Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5508

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5508



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sui patrimoni abitativi degli enti locali

Presentata il 21 dicembre 2004

      

torna su
Onorevoli Colleghi! - I comuni e gli enti locali continuano a sprecare ingenti somme di denaro, basti pensare alla situazione degli immobili comunali che quasi ovunque producono redditi molto inferiori ai relativi costi di manutenzione.
      Ciò è causato sia dal clientelismo più sferrato che porta ad affittare gli appartamenti agli esercizi commerciali a prezzi inferiori, sia dalla incapacità, spesso voluta, di non saper incassare gli affitti, sia dalla incapacità di «sloggiare» i non aventi diritto dagli alloggi popolari. Naturalmente tutto ciò determina non solo un danno ai meno abbienti, che non possono pagare affitti esosi a condizioni di mercato, ma anche un danno alle casse dello Stato che poi di fatto devono «soccorrere gli enti locali».
      Gli episodi verificatisi negli ultimi tempi hanno posto in evidenza che il summenzionato fenomeno anche con le cartolarizzazioni non scompare, bensì comporta la necessità di una inchiesta parlamentare per capire come arginare lo stesso.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

      1. È istituita per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui patrimoni abitativi degli enti locali, di seguito denominata «Commissione», avente, in particolare, i seguenti compiti:

          a) individuare le connessioni tra eventuali attività illecite e, in particolare, verificare la congruità dei prezzi pagati per gli affitti;

          b) verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti destinatari delle stesse;

          c) proporre soluzioni legislative e amministrative atte ad evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

      2. La Commissione riferisce al Parlamento semestralmente con singole relazioni e con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, eleggi il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

 

Pag. 3

Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e non, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere alla Commissione quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. Il segreto funzionale riguardante atti o documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione

 

Pag. 4

o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
      3. Tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strutture messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.
      6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su