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PDL 5521

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5521



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'interno
(PISANU)

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

dal ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

e dal ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, recante proroga di termini

Presentato il 31 dicembre 2004


      

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Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, è stato adottato dal Governo per consentire agli enti locali la corretta predisposizione della programmazione ed il proficuo avvio della gestione per l'esercizio 2005, assicurando le indispensabili condizioni di funzionalità a tutti gli enti locali attraverso la determinazione di un nuovo termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005, resosi necessario in relazione alle rilevanti novità in materia di enti locali contenute nella legge finanziaria 2005, la cui approvazione è intervenuta soltanto il 29 dicembre scorso.
 

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      Viene poi disposta la proroga della durata dell'incarico dell'attuale Procuratore nazionale antimafia sino al compimento del settantaduesimo anno di età, che coincide con la data del 1o agosto 2005, al fine di evitare il probabile periodo di vacanza dell'Ufficio che si determinerebbe alla scadenza dell'incarico del magistrato attualmente preposto alla carica (14 gennaio 2005), anticipando in tal modo i contenuti di una specifica disposizione inserita nel disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario.
      Il decreto, inoltre, in attesa della completa entrata in vigore della regolamentazione all'accesso alla professione di autotrasportatore di merci e di viaggiatori di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, provvede a mantenere, fino al 30 giugno 2006, il regime autorizzatorio stabilito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, differendo il termine della liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto delle merci per conto di terzi dal 31 dicembre 2004 al 30 giugno 2006.
      Il provvedimento d'urgenza intende altresì ovviare, in via transitoria, al problema relativo all'individuazione delle modalità di copertura delle spese sostenute dalle regioni per il finanziamento delle funzioni «conferite», in attesa dell'adeguamento della vigente normativa in materia di federalismo fiscale (decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56) al nuovo assetto dell'autonomia finanziaria delle regioni, come delineato dal novellato articolo 119 della Costituzione. Si provvede inoltre a sospendere l'applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 che non appaiono più coerenti con il nuovo assetto costituzionale.
      Il decreto dispone inoltre la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa per garantire le prestazioni previste dalle convenzioni sottoscritte con il Servizio sanitario nazionale.
      Infine, il decreto-legge conferma anche nel 2005 i criteri e le modalità relativi ai contributi per gli spettacoli dal vivo.
      Il provvedimento in esame prevede, in particolare, il rinvio:

          al 28 febbraio 2005 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali (articolo 1);

          al compimento del settantaduesimo anno di età del magistrato attualmente preposto alla Direzione nazionale antimafia del termine di scadenza dell'incarico conferito al medesimo (articolo 2);

          al 30 giugno 2006 dell'entrata in vigore della liberalizzazione del sistema autorizzatorio alle imprese di autotrasporto (articolo 3);

          alla definitiva applicazione del sistema perequativo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, fino alla nuova formulazione dello stesso che risulti coerente con il nuovo Titolo V della Costituzione (articolo 4);

          al 31 dicembre 2005 del termine relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'Associazione italiana della Croce Rossa (articolo 5);

          al 31 dicembre 2005 degli attuali criteri e modalità per i contributi allo spettacolo dal vivo (articolo 6).

      Il contenuto delle singole disposizioni è illustrato di seguito.

      Articolo 1. In considerazione della mancanza di certezze sugli esatti contenuti della legge finanziaria 2005, gli enti locali incontrano notevoli difficoltà nella predisposizione del bilancio di previsione 2005, come peraltro rappresentato dall' Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
      Tenuto conto della scadenza del termine del 31 dicembre 2004 per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2005, si rende conseguentemente necessario intervenire con lo strumento del provvedimento di urgenza per procrastinare detto termine. A tale fine l'articolo 1 del decreto prevede il rinvio al 28 febbraio 2005 del termine per l'approvazione

 

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del bilancio di previsione degli enti locali.

      Articolo 2. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante norme sull'ordinamento giudiziario, nel testo risultante dalla modifica operata dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, l'incarico di Procuratore nazionale antimafia ha la durata di 4 anni e può essere rinnovato per una sola volta. Ad evitare una vacanza nell'Ufficio dopo la data di scadenza (15 gennaio prossimo) dell'incarico del magistrato attualmente in carica, già prorogato una volta, ed in ragione della gravità della situazione determinata dall'attività della criminalità organizzata in alcune zone del Paese, il decreto proroga la durata dell'incarico dell'attuale Procuratore nazionale antimafia al compimento del settantaduesimo anno di età (1o agosto 2005).

      Articolo 3. In esito all'intesa raggiunta dal Governo con le associazioni di categoria in data 29 novembre 2004, l'articolo in esame dispone la proroga, fino al 30 giugno 2006, dell'attuale disciplina dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci, la cui validità dovrebbe cessare alla data del 31 dicembre 2004, così come stabilito dall'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200. La proroga di tale regime fino al 30 giugno 2006 comporta lo slittamento alla medesima data della liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto che, fermi restando gli altri requisiti, determinerà il venir meno, per l'esercizio della professione di autotrasportatore di merci su strada, della necessità di subentro ad altra impresa in possesso di apposito titolo autorizzatorio, evitando i paventati fenomeni di possibile destrutturazione del settore.

      Articolo 4. L'articolo in esame mira a rinviare l'applicazione del sistema perequativo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sino alla definizione della riforma complessiva del medesimo decreto legislativo, riforma finalizzata ad armonizzarne le disposizioni con i princìpi contenuti nel nuovo Titolo V della Costituzione, di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La disposizione, pertanto, non apporta alcuna modifica sostanziale, ma si limita a rinviare le definitive erogazioni alle regioni alla data di avvio della riforma stessa, da realizzarsi nel 2005.

      Articolo 5. L'articolo in esame dispone la prosecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce Rossa in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Tali contratti derivano dalla necessità di garantire le prestazioni connesse alle convenzioni sottoscritte dalla medesima Associazione con il Servizio sanitario nazionale e consentono di usufruire di personale dotato di specifiche professionalità nel settore socio-sanitario. La norma mira a superare eccezionalmente il limite posto dal predetto decreto legislativo, che prevede la prorogabilità di tali contratti per una sola volta (già effettuata), garantendo, pertanto, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 di quelli in scadenza. La norma non comporta un incremento della spesa per l'Ente o per la finanza pubblica, in quanto gli oneri derivanti dai contratti in essere sono coperti dagli introiti delle convenzioni che li hanno determinati.

      Articolo 6. La norma dispone la conferma per l'anno 2005, in attesa della riforma organica della disciplina di settore, degli attuali criteri e modalità per l'erogazione dei contributi a sostegno dello spettacolo dal vivo. Viene così evitata l'interruzione degli interventi finanziari dello Stato a favore del settore dello spettacolo, oggetto di un'ampia riforma come richiesto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 255 e n. 256 del 2004.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

      Le disposizioni recate dal provvedimento d'urgenza non comportano nuovi o maggiori oneri. In particolare quella di cui all'articolo 5 non comporta oneri in quanto mira solo a rimuovere un vincolo meramente soggettivo.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A)  Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

        Le disposizioni del decreto-legge comportano effetti positivi per la funzionalità degli enti locali, per la continuità dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata in alcune zone del Paese, per il settore dell'autotrasporto di merci e per l'individuazione delle modalità di copertura delle spese sostenute dalle regioni nelle more dell'attuazione del cosiddetto «federalismo fiscale».
        In particolare:

            l'articolo 1 detta norme che consentono tempi congrui per la deliberazione dei bilanci di previsione, nonché strumenti di intervento per garantire l'approvazione dei documenti contabili ed il rispetto degli equilibri finanziari indispensabile per una corretta gestione degli enti locali;

            l'articolo 2 prevede la proroga dell'incarico del magistrato che attualmente svolge le funzioni di Procuratore nazionale antimafia fino al compimento del settantaduesimo anno di età e cioè fino alla data del 1o agosto 2005;

            l'articolo 3 dispone un'ulteriore proroga della vigenza del regime autorizzatorio per l'esercizio della professione di autotrasportatore di merci e viaggiatori, la cui validità dovrebbe cessare il 31 dicembre 2004;

            l'articolo 4 sospende l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che non appaiono coerenti con il nuovo dettato costituzionale, in modo tale da consentire l'armonizzazione delle medesime disposizioni con i princìpi del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); la disposizione si limita, pertanto, a rinviare le definitive erogazioni alle regioni alla data di avvio della riforma stessa, da realizzarsi nel 2005;

            l'articolo 5 reca una disposizione intesa a garantire la prosecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce Rossa in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Tali contratti derivano dall'applicazione delle convenzioni sottoscritte dalla medesima Associazione al fine di usufruire di personale dotato di specifiche professionalità nel settore socio-sanitario. La norma mira a superare eccezionalmente il limite posto dal predetto decreto legislativo che consentirebbe la prorogabilità

 

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di detti contratti per una sola volta (già effettuata), garantendo la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 di quelli in scadenza.

B)   Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge e di precedenti norme di delegificazione.

        Le disposizioni recate dal decreto-legge sono al momento indispensabili per garantire la corretta funzionalità degli enti locali, del settore dell'autotrasporto ed al fine di evitare il probabile periodo di vacanza dell'Ufficio del Procuratore nazionale antimafia. Il provvedimento intende altresì ovviare, in via transitoria, al problema relativo alle modalità di copertura della spesa sostenuta dalle regioni per l'esercizio delle funzioni «conferite» ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 57.
        Si è nel campo della riserva relativa di legge e non risultano precedenti norme di delegificazione in materia.

C)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le disposizioni comunitarie in materia.

D)  Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le competenze normative regionali.

E)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        Le disposizioni recate dal decreto-legge in esame non inficiano l'autonomia degli enti locali né si pongono in contrasto con le deleghe svolte in tema di trasferimento di funzioni e competenze agli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A)  Ricognizione degli obiettivi delle norme proposte e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

        Come già precisato al punto 1, le disposizioni contenute nel decreto-legge sono finalizzate a garantire la funzionalità degli enti locali, della Croce Rossa e del settore dell'autotrasporto, ad evitare la

 

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vacanza dell'Ufficio del Procuratore nazionale antimafia ed a garantire in via transitoria alle regioni le risorse necessarie al finanziamento delle funzioni «conferite», nonché la continuità del sostegno finanziario allo spettacolo dal vivo.

B)  Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

        Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi a carico di pubbliche amministrazioni.

C)  Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

        Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.

D)  Verifica dell'esistenza, a carico di cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.

        Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni che si commentano non introducono nuove definizioni normative.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono corretti per quanto attiene all'esatta individuazione delle norme.

4. Ulteriori elementi.

A)  Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

        La Corte costituzionale si è di recente espressa sullo specifico argomento trattato dall'articolo 4 del decreto-legge in esame (sentenze

 

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n. 37 e n. 261 del 2004) richiamando l'attenzione sulla necessità di un preventivo intervento del legislatore statale in tema di fissazione dei princìpi per il legislatore regionale, al fine del coordinamento della finanza pubblica e dell'attuazione del «federalismo fiscale».

B)  Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

      Non si è a conoscenza di progetti di legge sugli specifici argomenti trattati dal decreto-legge in esame, ad eccezione della proroga prevista dalla disposizione dell'articolo 3, che è già contenuta in una proposta emendativa all'articolo 6 approvata in data 27 dicembre 2004 dal Senato della Repubblica (atto Senato n. 3232).

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge

        Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

        Art. 22. (Disposizioni transitorie).

(Omissis).

        1-bis. A decorrere dalla data del 1o luglio 2001 e fino alla data del 31 dicembre 2004, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività.

(Omissis).
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.

Proroga di termini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità degli enti locali e della Croce Rossa, per garantire l'azione di contrasto alla criminalità da parte dell'Ufficio del Procuratore nazionale antimafia, per differire l'entrata in vigore del regime di liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci, per garantire in via transitoria il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e per assicurare continuità all'erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Bilanci di previsione degli enti locali).

        1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 2005.

Articolo. 2.
(Procuratore nazionale antimafia).

        1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

 

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Articolo. 3.
(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci
per conto di terzi).

        1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

Articolo. 4.
(Finanziamento provvisorio alle regioni).

        1. Entro il 28 febbraio 2005 il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data è sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data sono erogate alle regioni, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, in via provvisoria e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, le somme risultanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.

Articolo. 5.
(Personale a tempo determinato della Croce Rossa).

        1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.

Articolo. 6.
(Contributi allo spettacolo dal vivo).

        1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle relative attività, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno

 

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2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attività in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 2003.

Articolo. 7.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 30 dicembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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