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PDL 5516

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5516



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MISURACA, AMATO, BAIAMONTE, CAMPA, FALLICA, FRIGERIO, GASTALDI, GAZZARA, GRIMALDI, LA GRUA, MARINELLO, MASINI, MORMINO, RICCIUTI, SANTORI, STAGNO D'ALCONTRES

Disposizioni in materia di tutela del coniuge e dei figli
di soggetti portatori di handicap grave

Presentata il 24 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli ultimi anni l'attenzione che il legislatore ha posto nei confronti dei soggetti portatori di handicap testimonia non solo un crescente interesse per la tutela e la garanzia dei diritti della persona e della famiglia, diritti sanciti dalla Costituzione e garantiti dalle leggi dello Stato, ma la volontà di contribuire a un sistema di vita e di lavoro più a dimensione del soggetto portatore di handicap per poter vivere al meglio sia la vita sociale che familiare.
      Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, emanato a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed entrato in vigore il 27 aprile 2001, ha armonizzato e coordinato la relativa materia, confermando tra l'altro, all'articolo 42, comma 5, le provvidenze a favore dei familiari dei soggetti portatori di handicap, già previste dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge n. 53 del 2000, introdotto dall'articolo 80, comma 2, della legge n. 388 del 2000.
In particolare l'articolo 42 del citato testo unico stabilisce che il lavoratore madre, o padre in alternativa, oppure, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di un soggetto con handicap in situazioni di gravità hanno diritto di usufruire del congedo straordinario. Poter accedere a questi benefìci è un atto dovuto non solo per i genitori, ma anche un dovere di assistenza nei confronti dei soggetti con handicap. Il legislatore ha tutelato questo diritto-dovere limitando il congedo e il prepensionamento a favore dei genitori di figli con handicap. Molti sono, invece, i casi di famiglie ove uno dei coniugi è portatore di handicap e manca una tutela previdenziale a favore del coniuge che deve prestare assistenza. La
 

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presente proposta di legge, quindi, vuole seguire il soggetto portatore di handicap e tutelarlo, insieme ai familiari, con l'estensione dei benefìci derivanti dall'articolo 42 del citato testo unico anche ai coniugi dei soggetti portatori di handicap.
      Altro aspetto affrontato dalla proposta di legge è quello della possibilità di concedere il prepensionamento al coniuge del soggetto portatore di handicap al fine di dare la possibilità a questi di essere seguito e curato al meglio. È questo un diritto che spetta ai soggetti interessati in virtù dei più alti princìpi di umanità, solidarietà e assistenza che ognuno di noi non può disattendere.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I benefìci previsti dagli articoli 42 e 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono estesi anche al coniuge e, in mancanza, ai figli di un soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità, come definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.
      2. Per condizioni di gravità si intendono le seguenti:

          a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

          b) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

          c) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva di un familiare nel trattamento sanitario;

          d) patologie di cui alle lettere a), b) e c), per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento del coniuge.

      3. Il lavoratore o la lavoratrice che fruiscono dei congedi per le patologie di cui al comma 2 devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o dello specialista di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o di intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro

 

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entro cinque giorni dalla data di ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice. La certificazione delle patologie di cui al citato comma 2 deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

Art. 2.

      1. Dopo la lettera a) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è inserita la seguente:

          «a-bis) al coniuge di un soggetto portatore di handicap, a richiesta, è concesso il diritto al prepensionamento, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a venti anni;».

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. Per le finalità della presente legge il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 è incrementato di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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