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PDL 5487

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5487



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAURO, BENVENUTO, LETTIERI, FALLICA

Disposizioni per favorire la revisione degli studi di settore e garantire la trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare

Presentata il 14 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi anni si è assistito a un sensibile aumento dei prezzi al consumo nel settore agroalimentare, che ha determinato una generale confusione e forti preoccupazioni tra i cittadini.
      È, quindi, necessario intervenire per garantire una maggiore trasparenza nel mercato e per far sì che il consumatore conosca la differenza del prezzo del prodotto all'origine della filiera e al momento della sua immissione nel mercato.
      La presente proposta di legge ha infatti come obiettivo quello di garantire al consumatore la corretta informazione sulla formazione del prezzo del bene attraverso la tracciabilità dei prezzi, nonché di favorire la revisione degli studi di settore relativi a tale comparto.
      A questo fine, il venditore deve esporre sui prodotti in vendita il prezzo della merce all'origine, almeno un prezzo intermedio e il prezzo finale in modo che il cittadino sia informato in modo corretto sulla dinamica del prezzo e possa fare le scelte più adeguate.
      L'intervento legislativo consentirà di determinare con maggiore precisione l'andamento dei ricavi degli operatori commerciali appartenenti alla filiera agroalimentare, renderà il mercato più trasparente e fornirà al cittadino adeguate risposte circa la dinamica dei prezzi a tutto vantaggio sia dei consumatori sia dei produttori, evitando rincari speculativi da parte della rete commerciale.
      Con la presente proposta di legge, inoltre, si eviteranno abusi relativi ai rincari dei prezzi al consumo e si attuerà un meccanismo di controllo, anche ai fini tributari, dell'intera filiera. In tale modo si renderà la dinamica dei prezzi più coerente
 

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con il mercato e si offrirà al consumatore un prodotto di cui conosce, con esattezza, il prezzo di origine della merce e il prezzo finale in modo da evitare costi eccessivi di intermediazione.
      In tale ottica, quindi, sia il consumatore sia il venditore saranno garantiti in una logica di massima correttezza e trasparenza.
      Il consumatore potrà orientare i propri acquisti avendo a disposizione maggiori informazioni sulla dinamica dei prezzi e potrà fare le sue scelte in modo più consapevole.
      Il testo della proposta di legge si riallaccia idealmente e materialmente all'articolo 23 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, collegato alla manovra economica per il 2003, con cui il Governo ha fornito una prima risposta al problema dell'incremento dei prezzi dei generi di largo consumo. In tale articolo, la cui rubrica recita «Lotta al carovita» si prevedeva una revisione degli studi di settore per le aree commerciali in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi. Inoltre si prevedeva l'istituzione di un fondo destinato alla realizzazione di iniziative per il calmieramento dei prezzi poste in essere dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Da ultimo, si incentivava la creazione di osservatori dei prezzi.
      A tali previsioni l'articolato proposto aggiunge l'obbligo per il commercio al dettaglio di esporre il prezzo all'origine e i prezzi intermedi delle filiere dei beni venduti. Tale obbligo è connesso a quello già vigente in materia di esposizione, chiara e inequivoca del prezzo di vendita, previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, di riforma del commercio.
      Con la proposta di legge si è inteso prevedere anche l'esposizione dei prezzi intermedi assieme alla possibilità di indicare i costi fissi aziendali ripartiti per prodotto, affinché sia chiaro che non intendiamo considerare il commercio al dettaglio quale unico responsabile dell'incremento dei prezzi. L'aumento infatti va imputato a numerosi fattori, quali l'aumento dei costi di trasporto, dei prezzi intermedi di filiera e dei costi per l'esercizio dell'attività (tariffe, imposte locali, fitti e canoni).
      Sotto il profilo sanzionatorio, si è prevista la medesima sanzione, già stabilita dal citato decreto legislativo n. 114 del 1998, per le violazioni in materia di esposizione dei prezzi. La sanzione pecuniaria attualmente va da 516 euro a 3.096 euro. I proventi di tali sanzioni devono andare ai comuni per poter essere utilizzati nella realizzazione di iniziative per il calmieramento dei prezzi.
      Il comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge affida alla guardia di finanza il compito di procedere alla verifica dell'applicazione delle disposizioni e all'accertamento delle relative violazioni amministrative. In particolare, la guardia di finanza dovrà effettuare indagini fiscali a carico degli esercenti che applicano ricarichi superiori alla media ponderata dei ricarichi praticati nel settore per la stessa tipologia di merce.
      Inoltre si prevede che, nel processo di revisione degli studi di settore, si tenga conto dell'incremento del differenziale medio tra i prezzi di acquisto e di vendita dei prodotti smerciati dagli esercenti nell'area geografica di riferimento.
      Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, si dovrà infine procedere a individuare le metodologie di calcolo con le quali computare i valori medi per l'applicazione delle richiamate disposizioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «4-bis. Al fine di favorire la revisione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli esercizi commerciali per la vendita dei prodotti agroalimentari al dettaglio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto sono tenuti ad esporre per ciascun prodotto posto in vendita anche il prezzo di origine e almeno un prezzo intermedio.
      4-ter. L'indicazione dei prezzi da parte dei commercianti ai sensi del comma 4-bis deve essere effettuata nei modi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4. I titolari degli esercizi possono altresì indicare i costi fissi unitari gravanti sul prodotto, desunti dal bilancio dell'esercizio commerciale».

      2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Deve comunque essere indicato il prezzo di origine di cui al comma 4-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, che risulta certificato dalla fattura di vendita del produttore e che è comunicato nel percorso della filiera commerciale, assieme ai successivi ricarichi documentabili dalle fatture emesse».

 

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      3. All'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «7-bis. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 14 sono destinati ai comuni per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

      4. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «2-quater. La guardia di finanza verifica l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e procede all'accertamento delle relative violazioni amministrative. Provvede altresì ad effettuare indagini fiscali a carico degli esercenti che applicano ricarichi superiori alla media dei ricarichi praticati nel medesimo settore merceologico.
      2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze rivede gli studi di settore, previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenendo conto dell'incremento del differenziale medio fra i prezzi di acquisto e di vendita dei prodotti venduti dagli esercenti di cui al comma 2-quater del presente articolo nell'area geografica di riferimento.
      2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, provvede a individuare le metodologie di calcolo mediante le quali computare i valori medi necessari all'applicazione dei commi 2-quater e 2-quinquies».


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