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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5461 |
1. È istituito il Museo Nazionale del cavallo e dell'ippica, di seguito denominato «Museo Nazionale», con sede in Roma presso l'ippodromo delle Capannelle.
2. Il Museo Nazionale è diviso in sezioni, di cui una dedicata al cavallo ed una all'ippica, divisa, a sua volta, in tre settori: trotto, galoppo e sella.
3. Per l'istituzione ed il funzionamento del Museo Nazionale è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2005 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
1. Al Museo Nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare ed esporre materiale attinente al cavallo, alle attività che coinvolgono questo animale e all'ippica;
b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento del materiale raccolto;
c) promuovere iniziative e attività culturali, idonee a favorire la conoscenza in Italia e all'estero del materiale conservato;
d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare e a fare conoscere ai cittadini il cavallo e il mondo dell'ippica;
e) patrocinare eventi culturali legati alla ricostruzione storica di eventi e manifestazioni caratterizzati dalla specifica presenza di cavalli.
1. L'ordinamento del Museo Nazionale è disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
2. Il consiglio di amministrazione del Museo Nazionale è composto da non più di sette membri di cui:
a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un rappresentante dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine;
d) un rappresentante nominato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
e) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali.
3. I membri del consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore del Museo Nazionale devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore dell'ippica.
4. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo Nazionale sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione, al presidente e al direttore del Museo Nazionale.
5. Il controllo della gestione finanziaria del Museo Nazionale è demandato ad un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, e due dal Ministro per i beni e le attività culturali.
1. I comuni, le province e le regioni possono, sentito il consiglio di amministrazione del Museo Nazionale, istituire nei loro territori sedi distaccate del Museo Nazionale, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2005 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. A decorrere dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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