test dei labirinti e di colloqui con i genitori di cento soggetti trattati.
      Nella maggior parte dei casi si è evidenziato un miglioramento neuromotorio: sull'allineamento, sul controllo delle sinergie globali, sui fenomeni di contrazione e sull'equilibrio statico e dinamico.
      A livello neuropsicologico si sono evidenziati un aumento dei tempi di attenzione, una migliore capacità di orientamento e di organizzazione spaziale, una maggiore capacità esecutiva.
      Si segnalano inoltre un miglioramento della capacità espressiva e dell'esecutività e una maggiore canalizzazione dell'aggressività.
      L'analisi dei dati a disposizione consente di poter considerare, rispetto alla recuperabilità dal danno primario, la tecnica rieducativa in oggetto del tutto comparabile alle tecniche rieducative più tradizionali.
      In positivo si sono evidenziate una maggiore disponibilità del soggetto al trattamento e una più adeguata interrelazione tra bambino e famiglia, con la scoperta di capacità non valutate in precedenza, nonché tra soggetto e ambiente.
      È da tenere presente, infatti, che la famiglia del soggetto è spesso strutturata come un contesto rigido iperprotettivo che tende a evidenziare la fragilità della personalità del soggetto, coinvolgendolo in comportamenti stereotipati spesso non idonei alle reali potenzialità di sviluppo.
      La scoperta di insospettate capacità positive ottenibili attraverso l'uso del cavallo (determinazione, coraggio, controllo emotivo, espressività) dà la possibilità al nucleo familiare di ipotizzare una relazione più adeguata, ridefinendo il rapporto tra genitori e figli.
      Si viene a interrompere in tale modo uno dei più tipici riscontri negativi che coinvolgono il soggetto disabile, inducendo una riduzione dei processi di autoemarginazione e potenziando i livelli di partecipazione. In tale senso, la TMC sembra svolgere un ruolo di fondamentale importanza nel processo di recupero, poiché, sfruttando momenti di partecipazione ludici e sportivi, può contribuire a un più armonico fluire delle residue potenzialità e a una più definitiva strutturazione della personalità del soggetto.
      Con la presente proposta di legge si prevede l'istituzione dell'albo professionale dei tecnici di riabilitazione equestre e il riconoscimento da parte del Ministero della salute delle associazioni degli enti cui affidare l'organizzazione dei centri permanenti di riabilitazione attraverso la TMC.
      Tali centri, affidati a operatori provenienti dalle aree medico-cliniche e medico-riabilitative e socio-assistenziali garantiscono un importante supporto non solo ai disabili con handicap mentali e fisici. Infatti, come si evince da accreditate ricerche scientifiche sulla base di osservazioni cliniche dirette, l'utilizzo del cavallo ha una valenza terapeutica significativa non solo nelle aree dell'handicap psico-fisico, ma in altre aree molto importanti come le cardiopatie post-ischemiche, le sclerosi multiple, le turbe psichiatriche e neuropsichiatriche, i ritardi psicointellettivi, le difficoltà di apprendimento, della terza età e della tossicodipendenza.
      Considerati l'importanza della materia e gli effetti positivi che la normativa in oggetto potrebbe avere per chi si trova in gravi situazioni di disagio psichico e fisico e per le sue ricadute positive in campo occupazionale, si auspica che il provvedimento possa essere approvato quanto prima e che la TMC venga inserita fra le prestazioni sanitarie convenzionali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. È istituita, nell'ambito delle attività equestri minori, la riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo, di seguito denominata «riabilitazione equestre», riconosciuta dai competenti organi del Ministero della salute tra le prestazioni terapeutiche riabilitative.
      2. Scopo della riabilitazione equestre, tecnica ad alta specializzazione basata su studi di neurofisiologia, di fisiatria, nonché di scienze neurologiche e psicologiche, è di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con l'utilizzo del cavallo.

Art. 2.
(Istituzione dell'albo professionale dei tecnici di riabilitazione equestre).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo professionale dei tecnici di riabilitazione equestre, di seguito denominato «albo».
      2. La formazione professionale dei tecnici di riabilitazione equestre, riconosciuta a livello nazionale, è posta a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che provvede all'istituzione di appositi corsi di laurea specialistica universitaria o di corsi di aggiornamento, di perfezionamento o di formazione post-universitaria nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie.
      3. Possono essere iscritti all'albo tutti coloro che sono in possesso del relativo titolo universitario specialistico oppure dell'attestato specialistico post-universitario di cui al comma 2.
      4. Le associazioni e gli enti riconosciuti dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 3, provvedono, entro tre mesi dalla

 

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data di entrata in vigore della presente legge, a identificare la sede nazionale dell'albo e a nominare i membri del consiglio nazionale dell'ordine dei tecnici di riabilitazione equestre, i quali restano in carica per tre anni. Alla scadenza di tale periodo, i membri del consiglio nazionale sono nominati mediante consultazioni elettive tra tutti gli iscritti all'albo.

Art. 3.
(Riconoscimento delle associazioni
e degli enti).

      1. Il riconoscimento delle associazioni e degli enti ai quali affidare l'organizzazione dei centri permanenti di riabilitazione equestre spetta al Ministero della salute, che a tale fine dà la precedenza ad enti pubblici e, successivamente, a enti ed associazioni privati in possesso dei requisiti stabiliti dagli organi competenti ufficialmente riconosciuti a livello nazionale.

Art. 4.
(Centri di riabilitazione equestre).

      1. I centri di riabilitazione equestre (CRE) provvedono ad adeguare strutture e impianti secondo criteri stabiliti dalle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3, possono essere iscritti all'albo.

Art. 5.
(Comitato tecnico-scientifico).

      1. Presso il Ministero della salute è istituito il comitato tecnico-scientifico della riabilitazione equestre, composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità e da otto esperti nominati dalle associazioni e dagli enti di

 

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riabilitazione equestre riconosciuti dal Ministero della salute.
      2. Al comitato tecnico-scientifico sono demandate le attività istruttorie, organizzative, ispettive e operative relative all'albo.
      3. Il comitato tecnico-scientifico provvede alla irrogazione di eventuali sanzioni, fino alla chiusura del CRE, qualora risultino atti inconciliabili con la deontologia professionale e con l'etica di tale servizio oppure incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.

Art. 6.
(Figure professionali).

      1. L'organico dei CRE è costituito da personale medico, sanitario e tecnico-amministrativo.
      2. Il direttore scientifico del CRE deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

          a) medicina dello sport;

          b) fisiatria;

          c) fisiochinesiterapia;

          d) neuropsichiatria infantile;

          e) neurologia;

          f) psichiatria;

          g) ortopedia;

          h) medicina interna.

      3. Il personale medico dei CRE, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, è addetto, oltre che alla supervisione del trattamento terapeutico, alla formazione del personale nonché alla sostituzione del direttore scientifico in caso di temporanea assenza.
      4. Il direttore amministrativo è nominato dal direttivo nazionale delle associazioni o degli enti riconosciuti dal Ministero della salute, cui sono affiliati i CRE.

 

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      5. Negli organici dei CRE sono, inoltre, previste le seguenti figure professionali:

          a) uno o più addetti alla psicomotricità e alla riabilitazione equestre;

          b) uno o più addetti alla fisioterapia;

          c) uno o più assistenti alla terapia psicomotoria nell'ambito della riabilitazione equestre;

          d) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie e la scuola;

          e) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e di controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al CRE;

          f) uno o più addetti alla logopedia;

          g) uno o più istruttori di equitazione.

      6. Il personale sanitario dei CRE deve essere iscritto all'albo.

Art. 7.
(Dispositivi di garanzia).

      1. Le associazioni e gli enti operanti nel settore della riabilitazione equestre, riconosciuti dal Ministero della salute, sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e di animali in dotazione ai CRE ad essi affiliati, nonché contro i danni derivanti alle strutture dei medesimi CRE.
      2. I CRE sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e la responsabilità verso terzi.

Art. 8.
(Norme transitorie).

      1. Fino all'istituzione dei corsi di cui all'articolo 2, comma 2, è consentita l'iscrizione all'albo, valida per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore

 

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della presente legge, ai soggetti in possesso di differenti curriculum formativi di durata non inferiore a tre anni di insegnamento teorico e con esperienza pratica non inferiore a due anni, nonché dotati di specifiche competenze nel settore riabilitativo e dell'equitazione.
      2. Il personale dei CRE che alla data di entrata in vigore della presente legge documenta di essere in possesso di una formazione parziale nel campo della riabilitazione equestre deve, al fine dell'iscrizione all'albo, frequentare un corso di formazione-perfezionamento e di aggiornamento, predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e ottenere il relativo attestato.
      3. L'esercizio delle funzioni di tecnico della riabilitazione equestre, nell'ipotesi di cui al comma 1, è subordinato alla presentazione, ad una delle associazioni o degli enti operanti nel settore della riabilitazione equestre riconosciuti dal Ministero della salute, di una apposita domanda attestante, tra l'altro, lo svolgimento dell'attività presso un CRE già affiliato ad una delle associazioni o degli enti medesimi. La domanda è presentata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Norme finanziarie).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un fondo per l'avviamento della riabilitazione equestre sul territorio nazionale, di seguito denominato «fondo».
      2. Il fondo è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e, in equivalente misura, dei fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.

 

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      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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