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PDL 5504

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5504



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PORCU

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di circoscrizioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 20 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa che attualmente disciplina l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, approvata con la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e più volte modificata nel corso degli anni, prevede la suddivisione del collegio unico nazionale in cinque circoscrizioni elettorali, l'ultima delle quali - «Italia insulare» - accorpa le regioni della Sicilia e della Sardegna.
      Questa organizzazione delle circoscrizioni, tuttavia, comporta una sostanziale disparità nei confronti della regione Sardegna, la quale, nelle ultime competizioni elettorali, non ha mai avuto un proprio rappresentante eletto a Strasburgo, a dispetto dei ben dieci seggi attribuiti alla circoscrizione Italia insulare.
      Ciò appare in evidente contrasto non solo con una evoluzione in senso sempre più federalista del nostro Stato ma anche con l'obiettivo proclamato proprio dall'Unione europea, di realizzare un'«Europa delle Regioni», sempre più vicina e attenta alle istanze delle realtà locali.
      Ancora in ambito europeo va rilevato come la Sardegna, quale realtà insulare, è destinataria dell'impegno, annunciato dall'articolo 158 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari», mentre, in tema di protezione delle minoranze, a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1o febbraio 1995, resa esecutiva dalla legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, anche
 

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ai sardi è stato riconosciuto lo status di minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.
      Tuttavia, la specificità della regione Sardegna non si esaurisce nella sua configurazione geografica o nella tradizione del suo patrimonio linguistico. Merita infatti qui rilievo anche un importante dato rispetto al suo sistema economico, se si considera che ben l'82 per cento della popolazione di questa regione è impiegato in attività che sono sotto il controllo dell'Unione europea come l'agricoltura, l'allevamento e la pesca.
      A fronte di quanto sin qui detto appare evidente e necessaria la modifica normativa che si intende realizzare con la presente proposta di legge: la divisione della quinta circoscrizione elettorale, comprendente Sicilia e Sardegna, in due distinte circoscrizioni, al fine di garantire alla Sardegna il diritto di eleggere uno o più rappresentanti del proprio territorio. In merito va rilevato che sulla base dell'ultimo calcolo effettuato relativo alla divisione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali in ragione della popolazione delle regioni che compongono la stessa, la Sardegna, con una popolazione di circa 1.500.000 abitanti, potrebbe assicurare l'elezione di almeno due eurodeputati nell'ambito di una circoscrizione elettorale che coincida con il territorio della regione.
      Ciò consentirà a questa importante comunità di vedere le proprie istanze rappresentate in modo puntuale e compiuto in sede europea, al fine di realizzare una sempre più incisiva collaborazione tra la Sardegna e l'Unione europea.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «La regione Sardegna e la regione Sicilia formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale».

Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella VI circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 20.000 e non più di 25.000 elettori».

Art. 3.

      1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.


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Allegato 1
(articolo 3)

«Tabella A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

  Circoscrizioni
Capoluogo della
Circoscrizione
I Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)
Milano
II Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna)
Venezia
III Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)
Roma
IV Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)
Napoli
V Sicilia
Palermo
VI Sardegna
Cagliari»


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