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PDL 5495

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5495



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLLÈ, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS

Disposizioni per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte

Presentata il 16 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce nel nostro ordinamento l'obbligo di identificazione degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte attraverso la marcatura elettronica.
      La validità di questo sistema è stata dimostrata dal Progetto IDEA (Identification Elettronique Animaux), avviato dalla Commissione europea nel 1998, la cui relazione finale è stata ultimata il 30 aprile 2002.
      Questo esperimento, condotto su vasta scala, ha coinvolto sei Paesi dell'Unione europea, tra cui l'Italia, e ha confermato la fattibilità dell'identificazione elettronica di bovini, ovini e caprini.
      A tale proposito, va rilevato che l'Unione europea ha emanato di recente il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali di specie ovina e caprina, a partire dal 9 luglio 2005:

          mediante un primo mezzo di identificazione basato su un marchio auricolare autorizzato dall'autorità competente, apposto a un orecchio;

          mediante un secondo mezzo di identificazione approvato dall'autorità competente basato su un marchio auricolare che presenti le medesime caratteristiche di quello descritto precedentemente;

          oppure un tatuaggio, tranne per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari;

          oppure un marchio sul pastorale, per gli animali della specie caprina unicamente;

          oppure un transponder elettronico passivo per sola lettura che applica la

 

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tecnologia HDX o FDX-B, conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785; gli identificatori elettronici devono poter essere letti da dispositivi di lettura, conformi alla norma ISO 11785, in grado di leggere i transponder HDX e FDX-B; la distanza di lettura deve essere, per i dispositivi di lettura portatili, di almeno 12 cm per i marchi auricolari e di almeno 20 cm per il bolo ruminale e, per i dispositivi fissi, di almeno 50 cm per i marchi auricolari e per il bolo ruminale.

      A partire dal 1o gennaio 2008 l'identificazione elettronica è obbligatoria per tutti gli animali.
      Al contrario, l'Unione europea non ha ancora emanato alcuna normativa relativa ai bovini malgrado, con il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 (all'articolo 4, paragrafo 7), avesse stabilito che, entro il 31 dicembre 2001, le istituzioni comunitarie dovessero assumere la decisione sulla possibilità di introdurre dispositivi di identificazione elettronica anche per i bovini. È facile prevedere che a breve l'Unione europea possa emanare una direttiva per obbligare gli Stati membri ad adottare il sistema elettronico di identificazione.
      L'identificazione degli animali mediante applicazione di marchi auricolari si è dimostrata inefficiente e inadeguata già per i bovini e per i bufalini: infatti in questo settore, anche grazie a un inefficace sistema di controlli, avvengono le maggiori frodi di aiuti comunitari. È annoso ormai il problema delle quote latte: da ricerche fatte in proposito è emerso che esiste una notevole discordanza tra i dati relativi all' ammontare delle vacche risultanti dalle autocertificazioni degli allevatori e quelli rilevati dai veterinari in occasione della profilassi contro la brucellosi. Tali frodi avvengono in uguale misura anche nel settore dei bovini da carne (vedi premi della Politica agricola comune per vacche nutrici e bovini maschi) perciò sarebbe auspicabile che tutto il comparto bovino (latte e carne) potesse beneficiare del nuovo sistema di identificazione.
      Inoltre l'esperienza e la crisi dell'afta epizootica in particolare dimostrano che le regole in materia di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina, fissate dalla direttiva 92/102/CEE, recepite dalla legislazione nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996 non sono state soddisfacenti e devono essere migliorate.
      La necessità della presente proposta di legge nasce dalla constatazione che il sistema convenzionale basato sui marchi auricolari è facilmente modificabile e non è sempre affidabile ed efficace. Non è cosa rara il distacco e lo smarrimento delle marche dalle orecchie dell'animale; in questo caso l'allevatore dovrà provvedere ad applicare i duplicati fornitigli dalle aziende sanitarie locali (ASL), ma chi assicura che durante questa trafila burocratica non si tenti di sostituire l'identità del bovino, manomettendo le marche auricolari? I controlli esistono, ma sono a campione. Ci sono state indagini dei Nuclei antisofisticazione volte a sgominare importazioni illegali di animali ai quali venivano apposte marche prelevate da bovini morti per eludere i controlli. Tutto questo può essere estremamente pericoloso con gravissime ripercussioni sulla sicurezza alimentare e sulla salute dei consumatori, viste le recenti vicende legate al «morbo della mucca pazza», della «lingua blu» e così via. Inoltre, la registrazione manuale è lenta e dà luogo ad errori.
      In merito lo stesso commissario per la ricerca europea, Philippe Busquin, ha così affermato: «l'identificazione di ciascuno dei capi di bestiame dell'Unione europea è essenziale per impedire frodi in materia di aiuti agricoli e per rafforzare i controlli sanitari e di sicurezza alimentare. Tale misura è fondamentale per rintracciare gli animali nel caso si verifichino grandi epidemie come l'afta epizootica».
      La tracciabilità è un supporto indispensabile per la certificazione di prodotto e di processo e, grazie al progetto IDEA, svoltosi tra il 1998 e il 2001, costato allora 17 MECU, sono stati identificati un milione di animali tra la Francia, la Germania, l'Italia, l'Olanda, la Spagna e il Portogallo. È

 

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stata esaminata la fattibilità di vari sistemi di identificazione per ruminanti (bovini, bufalini, ovini e caprini) ed è stata definita la struttura necessaria per attuarli.
      Fra i motivi principali che giustificano l'introduzione di dispositivi elettronici vi sono la garanzia che essi permangano nell'animale fino all'abbattimento e la possibilità di essere recuperati subito dopo.
      Gli identificatori devono essere leggibili sia nel caso in cui gli animali rimangano fermi, sia nel caso siano in movimento. Inoltre devono avere un buon rapporto/costo-efficacia (ad esempio si parla di 3,50 euro per ogni bolo) in modo da consentire l'introduzione su larga scala in tutta l'Europa.
      Inoltre, a partire dal 2005, il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, prevede l'introduzione di un sistema di tracciabilità obbligatorio per gli alimenti.
      Il progetto IDEA ha chiaramente dimostrato che si può migliorare notevolmente la rintracciabilità grazie all'identificazione elettronica dei capi di bestiame e che non esiste alcun impedimento tecnico all'introduzione di questo sistema per bovini, bufalini, ovini e caprini.
      L'identificazione elettronica consentirà di poter disporre di un sistema informativo in grado di indicare con certezza il numero di bestiame disponibile, al fine di prevenire le frodi commerciali; tale ruolo potrebbe essere svolto egregiamente da un'anagrafe bovina pienamente operativa. È di fondamentale importanza, infatti, avere un'anagrafe bovina da cui risulti la verità sullo stato e la consistenza dei nostri allevamenti, altrimenti è inutile parlare di sicurezza alimentare.
      L'applicazione del microchip, al contrario, consente di seguire l'animale per tutta la vita, rende possibile l'identificazione alla distanza di almeno 50 centimetri da qualsiasi organismo autorizzato ai controlli e solo al macello si potrà togliere questo microchip e riconsegnarlo alle autorità. Potenzialmente ogni consumatore potrà avere la possibilità di sapere da quale allevamento proviene la carne, a quali vaccini l'animale è stato sottoposto e così via.
      Per i prodotti di origine animale, la quantità di informazioni importanti ai fini della qualità del prodotto e della sicurezza alimentare è ingente. Nell'ambito di ogni specie bisogna tenere conto delle peculiarità e delle esigenze delle diverse razze e della relativa interazione che hanno con l'ambiente in cui vengono allevate. Ricercare il prodotto di una razza tipica ha senso nel caso in cui gli animali siano stati allevati nel contesto dell'allevamento tradizionale perché solo in questo modo possono essere in condizione di esprimere al meglio il loro potenziale produttivo e le loro capacità di adattamento all'ambiente che ne rendono la produzione salutistica ed ecocompatibile.
      Per le carni in genere è di fondamentale importanza disporre di informazioni che consentano di identificare i singoli animali e di seguirli in tutta la catena di trasformazione.
      Al fine di rispondere agli specifici problemi che l'identificazione e la registrazione di ogni singolo animale presenta, il FEOGA sviluppò nel 1993 un progetto di ricerca per valutare se le tecnologie correnti avessero permesso l'attivazione di un sistema di identificazione elettronica nelle specie allevate. Questo progetto concluse preliminarmente che il sistema di identificazione elettronica testato era funzionale e sufficientemente sviluppato per essere usato in reali condizioni di allevamento.
      I risultati ottenuti dal progetto FEOGA furono convalidati dal progetto AIR 2304 che aveva tra gli obiettivi anche quello di preparare un protocollo per l'attivazione dei sistemi di identificazione elettronica su larga scala.
      Il progetto IDEA aveva il compito di sperimentare su larga scala il sistema di identificazione elettronica nelle specie bovina, ovina e caprina, di verificare il livello di perfezionamento dei dispositivi utilizzati.
      Il transponder impiegato nel progetto è stato di tipo Half Duplex con frequenza di attivazione di 134,2 KHz. Le caratteristiche del transponder permettono, per motivi
 

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di sicurezza, una lettura dei codici non modificabile (di tipo read only), rispondente alle norme ISO 11785 (caratteristiche dei transponders, trasmissione dati e radiofrequenza) e 11784 (codificazione/cifratura elettronica degli animali). Il dispositivo ha un numero di identificazione fisso programmato per la lettura, che contiene una quantità illimitata di combinazioni.
      Dal 1998 al 2001 sono stati identificati elettronicamente un milione di animali in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. I tipi di marcatura utilizzati sono la marca auricolare elettronica, il bolo ruminale e il transponder iniettabile.
      Gli obiettivi principali del progetto IDEA sono stati:

          1) verifica della funzionalità dei differenti tipi di identificatori utilizzati nelle diverse condizioni di allevamento (boli ruminali, marchi auricolari, chip sottocutanei);

          2) verifica della affidabilità dei sistemi elettronici di identificazione (apparecchiature di campo; efficienza di lettura; applicazione sugli animali e altro);

          3) organizzazione necessaria per la messa in opera su larga scala di un sistema totalmente elettronico di identificazione (banca dati, trasmissione di dati, rilevazione di informazioni e altro);

          4) creazione di standard per test materiali, trasmissione di informazioni.

      I risultati ottenuti dal progetto IDEA sono positivi riguardo a:

          a) efficienza di lettura;

          b) permanenza degli identificatori (perdite minori dell'1 per cento all'anno su ovini e caprini e inferiori allo 0,5 per cento all'anno in bovini e bufalini);

          c) sicurezza del dato e agevolazione di tutte le operazioni di campagna;

          d) velocità di rilevazione (anche oltre 1.700 capi l'ora in funzione dell'organizzazione aziendale).

      I risultati del progetto IDEA hanno confermato la possibilità di utilizzare l'identificativo elettronico come metodo per l'identificazione degli animali.
      Tuttavia, nelle prospettive generali che seguono il progetto IDEA, è stato indicato il miglioramento dell'utilizzo del transponder.
      La tecnologia oggi ci consente di usare, per l'identificazione elettronica, trasponder a bassa emissione di onde elettromagnetiche in grado di memorizzare le informazioni relative all'anagrafica dell'animale, agli allevamenti attraverso cui l'animale è transitato, ai controlli veterinari a cui è stato sottoposto, ai trattamenti subiti. Le informazioni cioè residenti sull'animale e quindi accessibili dovunque si trovi. A detenere tutte le informazioni necessarie per dimostrare dove è nato, da chi e come è stato allevato, quanti spostamenti ha subìto, dove è stato macellato, è l'animale stesso. Il sistema consente di individuare univocamente la proprietà degli animali, di automizzare molte operazioni di gestione della mandria (registri di stalla, movimentazioni degli animali, compilazione dei modelli di accompagnamento, eccetera), dei controlli sanitari, di supportare programmi di tracciabilità delle carni, di favorire, certificare e valorizzare la commercializzazione delle carni all'interno di circuiti di qualità di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), con attestazione di specificità.
      Potenzialmente il conusmatore potrà avere la possibilità di sapere da quale allevamento proviene la carne, a quali vaccini l'animale è stato sottoposto e altre informazioni utili.

      Uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne: lo studio approfondito del DNA svolto negli ultimi decenni ha permesso grandi progressi in molti campi della scienza. La genetica applicata agli animali ha poi consentito il miglioramento delle caratteristiche produttive, sia quantitative che qualitative, degli animali domestici.

 

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      L'azione pubblica ha sempre sostenuto il miglioramento genetico del bestiame nazionale consentendo una minore dipendenza dell'Italia dall'importazione di beni alimentari di origine zootecnica, con benefìci economici nazionali e con maggiore possibilità di controllo dell'intera filiera dal punto di vista della qualità e della sanità degli animali stessi.
      Negli ultimi anni lo sviluppo delle tecniche di studio del DNA, più spesso delle «tecniche di genetica molecolare», ha permesso di fare grandi progressi nell'individuazione di animali con caratteristiche migliorative.
      Oggi l'uso della genetica molecolare può essere sviluppato con efficienza nel campo della sicurezza alimentare come supporto certo alla tracciabilità degli animali. Saranno quindi vincenti quei Paesi dove da più tempo si è cominciato a conservare il DNA degli animali allevati; i Paesi che avranno la banca dati del DNA meglio organizzata avranno vantaggi certi nel contesto della competizione mondiale per la produzione e nella qualità dei prodotti zootecnici.
      Gli scopi più immediati sono il controllo con assoluta precisione dei genotipi presenti negli allevamenti italiani e il loro uso per la selezione dei caratteri quantitativi, per il riconoscimento dei difetti genetici, per fornire le corrette attribuzione di parentela, per la tracciabilità dei prodotti zootecnici, per la diminuzione della confusione spesso esistente nell'identificazione degli animali, eccetera. Alcuni Paesi hanno infatti già iniziato, in vario modo, a prepararsi per il domani. L'Italia che, con sforzi pubblici e privati, è riuscita in pochi decenni dal dopoguerra ad essere autosufficiente per quasi tutte le produzioni zootecniche, con l'eccezione importante della carne bovina e che in alcune zone del Paese, come nella valle del Po, è riuscita ad avere una zootecnia avanzata tecnologicamente ed efficiente come in pochi Paesi del mondo, deve continuare a fare opera di pianificazione del futuro se non vuole divenire nel breve volgere di pochi anni un Paese fortemente dipendente dalle produzioni estere.
      L'obiettivo della presente proposta di legge è di rendere obbligatorio il deposito di un campione del DNA per tutti gli ovini e i caprini iscritti ai libri genealogici o appartenenti ai consorzi di produzione della carne. Questo campione dovrà essere immagazzinato in modo che, oltre ad avere oggi un supporto identificativo irrinunciabile, sia possibile nei prossimi anni il suo esame completo, come in una banca del DNA, per avere a disposizione, nel futuro, l'unica possibilità di applicare le tecnologie che si stanno sviluppando.
      Il codice genetico scritto nel DNA degli animali è un patrimonio non solo di interesse produttivo, ma anche culturale e di diversità genetica. I nostri animali sono definiti dal loro DNA, conservarlo nel futuro significa che questo patrimonio non verrà disperso. La variabilità genetica è essenziale per la salvaguardia delle razze, delle produzioni e della loro diversità, che è patrimonio da salvaguardare. Oggi, per non aver saputo mantenere il DNA, si sono già perse molte razze di animali domestici, oltre ad alcune specie selvatiche, perdendo così il loro patrimonio storico, colturale e produttivo. La razza Vissana e Sopravissana, allevata originariamente nella campagna romana, da cui si producevano il pecorino romano e l'abbacchio romano, che veniva portata in monticazione nell'Appennino umbro-marchigiano, oggi è ridotta a pochissimi allevamenti e la sua consistenza numerica è a forte rischio di estinzione. Eppure queste razze, nonostante la produzione quantitativamente inferiore rispetto alle razze cosmopolite oggi allevate, ha sempre avuto produzioni di valore organolettico diverso a quelle prodotte attualmente per il largo consumo.
      Un altro obiettivo della proposta di legge è di poter re-identificare e tracciare gli animali di elevato pregio quali quelli iscritti ai libri genealogici istituiti e sostenuti del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il DNA di un animale, come quello di un individuo, consente di identificare l'individuo a partire da qualsiasi cellula enucleata. Con i metodi di analisi del DNA messi in opera ormai dalle polizie di tutto il mondo, si può identificare con
 

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pressoché assoluta certezza e con relativa facilità ogni individuo a partire dal proprio patrimonio genetico. Il DNA di ogni essere vivente resta lo stesso dal concepimento sin oltre la morte. Si può risalire con certezza a ciascun animale anche dopo la macellazione, sino alla distruzione completa dei tessuti. Quindi, anche dalla fettina acquistata dal consumatore, si può già verificare con prova scientifica quale è l'animale da cui il taglio di carne ha avuto origine. Perché questo sia possibile occorre che il DNA dell'animale in questione sia stato conservato per il richiesto confronto.
      È evidente che quest'ultima applicazione è relativa essenzialmente alla sicurezza alimentare. Oggi i consorzi per la produzione di carne sono obbligati a fornire la tracciabilità dei loro prodotti alimentari. La bontà di quanto dichiarato per adempiere alle esigenze di tracciabilità è verificata con controlli per lo più cartacei. Se si raccogliesse dagli animali appartenenti ai consorzi di produttori di carne un campione del DNA, si potrebbe con assoluta certezza garantire la veridicità dei controlli del sistema di tracciabilità. Oggi già alcuni consorzi tracciano gli animali attraverso il DNA per fornire al cliente una ulteriore garanzia della provenienza del prodotto, riscontrandone inoltre un maggiore valore del prodotto percepito dal cliente.
      Un'altra utile applicazione della banca del DNA è la garanzia assoluta nei casi di contestazione di proprietà di un animale. L'assoluta certezza della identificazione di un animale si prova tracciandolo con il DNA, cioè con la raccolta di un campione di ciascun animale da cui si può estrarre il DNA. Per i casi di abigeato o di perdita del sistema ufficiale di identificazione, l'analisi del DNA consente di dirimere ogni dubbio. Altra importante applicazione è quella della contestazione dell'identità degli animali dopo la macellazione. A volte gli allevatori non hanno riconosciuto come provenienti dal proprio allevamento animali trovati non immuni da alcune malattie trasmissibili agli altri animali o pericolose per l'uomo qualora si consumassero parti di quell'animale. Questo ha dato vita a contestazioni, anche legali, che si sarebbero potute facilmente risolvere potendo confrontare il DNA trovato affetto con quello dell'animale sospetto.
      Un'altra situazione in cui la banca del DNA sarebbe utile è quella relativa alla perdita delle marche auricolari prima della macellazione dei capi. Il mattatoio non può per legge macellare tali animali e metterli in commercio. La possibilità di avere già immagazzinato il DNA di questi animali risolverebbe anche questo problema.
      Il passaporto degli animali sarà garantito dall'analisi del DNA, in quanto unico sistema inconfutabile e perpetuo di identificazione degli animali, sia in vita che sulle porzioni dell'animale dopo la macellazione.
      Per ovviare a questa ormai improcrastinabile necessità, si è deciso di intervenire con la presente proposta di legge che stabilisce che dal 9 luglio 2005 si dovrà passare al sistema di identificazione elettronica per il comparto dei bovini e dei bufalini, attraverso l'applicazione di un trasponder. Al contempo si stabilisce che entro il 30 maggio 2005, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e per le politiche comunitarie, adotta un regolamento per fissare il dettaglio delle nuove modalità di identificazione e di registrazione e le norme sugli scambi e sulle importazioni di animali identificati con il nuovo sistema.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Identificazione).

      1. Dal 9 luglio 2005, l'identificazione degli ovini e dei caprini, attualmente effettuata con il sistema della marcatura auricolare, deve avvenire per via elettronica attraverso l'applicazione di un trasponder, come definito ai sensi dell'articolo 2.
      2. Dal 9 luglio 2005, l'identificazione dei bovini da latte, attualmente effettuata con il sistema della marcatura auricolare, deve avvenire per via elettronica attraverso l'applicazione, nel reticolo ruminale dell'animale, di un trasponder inserito in una capsula di ceramica denominata «bolus».

Art. 2.
(Trasponder).

      1. Il trasponder è un dispositivo in grado di ricevere e di trasmettere informazioni sotto forma di segnali radio, collegato a un microchip in grado di contenere i dati dell'animale.

Art. 3.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro il 30 maggio 2005, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'innovazione e la tecnologia e con il Ministro per le politiche comunitarie, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, che stabilisce le nuove modalità di identificazione e di registrazione degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte, le

 

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norme applicabili agli scambi e alle importazioni dei medesimi, nonché le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione della nuova metodica.

Art. 4.
(DNA).

      1. Ai fini della presente legge, per campione di DNA si intende una parte di tessuto di origine animale contenente cellule nucleate da cui è possibile, con le relative tecniche, estrarre il DNA. Tale tessuto può essere costituito da sangue, muscolo, bulbo pilifero o saliva.

Art. 5.
(Termini per la raccolta del DNA).

      1. Dal 9 luglio 2005 per tutti gli animali di specie ovina, caprina e bovina che sono iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, appositamente istituiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, deve essere raccolto un campione di DNA.

Art. 6.
(Identificazione del DNA).

      1. Il campione di DNA deve essere identificato in modo permanente con il numero identificativo definito dall'anagrafe del bestiame.

Art. 7.
(Raccolta dal DNA).

      1. Dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 deve essere raccolto ed immagazzinato il campione di DNA di tutti gli animali di specie ovina, caprina e bovina iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ai sensi dell'articolo 5, nati in data antecedente al 1o gennaio 2003. Dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007 deve essere raccolto e immagazzinato il campione

 

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di DNA di tutti gli animali di specie ovina, caprina e bovina iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico nati tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2004. Dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 deve essere raccolto e immagazzinato il campione di DNA di tutti gli animali di specie ovina, caprina e bovina iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, il cui DNA non è stato ancora immagazzinato.

Art. 8.
(Deposito del DNA).

      1. Il campione di DNA raccolto ai sensi degli articoli 5 e 7 deve essere conservato per un tempo illimitato e deve essere a disposizione per le prescritte necessità di legge.

Art. 9.
(Animali non iscritti a libri genealogici
o a registri anagrafici).

      1. Tutti gli animali non iscritti a libri genealogici o a registri anagrafici e che fanno parte di aziende che aderiscono a consorzi di produzione di carne devono comunque essere sottoposti all'estrazione di un campione di DNA.
      2. Il campione di DNA degli animali appartenenti ai consorzi di produzione di carne di cui al comma 1 deve essere estratto in qualsiasi momento prima della macellazione e deve essere conservato per almeno novanta giorni dalla data della dichiarazione di macellazione.


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