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PDL 5530

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5530



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COSSA, MAZZUCA

Modifica all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori

Presentata il 13 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il principio che sta alla base dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, vale a dire la tutela della salute delle persone che non fumano rispetto a una delle cause accertate dell'insorgere di malattie tumorali, ovvero il fumo di sigarette e sigari, è di importanza fondamentale in un Paese civile.
      Molti passi avanti sono stati fatti nel corso degli anni in questa direzione. Il fumo negli uffici e nei locali pubblici, così come nei teatri e nei cinema, è pressoché scomparso; nei bar e nei ristoranti normalmente è sufficiente una cortese richiesta perché chiunque smetta di fumare. Una discreta campagna di educazione alla salute fatta nelle scuole e attraverso i mezzi di comunicazione di massa ha progressivamente ridotto il numero dei fumatori, assai più di quanto non abbiano fatto i macabri messaggi stampati sui pacchetti di sigari e di sigarette. In generale si può oggi affermare che, al di là dei divieti, è maturata una coscienza collettiva che scoraggia i comportamenti lesivi del diritto alla salute dei non fumatori.
      L'entrata in vigore delle norme recanti ulteriori restrizioni circa i locali nei quali è possibile fumare ha sollevato numerose proteste, molte delle quali tutt'altro che infondate, soprattutto da parte delle associazioni dei fumatori e dei titolari dei pubblici esercizi. D'altra parte, vi è una contraddizione nel comportamento dello Stato, il quale continua ad autorizzare la vendita di prodotti che sa essere nocivi (e su questi lucra un'imposta assai elevata), ma nel contempo attiva una serie di norme che ne puniscono l'utilizzo. Con il rischio concreto, fra l'altro, di riprendere ad alimentare nei giovani quella voglia di trasgressione che ha da sempre rappresentato
 

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la principale spinta ad iniziare a fumare, portando paradossalmente a risultati esattamente opposti a quelli che si prefigge il legislatore.
      Sembra dunque irragionevole criminalizzare e discriminare i circa 13 milioni di cittadine e di cittadini italiani che esercitano (sinora) legittimamente la facoltà di fumare: uno Stato liberale si deve preoccupare dei diritti di tutti, anche delle minoranze.
      Per il vero, le perplessità riguardano solo in parte la norma di legge, in sé sufficientemente equilibrata, anche se carente: i problemi maggiori sono cagionati dai regolamenti adottati su proposta del Ministro della salute, che in diversi punti sembrano andare assai oltre la volontà del legislatore.
      Il primo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003), definisce i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria; esso contiene prescrizioni congegnate in modo tale e contenenti prescrizioni tecniche talmente onerose da renderle difficilmente applicabili dalla generalità degli esercenti e dei datori di lavoro. È facilmente prevedibile che i piccoli esercizi non vi si potranno adeguare, con conseguenze pesanti sulla loro attività e su un intero settore economico.
      Il secondo (accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2004), ridefinisce le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati a elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni. Queste disposizioni destano perplessità di diversa natura, soprattutto nella parte in cui identificano nei conduttori dei locali (o in loro delegati) i soggetti a cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto. La norma appare infatti poco realistica, e le sue difficoltà applicative sono state ampiamente sottolineate dalle associazioni di categoria: essa pone a carico degli esercenti un obbligo di denuncia nei confronti dei clienti che va al di là di quanto si può legittimamente ad essi richiedere.
      Su questi punti - che investono la competenza ministeriale, e non possono pertanto formare oggetto della proposta di legge - i proponenti si riservano di attivare gli opportuni strumenti parlamentari di indirizzo nei confronti del Governo.
      La presente proposta di legge mira a colmare alcune evidenti lacune nel citato articolo 51 della legge n. 3 del 2003, il quale non tiene in considerazione situazioni particolari, come quelle dei circoli privati, luoghi di aggregazione ai quali possono accedere soltanto gli iscritti, i quali possono liberamente accettare, all'atto dell'iscrizione, che nel circolo stesso si possa fumare, ciò che potrebbe accadere, ad esempio, nella sede di un'associazione di fumatori. Non sembra infatti ragionevole né costituzionalmente legittimo, introdurre un divieto di questo genere in locali aperti non alla generalità delle persone ma solo a soggetti ben individuati, che responsabilmente e consapevolmente scelgono di accedervi.
      Altra questione è quella dei luoghi di lavoro, in relazione ai quali appare eccessiva l'imposizione indiscriminata di onerosi impianti di ventilazione e di ricambio dell'aria. Più congruo appare - nel rendere obbligatorio nei luoghi di lavoro ove operano più di quindici dipendenti l'individuazione di un locale chiuso riservato ai fumatori, se vi è una richiesta in tale senso da parte dei dipendenti - temperare le prescrizioni tecniche nel senso che il luogo di lavoro deve essere dotato di adeguati impianti di ventilazione o, in alternativa, di aperture esterne di ampiezza sufficiente ad assicurare in breve tempo la ventilazione e il ricambio dell'aria. Sembra infatti sproporzionato pretendere un oneroso investimento in impianti di qualsivoglia genere, laddove il ricambio dell'aria degli ambienti può essere agevolmente effettuato semplicemente usando una finestra.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è sostituito dal seguente: «Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sono individuati ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, con particolare riguardo: a) ai luoghi di lavoro nei quali operano più di quindici dipendenti, a condizione che in essi siano garantiti la ventilazione e il ricambio dell'aria attraverso idonei impianti meccanici o aperture verso l'esterno di ampiezza adeguata; b) agli spazi, come circoli privati o similari, il cui accesso è consentito esclusivamente agli associati, i quali ultimi accettino che all'interno di essi sia possibile fumare».


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