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PDL 5352

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5352



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUSSANA, CÈ, GUIDO ROSSI, POLLEDRI, BALLAMAN, BRICOLO, CAPARINI, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON

Modifiche all'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di benefìci penitenziari

Presentata il 14 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Un recentissimo fatto di cronaca dimostra come sia necessario e urgente rivedere la legislazione sui pentiti, i quali, al di là del fatto che non possono trasformarsi nel principale elemento di prova di un processo mafioso, rimangono fondamentalmente dei criminali. In ragione di questo motivo, in tema di collaboratori di giustizia, riteniamo sia giusto ripensare il rapporto tra dichiarazioni e condotta dei collaboratori e soprattutto trovare un equilibrio tra tipologie dei reati commessi e benefìci concessi, qualunque sia il contributo fornito per lo sviluppo delle indagini e del successivo processo.
      In attesa di una rivisitazione completa della legislazione sui pentiti, si propone la modifica dell'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n,  82, sul quale è intervenuto il Parlamento con legge n. 45 del 2001, e, più recentemente, con la legge n. 228 del 2003.
      Tale articolo riguarda la possibilità di accesso dei collaboratori di giustizia ad alcuni dei benefìci penitenziari, quali la liberazione condizionale, i permessi premio e la detenzione domiciliare, ancorandoli a un complesso di valutazioni che la magistratura di sorveglianza dovrà porre alla base della sua decisione.
      In particolare, si restringe la prospettiva di accesso a tali benefìci in deroga ai limiti di pena previsti dalla legge e, al
 

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comma 4, si precisa che il provvedimento di concessione che deroga ai limiti di pena può essere adottato soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero dieci anni in caso di condanna all'ergastolo. La regola, che serve ad evitare di accedere ai benefìci penitenziari prima di un certo numero di anni, non si applica ai permessi premio.
      Tale scelta costituì oggetto di un nutrito dibattito parlamentare, nel momento in cui fu adottata nel 2001, per la ventilata ipotesi che potesse costituire un disincentivo alle collaborazioni. I fatti di cronaca hanno dimostrato il contrario.
      Con la modifica che si propone, intendiamo incidere su due aspetti della vigente normativa. Innanzitutto elevare ad almeno la metà della pena inflitta e, in caso di ergastolo, a ventuno anni, la pena che il collaboratore deve aver espiato per poter accedere ai benefìci penitenziari in deroga ai limiti di pena, onde evitare che dopo pochi anni di reclusione si possa usufruire dei suddetti benefìci. In secondo luogo, si intende sopprimere l'inciso riferito ai permessi premio che attribuisce maggiore discrezionalità al magistrato nella concessione degli stessi.
      Inoltre, abbiamo ritenuto opportuno precisare, al comma 1-bis introdotto nel citato articolo 16-nonies, che l'applicazione dei suddetti benefìci non si applica a coloro che hanno riportato più condanne per omicidio.
      Riteniamo, infatti, che il principio della certezza della pena imponga di evitare che l'istituto della collaborazione di giustizia possa essere strumentalizzato al fine di ottenere vantaggi premiali e sconti eccessivi di pena.
      Come ulteriore modifica, al fine di esaltare ulteriormente il ruolo consultivo dei procuratori generali territorialmente competenti e del Procuratore nazionale antimafia, si è previsto che, nella concessione dei benefìci penitenziari, il relativo parere sia vincolante. Pertanto, accanto alla possibile iniziativa dell'organo requirente, si affianca la previsione di un parere vincolante al quale è subordinata la concessione dei benefici, fermo restando l'obbligo di motivazione specifica imposto al giudice di sorveglianza che, discostandosi dal parere sfavorevole del Procuratore nazionale o del procuratore generale, conceda il beneficio penitenziario richiesto.
      Da ultimo, si è previsto che la revoca del beneficio penitenziario impedisca che lo stesso possa essere concesso nuovamente.
      Per tale motivo auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole da: «sentiti i procuratori generali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «previo parere vincolante dei procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o del Procuratore nazionale antimafia»;

          b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti di coloro che abbiano riportato più condanne per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale»;

          c) al comma 4, dopo le parole: «Acquisiti la proposta o il parere» è inserita le seguente: «favorevole»; le parole: «, salvo che non si tratti di permessi premio» sono soppresse; le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «la metà» e le parole: «almeno dieci anni di pena» sono sostituite dalle seguenti: «almeno ventuno anni di reclusione»;

          d) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In seguito alla revoca dei provvedimenti non è più possibile la concessione dei benefìci penitenziari di cui al comma 1».


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