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PDL 5447

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5447



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LETTIERI, BENVENUTO

Disposizioni in materia di tutela dei consumatori

Presentata il 24 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di tutela dei consumatori.
      È necessario, considerate anche le difficoltà delle famiglie nell'attuale situazione di crisi economica, che i rapporti tariffari relativi alla somministrazione dei servizi di pubblica utilità, quali la fornitura di acqua, corrente elettrica e gas, nonché dei servizi di comunicazione, siano improntati alla massima correttezza e trasparenza nei confronti dell'utente.
      In particolare, devono essere vietate e perseguite pratiche commerciali illecite o scorrette, consistenti, ad esempio, nell'aumento artificioso delle tariffe sulla base di un calcolo del consumo solo presunto; nell'addebito «a sorpresa» di servizi non richiesti né preventivamente accettati; nella diffusione di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita, comportamenti che non formano oggetto, attualmente, di alcuna sanzione.
      Nel dettaglio, l'articolo 1 della proposta di legge vieta che le bollette di servizi emesse sulla base di un calcolo del consumo solo presunto possano comportare aumenti artificiosi delle relative tariffe, anticipando o posticipando la media del consumo effettivamente realizzato. Si prevede che il consumatore cui sia stata addebitata una tariffa superiore a quella ordinaria possa chiedere, oltre al rimborso, una somma pari alla metà di quella indebitamente percepita dall'impresa. Ove l'impresa reiteri il comportamento vietato, l'Autorità di controllo del settore può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore delle somme indebitamente percepite, comunque compresa tra un minimo di 10.000 euro e un massimo di 100 milioni di euro.
      L'articolo 2 intende vietare che servizi non richiesti o accettati per iscritto dall'utente possano essergli comunque addebitati, ponendo rimedio a situazioni che si
 

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sono verificate di recente (si pensi, ad esempio, agli addebiti «a sorpresa» nel settore telefonico). Si prevede che le Autorità pubbliche di controllo del settore debbano vigilare sul rispetto del divieto e, in caso di reiterata violazione, debbano applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 10 milioni di euro.
      Per quanto concerne l'apparato sanzionatorio, al fine di conseguire una maggiore efficacia dissuasiva, l'articolo 3 prevede che le sanzioni irrogate dalle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica e il gas e per le comunicazioni, non possano essere oggetto di oblazione. Si prevede inoltre che una somma pari ad un terzo del valore di ogni sanzione amministrativa pecuniaria sia destinata a progetti di informazione e tutela dei consumatori coinvolti, che saranno disciplinati con regolamento del Ministro delle attività produttive.
      L'articolo 4 provvede, inoltre, a sanzionare in via amministrativa la diffusione di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita, per le quali attualmente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può soltanto inibire i relativi comportamenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Tariffe computate in base
a consumo presunto).

      1. È vietato che gli addebiti per la somministrazione di servizi relativi alla fornitura di acqua, corrente elettrica e gas computata in base al consumo presunto comportino l'applicazione di una tariffa maggiore di quella calcolata in base al consumo effettivamente realizzato. Il consumatore cui è stata addebitata una tariffa superiore a quella ordinaria può chiedere all'impresa somministrante, oltre al rimborso delle cifre indebitamente percepite, una somma pari alla metà di quella indebitamente percepita. Nel caso in cui l'impresa somministrante reiteri il comportamento, l'Autorità pubblica di controllo del settore può irrogare all'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore delle somme indebitamente percepite, e comunque compresa tra un minimo di 10.000 euro e un massimo di 100 milioni di euro.

Art. 2.
(Addebito di servizi non richiesti).

      1. È fatto divieto di addebitare all'utente servizi relativi alla fornitura di acqua, corrente elettrica e gas ovvero servizi di comunicazione da lui non espressamente accettati in forma scritta. In tali casi, l'impresa somministrante è tenuta a rimborsare, anche senza richiesta da parte dell'utente, le somme indebitamente percepite. Le Autorità pubbliche di controllo del settore vigilano sul rispetto del divieto e, in caso di reiterata violazione, applicano una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 10 milioni di euro.

 

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Art. 3.
(Divieto di oblazione).

      1. All'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «lire 300 miliardi» sono inserite le seguenti: «, che non possono essere oggetto di oblazione; una somma pari ad un terzo del valore di ogni sanzione amministrativa pecuniaria è destinata a progetti di informazione e tutela dei consumatori, da disciplinare con regolamento del Ministro delle attività produttive».

Art. 4.
(Pubblicità ingannevole).

      1. Dopo il comma 11 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, è inserito il seguente:

      «11-bis. Chiunque diffonde pubblicità ingannevole o pubblicità comparativa illecita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 100 milioni di euro, commisurata in relazione ai maggiori proventi di vendita derivanti all'impresa dalla pubblicità ingannevole. La sanzione è irrogata dall'Autorità sulla base dell'accertamento operato ai sensi del presente articolo».


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