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PDL 5378

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5378



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLUCCI, ARACU, ACQUARONE, AMATO, ANEDDA, ANNUNZIATA, ARNOLDI, AZZOLINI, EMERENZIO BARBIERI, BENVENUTO, BERTOLINI, BERTUCCI, GIOVANNI BIANCHI, BIONDI, BORRIELLO, BRUSCO, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CAMO, CAMPA, CARBONELLA, CARRA, CARRARA, COLLAVINI, GIANFRANCO CONTE, D'AGRÒ, DELL'ANNA, DEODATO, DI GIOIA, DI TEODORO, FALLICA, FERRO, FONTANA, DANIELE GALLI, GAMBA, LANDI DI CHIAVENNA, LENNA, LIOTTA, SANTINO ADAMO LODDO, LUCCHESE, LUPI, LUSETTI, MARINELLO, MAZZOCCHI, MEDURI, MEROI, MILANESE, MISURACA, MOLINARI, MONDELLO, MORETTI, MORONI, MURATORI, OSVALDO NAPOLI, PANIZ, PATRIA, PERLINI, PERROTTA, PINTO, PITTELLI, POTENZA, RAISI, RAMPONI, RANIELI, RICCIOTTI, RIVOLTA, ROSSO, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SANTULLI, SANZA, SAPONARA, SARDELLI, SARO, SAVO, SELVA, SGARBI, SQUEGLIA, TARANTINO, TUCCI, GIACOMO VENTURA, VERRO, VILLANI MIGLIETTA, VITALI, ALFREDO VITO, ZACCHERA, ZAMA, ZANETTA

Norme per la prevenzione e la repressione del deturpamento di edifici e di altri beni mobili o immobili

Presentata il 26 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La tutela del decoro degli ambienti e dei paesaggi urbani, al pari di quella del patrimonio edilizio di interesse storico, artistico e culturale, rientra fra le funzioni primarie dell'azione dei poteri pubblici ai rispettivi livelli e ambiti territoriali di competenza.
      E questo non soltanto in riferimento alle preziose città storiche in cui si riflette l'identità e l'immagine del nostro Paese ma
 

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a tutti i centri urbani, specie quelli di maggiori dimensioni, in cui quotidianamente i cittadini sono talora costretti a subire indiscriminatamente il crescente degrado e lo squallore loro imposti da scritte e da graffiti con cui si ritrovano istoriati le superfici murarie degli edifici, l'arredo urbano, i vagoni e le stazioni della metropolitana o dei treni locali.
      Il problema riveste sia una dimensione pubblicistica, riferita appunto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione secondo l'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, sia una dimensione privatistica, relativa alla tutela dell'integrità e del decoro estetico degli edifici.
      Troppo spesso, a giudicare dalla sempre maggiore frequenza di tali forme di deturpamento degli ambienti urbani, tale problema viene affrontato con superficialità o, più semplicemente, non viene affrontato affatto, nel timore di vedersi imputare intenzioni indiscriminatamente repressive rispetto a quelle che vengono genericamente interpretate come espressioni di creatività o di disagio proprie delle più giovani generazioni. E non ci si prende quindi la responsabilità di un'analisi seria del fenomeno, che finisce per aggravare ulteriormente il degrado, specie delle periferie urbane, dove per i più giovani creatività e disagio, fantasia e depressione, talora si autoalimentano in un circolo vizioso con conseguenze disastrose.
      Il problema, come spesso accade, non riguarda solo aspetti quali il decoro e l'organizzazione della vita pubblica ma riguarda comunque anche questi aspetti che non devono essere trascurati. L'esperienza dei principali Paesi europei evidenzia al riguardo una manifesta sproporzione rispetto al trattamento sanzionatorio attualmente previsto in Italia per il danneggiamento, il deturpamento o l'imbrattamento di edifici e di altri beni mobili o immobili, pubblici o privati.
      In Francia, a seguito delle modifiche introdotte nel 2002 e nel 2003 agli articoli da 322-1 a 322-3 del codice penale, la pena può arrivare nei casi più gravi fino a 75.000 euro e ad un periodo di lavoro coattivo d'interesse generale stabilito in base all'apprezzamento del giudice, secondo i parametri fissati dall'ordinamento penale. In Germania, è attualmente all'esame del Bundestag un progetto di legge sulla lotta ai graffiti (Graffiti-Bekämpfungsgesetz, Bundestag Drucksache 15/404) che introduce al riguardo agli articoli 303 e 304 del codice penale federale una specifica fattispecie di reato per cui è prevista la pena detentiva fino a tre anni e la pena pecuniaria, stabilita dal giudice secondo il criterio di un importo giornaliero commisurato alla capacità economica del soggetto responsabile. Nel Regno Unito, con il Crime and Desorder Act 1998 (articoli 67 e 68) è stata conferita al giudice la possibilità di irrogare a carico dei responsabili appositi provvedimenti coattivi volti a porre materialmente rimedio al danno arrecato o a ripulire personalmente lo sporco prodotto senza scaricarne l'onere sulla collettività. Negli Stati Uniti, infine, dove la competenza in materia riguarda le autorità locali, già dalla metà degli anni novanta sono state poste in essere incisive misure di prevenzione e di contrasto e sono state approvate norme specifiche volte non solo a reprimere ma anche a contrastare efficacemente tali attività: grande eco e significativi risultati ebbe al riguardo la formale previsione a New York di un apposito divieto di deturpamento di immobili, di possesso, vendita ed esposizione in determinati luoghi di bombolette di vernice a spruzzo, di evidenziatori a punta larga e di acido per incisioni (articolo 10-117 del codice della normativa locale), unitamente alla costituzione di una Task Force anti-graffiti con delibera del sindaco in data 11 luglio 1995.
      A fronte di tale panorama, la formulazione vigente dell'articolo 639 del codice penale italiano prevede per il deturpamento e l'imbrattamento di cose altrui la multa fino a 103 euro o, se il fatto venga commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro.
 

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      Per il danneggiamento, l'articolo 635 del codice penale prevede la reclusione fino a un anno o la multa fino a 309 euro, laddove per i casi più gravi di cui al secondo comma dello stesso articolo è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.
      Se si fa riferimento alla maggior parte dei casi rilevabili e rilevati, tale apparato sanzionatorio si dimostra totalmente insufficiente e prevalentemente inapplicato nella sua dimensione più incisiva, limitata appunto alle sole fattispecie più gravi e come tali anche meno frequenti. Non si rileva alcun effetto di deterrenza rispetto soprattutto alla ricaduta di degrado che tali attività comportano sulle aree periferiche né alcuna azione di contrasto riferita alla vendita e alla distribuzione degli strumenti materiali attraverso cui i graffiti e le scritte vengono realizzati.
      Con la presente proposta di legge si intende sopperire a tale carenza. In particolare, gli articoli 635 e 639 del codice penale vengono riformulati prevedendo una specificazione della fattispecie di reato ed un inasprimento delle pene previste (articoli 1 e 2).
      All'articolo 3 viene inoltre previsto un formale divieto di porto, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione, di bombolette di vernice a spruzzo, di evidenziatori indelebili, di acido per incisioni o di altri congegni a spruzzo contenenti sostanze coloranti di qualsiasi genere, specificandosi espressamente, ai commi 3 e 4 dello stesso articolo, le definizioni normative di ampia portata applicativa riferite rispettivamente agli evidenziatori indelebili e all'acido per incisioni.
      L'articolo 4, infine, vieta la vendita o la cessione in uso ai minori di anni diciotto degli oggetti e delle sostanze usualmente impiegati per la realizzazione delle scritte e dei graffiti prevedendo, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.00O euro a 25.000 euro.
      Al riguardo, il comma 2 dell'articolo 4 dispone inoltre che chiunque vende od offre per la vendita bombolette di vernice a spruzzo, evidenziatori indelebili e acido per incisioni, può esporre solo facsimili di tali prodotti, che non contengono vernice, fluido non idrosolubile o acido per incisioni al fine di prevenirne l'eventuale sottrazione.
      Se a tali misure proprie della competenza del legislatore statale si aggiungeranno, come è auspicabile, concrete iniziative a livello locale quali la previsione di appositi spazi di libera manifestazione di tali forme espressive, l'impatto complessivo dell'intervento normativo diverrà gradualmente più percepibile da tutti i cittadini con un beneficio collettivo di disassuefazione al degrado e di ripristino del minimo e incomprimibile decoro degli ambienti urbani a cui tutti indistintamente hanno diritto. Per questo si auspica una rapida approvazione della proposta di legge con il sostegno di tutte le forze parlamentari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 639 - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque fuori dei casi previsti dall'articolo 635, con disegni, scritti o segni grafici di qualsiasi genere, deturpa o imbratta edifici o altri beni, mobili o immobili, pubblici o privati, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 50.000 euro.
      Se il fatto è commesso su taluna delle cose, mobili o immobili, oggetto della tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la pena è della reclusione da tre a cinque anni.
      Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo e secondo, il deturpamento o l'imbrattamento di cose mobili o immobili altrui, comunque effettuato, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 10.000 euro».

Art. 2.

      1. All'articolo 635, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a cinque anni».
      2. All'articolo 635, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a 309 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 75.000 euro».
      3. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a cinque anni».

Art. 3.

      1. È vietato il porto, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione, di bombolette di vernice a spruzzo, di evidenziatori

 

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indelebili, di acido per incisioni, come definiti ai sensi dei commi 3 o 4, o di altri congegni a spruzzo contenenti sostanze coloranti di qualsiasi genere. Il contravventore è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
      2. Le pene di cui al comma 1 si applicano congiuntamente se il fatto è commesso in occasione di riunioni pubbliche.
      3. Ai fini del presente articolo, con la dicitura «evidenziatore indelebile» si intende qualunque tipo di evidenziatore o di pennarello contenente un fluido non idrosolubile.
      4. Ai fini del presente articolo, con la dicitura «acido per incisioni» si intende qualunque liquido, crema, pasta o analoga sostanza chimica che può essere utilizzato per corrodere, segnare, incidere, schizzare, cesellare o in altro modo alterare, modificare o danneggiare l'integrità fisica delle superfici murarie, del vetro o del metallo.

Art. 4.

      1. È vietata la vendita o la cessione in uso degli oggetti e delle sostanze di cui all'articolo 3 ai minori di anni diciotto. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 25.000 euro. La competenza per l'applicazione di tale sanzione appartiene al prefetto della provincia in cui il fatto è stato commesso.
      2. Chiunque vende od offre per la vendita bombolette di vernice a spruzzo, evidenziatori indelebili e acido per incisioni, può esporre solo facsimili di tali prodotti, che non contengono vernice, fluido non idrosolubile o acido per incisioni. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro. La competenza per l'applicazione di tale sanzione appartiene al prefetto della provincia in cui il fatto è stato commesso.    
    


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