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PDL 5506

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5506



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni per contrastare le falsificazioni nel campo dell'arte

Presentata il 21 dicembre 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - Le falsificazioni possono riguardare opere di pittura, di scultura, opere grafiche, oggetti archeologici (egizi, etruschi, greci, romani, eccetera) e tutto ciò di cui, con una tecnica più o meno elaborata, sia possibile fare una copia, come, ad esempio, mobili, orologi, tappeti, porcellane, francobolli e altro. La mercificazione di un'opera d'arte inizia quando questa comincia a suscitare un certo interesse e ad avere un discreto valore economico-commerciale: quasi simmetricamente e proporzionalmente al suo valore veniale iniziano le sue falsificazioni.
      C'è, dunque, una grande varietà di situazioni incerte di cui bisogna tenere conto per poter poi parlare seriamente di veri e propri falsi. I confini, come si può facilmente intuire, non sono netti: chiarezze e certezze ve ne sono poche e invano si cerca di dare limpide definizioni.
      Onde evitare, in parte, le falsificazioni nel settore della grafica e dei multipli, bisogna che siano rispettate alcune regole. Prima di tutto che la matrice, una volta stabilita la tiratura, sia distrutta e, poi, che sia certa la tiratura e che l'acquirente sappia cosa compra.
      Pertanto la presente proposta di legge stabilisce una regolamentazione in merito alla summenzionata questione, così da evitare il proliferare di truffe in tale settore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Chiunque stampa edizioni d'arte originali, oppure opere grafiche o multipli scultorei o di oggettistica soggetti al deposito legale ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106, deve inviare la matrice o il calco e una copia dell'opera insieme alla dichiarazione dell'artista, autenticata da un notaio, del numero di copie riprodotte alla Biblioteca nazionale centrale di Roma «Vittorio Emanuele II», in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della medesima legge n. 106 del 2004.
      2. La Biblioteca nazionale centrale di Roma «Vittorio Emanuele II» provvede alla distruzione della matrice, ricevuta ai sensi del comma 1, davanti a un notaio, e al rilascio del relativo attestato alla società editrice. La medesima Biblioteca allestisce un apposito reparto per la consultazione di un opuscolo nel quale sono registrate tutte le opere ad essa inviate ai sensi del citato comma 1.

Art. 2.

      1. Le opere di cui all'articolo 1 possono essere poste in commercio esclusivamente se accompagnate dall'attestato rilasciato dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma «Vittorio Emanuele II» ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità

 

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previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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