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PDL 5446

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5446




 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LETTIERI, BENVENUTO

Disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa e di alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

Presentata il 24 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di rinegoziazione di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa e di alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
      Nell'attuale situazione di crisi economica che il Paese attraversa si rende sempre più pressante l'esigenza, per un verso, di favorire un risparmio di spesa statale e, per altro verso, di incentivare lo sviluppo dell'economia, aiutando nel contempo i soggetti economicamente più deboli.
      A tali obiettivi risponde il contenuto della proposta di legge, che mira ad abbassare il tasso di rinegoziazione dei mutui agevolati per l'acquisto della prima casa assistiti da contributi pubblici, producendo così un rilevante risparmio di spesa per l'erario.
      Tale risparmio di spesa viene poi destinato all'alimentazione di un fondo che presti garanzia ai fini dell'erogazione di mutui per l'acquisto, per il valore totale, della prima abitazione a favore di categorie socialmente deboli.
      Per altro verso, si prevede che i proventi delle sanzioni irrogate alle banche e
 

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agli altri intermediari finanziari alimentino il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, previsti dalla legge n. 108 del 1996.
      Con riguardo alla rinegoziazione di mutui agevolati per l'acquisto della prima casa con contributi pubblici, si può ricordare che l'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha disposto la rinegoziazione dei mutui assistiti dal contributo dello Stato e delle regioni. Le modalità attuative dell'operazione di rinegoziazione sono contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 marzo 2000, n. 110.
      In osservanza di tale normativa le amministrazioni interessate hanno chiesto a tutti gli istituti di credito convenzionati l'applicazione del tasso rinegoziato sul capitale residuo dei mutui; detta richiesta è sostitutiva delle richieste individuali dei singoli mutuatari.
      Sulla vicenda è poi intervenuta la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che, all'articolo 145, comma 62, ha radicalmente modificato le modalità previste dalla legge n. 133 del 1999 per la determinazione del tasso di rinegoziazione, stabilendo che tale tasso rinegoziato da applicare ai mutui agevolati è da individuare sulla base del tasso effettivo globale medio dei mutui edilizi in corso di ammortamento, da fissare con decreto ministeriale.
      Tale modifica ha lo scopo di alzare il tasso da applicare alla rinegoziazione che inizialmente si riteneva potesse essere del 6 per cento.
      Nel frattempo le regioni hanno chiesto al Governo che il provvedimento sulla rinegoziazione dei mutui ordinari in discussione in Parlamento potesse modificare l'articolo 29 nel senso di uniformare i tassi di rinegoziazione dei mutui agevolati per la prima casa a quelli privati.
      Nel febbraio 2001 è stata approvata la legge relativa alla rinegoziazione dei mutui ordinari. Per quelli agevolati non è stata accolta la proposta delle regioni.
      Le regioni hanno poi proposto al Governo di inserire nella legge finanziaria 2002 una norma che fissasse il tasso, ai fini dell'applicazione della rinegoziazione, nella misura del 7 per cento a decorrere dalla prima semestralità 2002, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio e al fine di uniformare i tassi di rinegoziazione sia dei mutui agevolati che di quelli privati per la prima casa. Tale proposta non è stata inserita nella legge finanziaria 2002.
      Con l'emanazione del decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 31 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, è stato infine fissato il tasso di rinegoziazione dei mutui agevolati nella misura del 12,61 per cento annuo, che diverge notevolmente dai normali tassi di mercato.
      Tale divergenza procura ingenti danni sia alle famiglie che contraggono i mutui sia all'erario, che potrebbe impiegare i maggiori risparmi ottenuti con la rinegoziazione a un tasso inferiore, più vicino a quelli di mercato, per attività di pubblico interesse e per il finanziamento dell'edilizia agevolata per l'acquisto della prima casa.
      L'articolo 1 della proposta di legge prevede quindi che possa essere chiesta la rinegoziazione ove il tasso superi non la misura del 12,61 per cento, come previsto attualmente, bensì la misura minore dell'8 per cento.
      Le risorse che lo Stato e gli enti pubblici potranno così risparmiare sono utilizzate per l'istituzione di un fondo che presti garanzia ai fini dell'erogazione di mutui per l'acquisto, per il valore totale, della prima abitazione a favore di soggetti con rapporto di lavoro a tempo determinato, con priorità, fra questi, alle coppie stabilmente conviventi i cui componenti abbiano un'età minore di anni trentacinque e agli immigrati regolarmente soggiornanti.
      L'articolo 2, introducendo all'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di usura, la lettera c-bis), prevede che il Fondo di solidarietà
 

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per le vittime dell'usura venga alimentato anche dal 50 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della stessa legge, per un importo annuo non superiore a 50 milioni di euro, da ripartire in due parti uguali, di cui una da destinare a favore delle famiglie, delle associazioni e delle fondazioni e l'altra parte a favore delle imprese.
      L'articolo 3, infine, prevede la destinazione al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura del rimanente 50 per cento dell'importo delle sanzioni di cui alla citata legge n. 108 del 1996.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Rinegoziazione di mutui agevolati e istituzione di un fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa).

      1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole da: «risulti» fino a: «predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «risulti superiore al tasso dell'8 per cento, al fine di ricondurre il tasso di interesse a un valore non superiore al citato tasso».
      2. Il comma 62 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 31 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, sono abrogati.
      3. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo che presta garanzia ai fini dell'erogazione di mutui per l'acquisto, per il valore totale, della prima abitazione a favore di soggetti con rapporto di lavoro a tempo determinato, con priorità, fra questi, alle coppie stabilmente conviventi i cui componenti hanno un'età minore di anni trentacinque e agli immigrati regolarmente soggiornanti. La costituzione e il funzionamento del fondo sono alimentati dal risparmio di spesa dato dalla differenza fra il tasso del 12,61 per cento, definito dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 31 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, e il previsto tasso dell'8 per cento stabilito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

 

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Art. 2.
(Alimentazione del Fondo di solidarietà
per le vittime dell'usura).

      1. Al comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) dal 50 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della presente legge, per un importo annuo non superiore a 50 milioni di euro, da ripartire in due parti uguali, di cui una da destinare a favore delle famiglie, delle associazioni e delle fondazioni e l'altra parte a favore delle imprese».

Art. 3.
(Alimentazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura).

      1. Il 50 per cento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, come da ultimo modificata dall'articolo 2 della presente legge, per un importo annuo non superiore a 50 milioni di euro, è destinato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della medesima legge n. 108 del 1996.


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