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PDL 5461

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5461



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANTULLI, MASINI, ROCCHI, MAZZUCA

Istituzione del Museo Nazionale del cavallo e dell'ippica

Presentata il 26 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a istituire il Museo Nazionale del cavallo e dell'ippica per valorizzare il ruolo del cavallo e dello sport ippico nel contesto nazionale. Oggi il cavallo e le attività connesse a questo animale, tra cui l'ippica, sono particolarmente seguiti dai cittadini, sia che pratichino direttamente questo sport, sia che lo seguano come semplici spettatori.
      Le trasformazioni culturali avvenute nel nostro Paese hanno stimolato l'accesso ai centri sportivi di più ampie fasce della popolazione. La bellezza dell'animale, il connubio che si può stabilire con chi lo galoppa, la sua utilità per fini terapeutici - si pensi ad esempio all'adozione di cavalli per aiutare i portatori di handicap - ne fanno un importante punto di riferimento e passione.
      Per questo è necessario diffondere una cultura diretta a valorizzare il ruolo del cavallo nella nostra società e recuperare anche le origini storiche di questo animale che, nel passato, ha svolto un'importante funzione sociale, impegnato anche in lavori pesanti.
      Ma allo stesso tempo è necessario approfondire le conoscenze del mondo dell'ippica e delle corse dei cavalli, che attirano negli ippodromi sempre più spettatori avvicinandoli a questo appassionante sport, e creare le condizioni per un suo maggiore sviluppo.
      La presente proposta di legge istituisce il Museo Nazionale del cavallo e dell'ippica presso lo storico ippodromo delle Capannelle in Roma, che ben si presta, per numero di visitatori e per attrezzature, a ospitare una così importante struttura.
      Le principali finalità del Museo - diviso in due sezioni, una dedicata in modo particolare alla raccolta del materiale relativo
 

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al cavallo fin dai tempi più antichi ed una dedicata allo sport dell'ippica, divisa a sua volta in tre settori: galoppo, trotto e sella - sono relative alla conservazione di materiale attinente al cavallo e alle attività che direttamente lo coinvolgono, nonché allo sport equestre seguito oggi da molti cittadini.
      Il Museo potrà patrocinare eventi culturali dedicati al cavallo e all'ippica e alla ricostruzione storica di eventi e manifestazioni caratterizzati dalla significativa presenza di cavalli. Ciò per offrire a chi si reca all'ippodromo una conoscenza storica più approfondita sul cavallo e sullo sport equestre.
      Il Museo è gestito dal consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal direttore, nonché dai revisori dei conti che ne controllano la gestione finanziaria.
      Naturale è l'apertura anche nei confronti dei comuni, delle province e delle regioni che possono, sentito il consiglio di amministrazione, istituire propri musei con gestione autonoma, ma collegati al Museo Nazionale di cui devono perseguire le finalità, presso i centri ippici o altre strutture idonee.
      Siamo sicuri che con l'istituzione di questo Museo e con il patrocinio di eventi culturali o manifestazioni attinenti al cavallo ed allo sport equestre, si creeranno delle condizioni più favorevoli per permettere ai cittadini una maggiore e più approfondita conoscenza di questo mondo così appassionante.
      Senza ombra di dubbio la creazione di musei anche presso le istituzioni locali garantirà una maggiore vicinanza al mondo dell'ippica non solo degli appassionati, ma anche di scolaresche che potranno visitare i musei.
      Alla luce di tali considerazioni è auspicabile che il Parlamento possa provvedere sollecitamente all'istituzione del Museo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il Museo Nazionale del cavallo e dell'ippica, di seguito denominato «Museo Nazionale», con sede in Roma presso l'ippodromo delle Capannelle.
      2. Il Museo Nazionale è diviso in sezioni, di cui una dedicata al cavallo ed una all'ippica, divisa, a sua volta, in tre settori: trotto, galoppo e sella.
      3. Per l'istituzione ed il funzionamento del Museo Nazionale è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2005 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Art. 2.

      1. Al Museo Nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) raccogliere, conservare, catalogare ed esporre materiale attinente al cavallo, alle attività che coinvolgono questo animale e all'ippica;

          b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento del materiale raccolto;

          c) promuovere iniziative e attività culturali, idonee a favorire la conoscenza in Italia e all'estero del materiale conservato;

          d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare e a fare conoscere ai cittadini il cavallo e il mondo dell'ippica;

          e) patrocinare eventi culturali legati alla ricostruzione storica di eventi e manifestazioni caratterizzati dalla specifica presenza di cavalli.

 

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Art. 3.

      1. L'ordinamento del Museo Nazionale è disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

      2. Il consiglio di amministrazione del Museo Nazionale è composto da non più di sette membri di cui:

          a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali;

          b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          c) un rappresentante dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine;

          d) un rappresentante nominato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

          e) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali.

      3. I membri del consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore del Museo Nazionale devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore dell'ippica.
      4. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo Nazionale sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione, al presidente e al direttore del Museo Nazionale.
      5. Il controllo della gestione finanziaria del Museo Nazionale è demandato ad un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, e due dal Ministro per i beni e le attività culturali.

 

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Art. 4.

      1. I comuni, le province e le regioni possono, sentito il consiglio di amministrazione del Museo Nazionale, istituire nei loro territori sedi distaccate del Museo Nazionale, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2005 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. A decorrere dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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