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PDL 5490

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5490



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSSANA

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

Presentata il 15 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - I reati di opinione rappresentano un «relitto storico» che permane all'interno del nostro codice penale, nonostante l'attuale momento storico sia profondamente mutato rispetto a quello in cui sono stati introdotti.
      Oltretutto, nel corso degli ultimi anni, si è andato sviluppando un dibattito sulla costituzionalità di alcune norme, nella convinzione che il diritto alla tutela e alla libertà di pensiero e di parola dovrebbe rappresentare la base di ogni sistema che si definisca democratico.
      Infatti, la libertà di opinione, di associazione, di iniziativa, di partecipazione, rappresentano diritti politici fondamentali e, poiché si tratta di valori presenti nella Costituzione, rivestono un carattere assoluto che nessuna norma di rango inferiore - sia essa penale, procedurale, civile o amministrativa - può negargli.
      I reati di opinione sono stati inseriti all'interno del codice penale nel lontano 1930, periodo in cui il legislatore, tenendo conto delle tendenze politiche e sociali dominanti all'epoca, ha fatto riferimento alla particolare concezione dello Stato autoritario che era andato affermandosi in Italia con l'avvento del fascismo.
      Un esame comparato con altri ordinamenti di Stati democratici dimostra, oltretutto, come tale comportamento, ove perseguito, lo sia solo se associato a fatti concreti e rilevanti penalmente, mai quando consiste in una semplice propaganda.
      L'articolo 21 della Costituzione introduce e riconosce come libertà irrinunciabile il diritto di manifestare il proprio pensiero, adeguandosi quindi a princìpi ritenuti universalmente validi e consoni per uno Stato democratico basato sul diritto.
 

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      Ma questi dettami, pur riconosciuti dalla Costituzione, non trovano riscontro nel codice penale determinando quindi una palese discrepanza tra ciò che la Costituzione sancisce e il codice penale vieta.
      Modificare queste norme assume un significato che deve andare oltre il mero concetto legislativo, significa riconoscere il cammino democratico intrapreso dal nostro Paese.
      Con la presente proposta di legge, quindi, si intende proseguire il cammino iniziato con l'approvazione, a larghissima maggioranza, della legge delega 25 giugno 1999, n. 205, a cui è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 507 del 1999 che ha introdotto novità significative, con un'ampia depenalizzazione dei reati minori e l'abrogazione di alcune norme del vecchio codice penale, ma si è ancora lontani da un pieno riconoscimento del dettato costituzionale.
      Per concludere, alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene improrogabile una completa rilettura dei reati di opinione, al fine di attuare una revisione dell'area di fatti che furono ritenuti penalmente rilevanti solo a seguito di scelte politiche che, diventate ormai anacronistiche, comprimono eccessivamente lo spazio dei diritti di libertà di tutti i cittadini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 241 - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
      La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».

Art. 2.

      1. L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 270 - (Associazioni sovversive). - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
      Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressone violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
      Chiunque partecipa alle associazioni di cui ai commi primo e secondo, è punito con la reclusione fino a due anni.
      Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui ai commi primo e secondo, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

 

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Art. 3.

      1. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 272 - (Propaganda sovversiva o antinazionale). - Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione fino a cinque anni».

Art. 4.

      1. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 283 - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

Art. 5.

      1. L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 292 - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato, è punito con l'ammenda da 100 euro a 1.000 euro. La pena è aumentata fino a 5.000 euro nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
      Chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni.
      Agli effetti della legge penale per "bandiera nazionale" si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».

 

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Art. 6.

      1. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 299 - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). - Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da 100 euro a 1.000 euro».

Art. 7.

      1. L'articolo 658 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 658 - (Procurato allarme presso l'Autorità). - Chiunque annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro».

Art. 8.

      1. Gli articoli 269, 271, 279, 290, 291, 292-bis e 656 del codice penale sono abrogati.

Art. 9.

      1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui alla presente legge debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.


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