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PDL 5507

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5507



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni sulle sigarette cosiddette «light»

Presentata il 21 dicembre 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - È ormai cosa nota a tutti che fumare le sigarette nuoce gravemente alla salute. L'associazione «Assoconsum», in una nota inviata al Parlamento, ha fatto notare che la pubblicità delle sigarette sta convincendo l'opinione pubblica che il tipo di sigarette cosiddette «light» è meno nocivo di quello tradizionale, cosa, tra l'altro, non vera, perché le sigarette cosiddette «light» contengono le stesse sostanze (nicotina, monossido di carbonio, sostanze irritanti e sostanze cancerogene) dannose del tabacco normale: sono solo ridotti i livelli di nicotina e di catrame. Questa è la conclusione a cui è arrivato uno studio americano pubblicato sul giornale scientifico britannico «British Medical Journal».
      Infatti l'Organizzazione mondiale della sanità ha stabilito che fumare questo tipo di sigarette non porta alcun vantaggio per la salute. Dato che la nicotina dà dipendenza, i fumatori, per compensare i bassi livelli della stessa, fumano più spesso o inalano il fumo con più intensità. La conseguenza di tutto ciò è che alla fine la quantità di nicotina assunta è la stessa di quella che si assumerebbe se si fumassero le sigarette «normali».
      Non solo, ma addirittura un giudice di pace di Napoli ha condannato l'Ente italiano tabacchi a risarcire un fumatore per un importo pari a 1.000 euro, poiché quest'ultimo aveva deciso di fumare le sigarette cosiddette «light» per evitare problemi alla salute.
      È, ormai, ampiamente risaputo che le sigarette a basso contenuto di catrame offrono ai fumatori una promessa falsa di una riduzione dei rischi. L'unico modo per non imbattersi in problemi di salute è quello di fumare di meno. Pertanto la presente proposta di legge regolamenta la normativa in riferimento alle sigarette cosiddette «light».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dal 1o gennaio 2006, sulle confezioni delle sigarette cosiddette «light» è obbligatorio apporre la seguente dicitura: «non sono meno nocive di quelle normali».

Art. 2.

      1. Le società produttrici e le società di importazione e di commercializzazione delle sigarette cosiddette «light» sono responsabili in solido della violazione all'obbligo di cui all'articolo 1 e sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 3.

Art. 3.

      1. La violazione all'obbligo di cui all'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila euro a 100 mila euro.


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