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PDL 5502

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5502



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPITELLI, GRIGNAFFINI, SASSO

Disposizioni per garantire l'autonomia professionale
della dirigenza scolastica

Presentata il 17 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, i cui contenuti sono stati successivamente recepiti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aveva disciplinato la qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome. Successivamente con la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato» sono state apportate significative modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 soprattutto in materia di incarichi dirigenziali.
      In quell'occasione, con un ordine del giorno, unanimemente approvato dal Parlamento lo stesso giorno dell'approvazione della legge n. 145 del 2002, veniva espressamente impegnato il Governo affinché, in sede di applicazione della disciplina, il contenuto di cui all'articolo 3 fosse interpretato nel «senso della non applicabilità delle norme ai dirigenti scolastici in servizio alla data di entrata in vigore della legge».
      Dunque sulla base di tale preciso indirizzo, l'articolo 3 della citata legge n. 145 del 2002, che in modo particolare ha modificato la durata e la natura dell'incarico dirigenziale, non si sarebbe dovuto applicare alla dirigenza scolastica. Ciò avrebbe dovuto comportare tra l'altro la conseguenza che la durata (da due a sette anni) e la natura (privatistico/bilaterale) dell'incarico avrebbero dovuto essere regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V della dirigenza scolastica.
      In realtà ciò non è avvenuto, perché già con la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 49/2003, nonostante l'impegno assunto dal
 

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Governo con l'ordine del giorno citato, l'articolo 3 della legge n. 145 del 2002 è stato applicato anche alla dirigenza scolastica.
      A seguito di interrogazione parlamentare poi, la stessa amministrazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto, con nota del 29 settembre 2003, protocollo n. 1470, e ottenuto un parere del Consiglio di Stato emesso il 28 ottobre 2003, in cui si considera legittima l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 145 del 2002 alla dirigenza scolastica, in palese contraddizione con il più volte citato ordine del giorno.
      In realtà il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di audizione presso la Commissione cultura della Camera dei deputati, il 4 novembre 2003 ha dichiarato, in coerenza con gli impegni assunti: «In merito all'applicazione dello spoils system anche ai dirigenti scolastici, voglio rassicurare l'Onorevole Capitelli sul fatto che il Governo ha già avuto modo di chiarire in molteplici sedi ufficiali, la non applicabilità della norma agli stessi».
          Successivamente, rispondendo a una interrogazione scritta, l'onorevole Sottosegretario Valentina Aprea ha smentito il Ministro con l'esposizione di una articolata teoria interpretativa.
      La risposta fornita dal Sottosegretario Aprea conferma che il Governo non ha inteso rispettare gli impegni assunti con un apposito ordine del giorno approvato dal Parlamento, nell'ambito dell'esame della legge n. 145 del 2002 per il riordino della dirigenza statale.
      Poiché la stessa materia rappresenta una delle questioni che, insieme all'assoluta carenza di risorse economiche, ostacolano, dopo molti mesi di inconcludente attesa, la conclusione del relativo contratto collettivo di area, appare indispensabile sottoporre al Parlamento la risoluzione di un così delicato argomento. È questa la finalità che si propone l'articolo unico della proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, non si applica alla dirigenza scolastica, per la quale si considera in vigore la previgente normativa; conseguentemente la durata e la natura dell'incarico del dirigente scolastico rimangono regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V della dirigenza scolastica.


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