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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5520 |
1) il «ruolo speciale» degli agenti di cambio che sono appunto soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche e di società di gestione del risparmio (SGR), di cui al comma 5 del citato articolo 201;
2) il «ruolo unico nazionale» dei residui agenti di cambio individuali, che sono soggetti ad una vigilanza mista, principalmente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e più marginalmente dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dei commi da 6 a 17 del medesimo articolo 201.
La categoria è in ogni caso destinata all'esaurimento, in quanto sono cessati per legge i relativi concorsi e la carica dura soltanto fino al compimento del settantesimo anno di età.
Alla data del 26 ottobre 2004 risultano comunque iscritti al ruolo unico nazionale ancora 14 agenti di cambio individuali, di
1) taluni di essi dispongono ancora di oltre un quarto di secolo di potenziale attività;
2) il «ruolo unico nazionale» può venire comunque ancora alimentato, malgrado la cessazione dei concorsi, dal «rientro» di agenti di cambio che sono stati precedentemente soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori, di SIM, di banche e di SGR ma hanno abbandonato, anche provvisoriamente, tali incarichi.
La presente proposta di legge, trasferendo l'intera materia esclusivamente alla CONSOB, intende offrire una pronta soluzione all'impegno alla «effettiva e facile consultabilità, da chiunque sia interessato, del ruolo unico nazionale degli agenti di cambio», sul quale la Commissione Finanze della Camera dei deputati ha deliberato il 15 dicembre 2004 con la risoluzione n. 7-00505 che si riporta in allegato (le premesse si rifanno alla ricordata risposta alla precedente interrogazione in Commissione n. 5-03074).
Ad ulteriore dimostrazione della necessità dell'intervento legislativo che proponiamo, si trascrive altresì l'intervento svolto nella medesima Commissione Finanze il 15 dicembre 2004 dal rappresentante del Governo in sede di esame della citata risoluzione n. 7-00505, che, se non fosse irresponsabilmente pericoloso per la fede pubblica sotto il profilo della tutela del risparmio, potrebbe risultare a suo modo un esempio di (ovviamente involontario) umorismo burocratico.
Onorevoli colleghi, tutte le predette argomentazioni militano in favore di una rapida approvazione del presente provvedimento.
Allegato
1) Risoluzione in Commissione n. 7-00505 del 6 novembre 2004.
«La VI Commissione,
premesso che:
rispondendo il 26 ottobre 2004 all'interrogazione Benvenuto e altri n. 5-03074 sulla reperibilità, a tutela dei risparmiatori e degli investitori, del ruolo unico nazionale ad esaurimento degli agenti di cambio individuali, di cui all'articolo 201 del Testo unico della finanza, il Sottosegretario Armosino ha risposto che l'elenco è consultabile nel sito «www.tesoro.it» oppure ad un indirizzo Internet costituito da oltre 70 caratteri;
nel sito «www.tesoro.it» l'elenco non è concretamente rintracciabile, in quanto non incluso nelle aree tematiche codificate;
è altamente improbabile che sia idoneo ad un normale utente un indirizzo Internet di oltre 70 caratteri;
in ogni caso, non è tassativo che ogni risparmiatore o investitore debba esser dotato di personal computer,
a rendere effettivamente e facilmente consultabile, da chiunque sia interessato, il ruolo unico nazionale degli agenti di cambio individuali.
(7-00505) Benvenuto, Grandi, Fluvi».
2) Resoconto della discussione presso la Commissione Finanze della risoluzione n. 7-00505 - Seduta del 15 dicembre 2004:
«Il sottosegretario Daniele MOLGORA fa presente che la consultazione del ruolo unico degli agenti di cambio individuali è disponibile, oltre che sul sito del Ministero dell'economia e delle Finanze, presso l'ufficio II, della Direzione IV (Sistema Bancario e Finanziario), del Dipartimento del Tesoro del Ministero.
Le modalità per accedere a tali informazioni sono quelle previste per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241 del 1990; pertanto, il richiedente dovrà inoltrare richiesta scritta al citato Ufficio o fissare un appuntamento, nell'orario di apertura degli uffici pubblici».
1. All'articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 5 e 6, le parole: «dal Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dalla CONSOB»;
b) al comma 9, le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze, in presenza di comprovati motivi di salute, può prorogare, sentita la CONSOB» sono sostituite dalle seguenti: «in presenza di comprovati motivi di salute, la CONSOB può prorogare»;
c) al comma 15, le parole: «Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, può disporre con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può disporre»;
d) al comma 16:
1) al primo periodo, le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «la CONSOB»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»;
3) al quarto periodo, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dalla CONSOB»;
4) al quinto periodo, le parole: «della CONSOB o» sono soppresse.
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