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PDL 5434-B

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5434-B



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 22 dicembre 2004 (v. stampato Senato n. 3254)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 dicembre 2004

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro della salute
(SIRCHIA)

e dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 dicembre 2004

 

Pag. 2



TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
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TESTO
modificato dal Senato della Repubblica
Art. 1.
Art. 1.
      1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.       Identico.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

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DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276

 

Pag. 4-5

Allegato Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N.276
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N.276
        All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) è sostituita dalla seguente:         Identico.
            «d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».
        All'articolo 2:         Identico:
            il comma 1 è sostituito dai seguenti:         identico;
                «1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.
                1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo»;
        il comma 2 è sostituito dai seguenti:         il comma 2 è sostituito dal seguente:
            «2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.         «2. Identico».
            2-bis. L'organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.         Soppresso.
 

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            2-ter. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili.         Soppresso.
            2-quater. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: "presidente del comitato centro di mobilitazione" e le parole: "presidenti dei comitati centri di mobilitazione" sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: "comandante del centro di mobilitazione" e "comandanti dei centri di mobilitazione"»;         Soppresso;
        la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)».         identico.
        All'articolo 3:         Identico.
            al comma 1, capoverso 3), numero I):
            alla lettera a), le parole: «i soci attivi; il quale» sono sostituite dalle seguenti: «i soci attivi, il quale»;
            alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali»;
            alla lettera d), le parole: «in seduta permanente» sono soppresse e le parole: «riferisce dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «riferisce sui controlli»;
            al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: «il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;» sono soppresse.
        All'articolo 5:         Identico.
            al comma 1, capoverso, dopo le parole: «da euro cinquecento a» è inserita la seguente: «euro»;
            dopo il comma 1 è inserito il seguente:
             «1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresì l'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo"»;
            al comma 2, le parole da: «; tale qualità» fino alla fine del comma sono soppresse.
 

Pag. 8-9

        All'articolo 6, al comma 2, la parola: «elettive», ovunque ricorra, è soppressa.         Identico.
        All'articolo 7, al comma 1, le parole da: «decreto-legge» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».         Identico.
 

Pag. 10-11



Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 2004.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica
Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare
la funzionalità della Croce Rossa italiana.
 
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante disposizione sul riordino della Croce Rossa italiana, di seguito denominata C.R.I.;  
        Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n.    208, recante approvazione del nuovo statuto della C.R.I. ed in particolare l'articolo 57;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza dì procedere alla revisione di alcune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una sollecita riforma dello statuto della C.R.I., l'assolvimento dei compiti stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;  
emana
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Compiti della Croce Rossa italiana).
Articolo 1.
(Compiti della Croce Rossa italiana).
        1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:         1. Identico:
            «d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;             «d-bis) identica;
            d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge».             d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».

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Articolo 2.
(Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana).
Articolo 2.
(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie).
        1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.».         1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana deve provenire dal medesimo Corpo. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requistiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.
      1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo.
        2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:
        «Art. 12. - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente».
        2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente.
Articolo 3.
(Struttura della Croce Rossa italiana).
Articolo 3.
(Struttura della Croce Rossa italiana).
        1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:         1. Identico:
        «3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:         «3) identico:
            I) un'organizzazione centrale composta:             I) identico:
                a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;                 a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

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                b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;                 b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali;
                c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;                 c) identica;
                d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;                 d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;
            II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:             II) identico:
                a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;                 a) identica;
                b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;                 b) identica;
                c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;                 c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

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            III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:             III) identico;
                a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;  
                b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;  
                c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;  
            IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:             IV) identico;
                a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;  
                b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;  
                c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;  
            V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione».             V) identico».
Articolo 4.
(Incompatibilità delle cariche sociali).
Articolo 4.
(Incompatibilità delle cariche sociali).
        1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall'Associazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le         Identico.

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diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale».  
Articolo 5.
(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).
Articolo 5.
(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).
        1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:         1. Identico:
            «Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».             «Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».
          1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: «Ha altresì l'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo».
        2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.         2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi.
Articolo 6.
(Statuto della Croce Rossa italiana).
Articolo 6.
(Statuto della Croce Rossa italiana).
        1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.         1. Identico.

Pag. 20-21
        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.         2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.
        3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.         3. Identico.
Articolo 7.
(Disposizioni finali).
Articolo 7.
(Disposizioni finali).
        1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.         1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 8.
(Entrata in vigore).
 
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
        Dato a Roma, addì 19 novembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sirchia, Ministro della salute.
Martino, Ministro della difesa.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 


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